Archivio quesiti 2014

Quesito 041/2014

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Corsi per preposto e RLS

Domanda

Un addetto che è sia RLS che preposto deve frequentare entrambi i corsi oppure facendo il corso RLS è coperto anche per tutto o parte del corso preposto?

Risposta

Anche se il principio secondo cui occorra evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti già trattati nell'assolvimento di altri obblighi formativi è stato richiamato più volte (l'ultima occasione è stata il cosiddetto "decreto del fare" e cioè la L. 98/13), in assenza della prevista decisione della Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto regolamentarlo, di fatto ad oggi tale principio è inapplicabile (si veda il comma 14 bis dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08). Rimangono quindi validi gli obblighi citati da questo decreto relativamente alla formazione per i lavoratori a cui va aggiunto il modulo specifico per il preposto; nel caso specifico il corso per svolgere la funzione da RLS va sommato ai precedenti.

(Luglio 2014)

Quesito 040/2014

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Progetto impianto elettrico

Domanda

Una ditta appaltatrice ha contestato ad un elettricista la mancanza di un progetto, redatto da un professionista iscritto negli appositi albi ai sensi del dm 37/2008, per l'installazione di impianto elettrico automazione degassatore ed essiccatoio pot contratt. Non superiore a 6 Kw e pot. Nominale 400v. L'elettricista ritiene sufficiente il progetto di schema dell'impianto e l'elenco dei materiali sottoscritto dal responsabile tecnico dell'impresa (lui stesso) con descrizione schematica dei lavori eseguiti (quadro resina, tubazioni, cavi, passerelle, morsettiere) e dei materiali utilizzati. Il tutto opportunamente riportati nella di.co. L'elettricista sostiene che quanto installato sia da considerarsi come impianto bordo macchina.

Risposta

I casi in cui è obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico è riportato all'art. 5 del DM 37/2008.

Nel caso di edifici produttivi, che dal punto di vista elettrico sono ambienti ordinari (ovvero non vi sono locali con pericolo di esplosione, maggior rischio di incendio,) come sembra si trattarsi nel caso in esame, qualora siano contemporaneamente vere le tre condizioni:
a) potenza impegnata < 6 Kw
b) superficie dell'edificio < 200 mq
c) tensione di alimentazione in c.a. < 1000 V
non c'è obbligo del progetto ed ha ragione l'elettricista.

Per quanto riguarda l'affermazione, incongruente, dell'elettricista laddove dice che si tratta di impianto elettrico bordo macchina si precisa quanto segue:
l'impianto elettrico di alimentazione inizia dai morsetti di uscita del quadro di fornitura del gestore dell'energia elettrica e finisce (per semplificazione) ai morsetti di ingresso alla macchina; da questo punto in poi i circuiti elettrici sono "bordo macchina".
Dal punto di vista normativo e certificativo gli impianti elettrici di alimentazione sono regolati dal DM 37/2008, dal punto di vista tecnico dalle CEI-EN 64-8. Quindi vale quanto già considerato sopra.
Gli impianti elettrici bordo macchina non sono assoggettati al DM 37/2008, bensì alla direttiva bassa tensione e alla direttiva macchine; ovvero il costruttore della macchina appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità della macchina, assumendosi con questo la responsabilità di aver realizzato a regola d'arte anche l'impianto elettrico della stessa.
Dal punto di vista tecnico gli impianti elettrici bordo macchina sono normati dalla UNI-EN 60204-1.

(Giugno 2014)

Quesito 039/2014

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Formazione autisti addetti al trasporto animali vivi

Domanda

Gli autisti che effettuano il trasporto di animali vivi, come previsto dalla normativa per la protezione degli animali durante il trasporto, hanno ricevuto la formazione obbligatoria per gli addetti al trasporto (art. 6, prf. 5 del regolamento n.1/2005). Il regolamento prevede una formazione obbligatoria dei conducenti e dei guardiani dei veicoli stradali e del personale dei trasportatori e dei centri di raccolta che accudiscono gli animali; in particolare prevede per i conducenti ed i guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame il possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell'art.17, prf. 2 del regolamento n. 1/2005, conforme al modello armonizzato riportato nell'allegato iii, capo iii). Tale formazione è dedicata in prevalenza alla tutela degli animali, ma in parte alla istruzione dei conducenti circa i rischi della mansione e le necessarie misure di prevenzione e protezione. L'accordo stato-regioni sulla formazione prevede che il settore del trasporto di merci su strada (codice atecori 2007 : 49,41,00) rientri nel rischio medio, prevedendo pertanto per i lavoratori con mansione di autisti oltre alla formazione generale della durata di 4 ore una formazione specifica della durata di 8 ore. Poiché la formazione ai sensi del regolamento n. 1/2005 è effettuata dai servizi veterinari delle asl sul territorio è possibile sapere se una parte della formazione ricevuta copre quella introdotta dall'accordo e se sì tale parte può essere quella a carattere generale (pertanto le prime quattro ore)?

Risposta

Anche se il principio secondo cui occorra evitare inutili ripetizioni e sovrapposizioni di argomenti già trattati nell'assolvimento di altri obblighi formativi è stato richiamato più volte (l'ultima occasione è stata il cosiddetto "decreto del fare" e cioè la L. 98/13), in assenza della prevista decisione della Conferenza Stato-Regioni che avrebbe dovuto regolamentarlo, di fatto ad oggi tale principio è inapplicabile (si veda il comma 5 bis dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08). Rimangono quindi validi gli obblighi citati da questo decreto e meglio definiti dagli specifici accordi citati nella domanda: formazione generale di 4 ore (credito formativo permanente) + formazione specifica di 8 ore oltre all'aggiornamento periodico.

(Giugno 2014)

Quesito 038/2014

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Formazione dipendenti e cambio posto lavoro

Domanda

Se un lavoratore cambia posto di lavoro, e nell'azienda di provenienza era in regola con la formazione generale in quanto in passato ha sempre frequentato corsi annuali (e quindi era esente dal frequentare le 4 ore di formazione generale), come fa a dimostrare al nuovo datore di lavoro che è in regola con la formazione generale e che non la deve ripetere?

Risposta

Nel caso in cui un lavoratore abbia effettuato la formazione secondo le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni e passi ad un'altra azienda conserva i requisiti della formazione generale (crediti permanenti) ma anche quelli specifici se la nuova azienda appartiene allo stesso settore produttivo di quella precedente. Invece può essere considerata valida, dando quindi diritto all'esenzione dell'obbligo, la formazione svolta precedentemente solo se effettuata nel rispetto delle previsioni normative e le indicazioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, sia per la parte generale che specifica (sempre se la nuova azienda appartiene allo stesso settore); questi requisiti devono essere provati ed attestati dal datore di lavoro precedente attraverso dimostrazione dell'avventa formazione con specificazione dei contenuti, durata, effettiva frequenza del lavoratore, superamento di eventuali prove di verifica di apprendimento. Rimane in vigore in ogni caso l'obbligo dell'aggiornamento periodico.

(Giugno 2014)

Quesito 037/2014

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Formazione lavoratori stagionali agricoli

Domanda

In riferimento al D. Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo, la sorveglianza sanitaria preventiva per i lavoratori stagionali nel settore dell'agricoltura nelle piccole e medie imprese è fissata con periodicità biennale, purché svolgano solo lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Che cosa si intende lavorazione generica e semplice non richiedente specifico requisito professionale? Esempio, anche un lavoratore stagionale, addetto alla potatura per es. Di piante (vite) deve avere un requisito specifico di professionalità per sapere il punto esatto dove deve recidere la parte eccedente di ramo.

Risposta

In realtà il decreto afferma che in presenza di rischi specifici (cioè i rischi professionali) si attiva la sorveglianza sanitaria tradizionalmente intesa, basata sull'esito della valutazione dei rischi. Il riferimento al controllo sanitario per i lavoratori stagionali non esposti a rischio specifico è incomprensibile e comunque non dovuto dalla legge. Quindi lavoratori stagionali, addetti ad attività per le quali la sorveglianza sanitaria è dovuta (per la tipologia di rischio connessa), per una durata nella stessa azienda non superiore a 50 giorni/anno, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di un medico competente; l'idoneità che ne consegue è da ritenersi valida per tutte le mansioni che svolgerà all'interno di quella azienda.

(Giugno 2014)

Quesito 036/2014

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Cadenza idoneità sanitaria

Domanda

Il medico competente di un'impresa edile ha rilasciato idoneità sanitarie con validità 2 anni. Visto che la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno, tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio? Devo chiedere al medico quali valutazioni ha fatto, oppure è sufficiente quanto riportato nell'idoneità sanitaria?

Risposta

L'art. 41 del D. Lgs. 81/08 prevede effettivamente una periodicità della sorveglianza sanitaria di norma annuale (se non diversamente specificato). Il medico competente può stabilire scadenze diverse sulla base della valutazione dei rischi effettuata e dell'esito dei precedenti controlli. Il programma di accertamenti che intende effettuare, gli esiti degli accertamenti eseguiti nel tempo, gli effetti delle misure di prevenzione e protezione messe in atto, così come le modifiche alla periodicità degli accertamenti devono essere esplicitati e chiaramente definiti attraverso gli strumenti previsti: verbale della riunione periodica, integrazioni alla valutazione dei rischi, relazione contenente i risultati anonimi e collettivi.

(Maggio 2014)

Quesito 035/2014

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Aggiornamento RSPP ante 31/12/1996

Domanda

L'RSPP di una azienda autonominato prima del 31/12/1996 ha partecipato a un corso della durata di 32 ore. Successivamente lo stesso RSPP ha chiuso e riaperto una nuova azienda (stessa attività). Per quanto riguarda la formazione doveva fare l'aggiornamento entro l'11/01/2014? O deve farlo entro l'11/01/2017? O come nuova attività doveva fare il corso RSPP delle 48 ore entro i 90 giorni?

Risposta

In fase di prima applicazione del D. Lgs. 626/94 per i datori di lavoro che intendevano svolgere il compito di RSPP (nominati prima del 31/12/1996) era previsto l'esonero da qualunque corso di formazione specifico. Per i soggetti con queste caratteristiche l'aggiornamento previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 andava concluso entro due anni dall'entrata in vigore (quindi entro il 11/1/2014). Nel caso specifico sembra che il RSPP non abbia fatto ricorso all'esenzione ma abbia comunque frequentato un corso di formazione nel rispetto delle regole precedenti all'Accordo; in queste condizioni l'aggiornamento quinquennale deve essere completato entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso (entro il 11/1/2017). Riteniamo, infine, che anche in assenza di continuità tra le due aziende che si sono susseguite, trattandosi di stessa attività, sia ammissibile mantenere lo stesso ruolo, richiamando la precedente nomina e ritenendo validi i requisiti formativi acquisiti.

(Maggio 2014)

Quesito 034/2014

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RLS e RSU

Domanda

In un'azienda con oltre 200 dipendenti, in cui sono presenti 5 RSU, è obbligatorio che gli RLS siano tutti facenti parte anche dell'RSU ? Se ciò non è possibile perché alcuni RSU non vogliono essere anche RLS o viceversa, quali sono le conseguenze? E' ammissibile che l'RLS non sia RSU?

Risposta

Il comma 4 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/08 è molto chiaro al riguardo: nelle aziende con più di 15 lavoratori gli RLS sono eletti/designati tra le rappresentanze sindacali in azienda. Solo in loro assenza gli RLS possono essere individuati tra i lavoratori dell'azienda stessa; in mancanza anche di questi, infine, si fa ricorso al Rappresentante territoriale o di sito produttivo (art. 48 e 49).

(Maggio 2014)

Quesito 033/2014

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Rischio panificatori

Domanda

L'RSPP di un panificio con codice ATECO 10.71.11, deve effettuare il corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione della durata di 48 ore livello di rischio alto?

Risposta

La produzione di pane e affini, con eventuale vendita, rientra nelle industrie alimentali con classificazione ATECO (2007) 10.71.10. Ai fini dell'inquadramento del livello di rischio per la formazione del RSPP questa attività rientra effettivamente tra quelle considerati a rischio alto che presuppongono un corso di formazione di 48 ore in caso di datore di lavoro autonominato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08.

(Maggio 2014)

Quesito 032/2014

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Corso sicurezza e modulo formativo giuridico per RSPP

Domanda

Un lavoratore che ha svolto il corso sicurezza, articolato in formazione generale e formazione specifica a basso rischio ora datore di lavoro di un'azienda sempre a basso rischio, può essere esonerato dal frequentare il modulo normativo-giuridico previsto per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

Risposta

Pur in presenza di indicazioni che invitano a non duplicare attività formative per le varie figure presenti all'interno del D. Lgs. 81/08 (in particolare si veda il cosiddetto "decreto del fare" e cioè la L. 98/2013) siamo in questo caso di fronte a figure molto diverse, con ruoli e responsabilità diverse, e per le quali l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede per il modulo generale (come lavoratore) o per il modulo normativo-giuridico (come RSPP) contenuti diversi. Riteniamo quindi utile/obbligatorio effettuare la formazione prevista per il RSPP autonominato, includendo anche il primo modulo.

(Maggio 2014)

Quesito 031/2014

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Attività di pronto intervento e formazione

Domanda

Un tecnico, incaricato da un'azienda multiutility nei servizi ambientali, idrici ed energetici, svolge l'attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri di pronto intervento e, ove necessario in caso di lavorazioni in spazi confinati, di responsabile del datore di lavoro committente. Chiede: l'art.3 del dpr 14/9/2011 n. 177 impone la puntuale e dettagliata informazione a tutti gli operatori coinvolti sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate. Questa attività di formazione deve essere realizzata in un tempo comunque non inferiore ad un giorno prima dell'intervento. Nelle attività di pronto intervento gli operatori devono intervenire entro tempi brevi e certamente non è possibile attendere il giorno imposto dal citato art.3. Esempio: per interrompere il flusso di acqua/gas/altro elemento in una condotta danneggiata con copiose perdite nell'ambiente è necessario agire su una valvola posizionata all'interno di una cameretta interrata (spazio confinato). L'intervento, per evitare ulteriori gravi danni conseguenti alla rottura, è da eseguire immediatamente senza poter attendere il giorno imposto dalla normativa intercorrente dal momento della formazione al momento dell'accesso alla cameretta per la chiusura della valvola. Si pensi ai gravi rischi anche mortali connessi alla fuga gas all'interno di un palazzo, o alla mancanza di acqua per più di 24 ore in un ospedale o addirittura in un intero paese con centinaia di persone coinvolte. Faccio presente che le ditte e gli operatori generalmente, anche se in appalto, sono sempre gli stessi durante tutto l'arco dell'anno o più di durata contrattuale, e quindi già formati ed informati sulle specifiche procedure operative già adottate in casi analoghi. L'unica attività restante risulta essere quella di verifica ed eventualmente correzione e/o integrazione di quanto riportato sulla procedura standard per renderla coerente allo stato dei luoghi, alle effettive condizioni dell'area operativa e in definitiva al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie per il prosieguo delle operazioni. E' accettabile dal punto di vista normativo, considerata la contingente situazione di emergenza da risolvere, escludere dalla procedura operativa il giorno di sospensione delle attività sopra indicato?

Risposta

Si ritiene che la fase di informazione dettagliata prevista dall'art. 3 del DPR 177/11 nei casi citati nella domanda possa essere effettuata anche precedentemente (prima di un giorno) rispetto all'intervento stesso se persistono le seguenti garanzie:

a) imprese e lavoratori che una volta individuati attraverso contratti di appalto, adeguatamente informati e formati, rimangano sempre gli stessi a svolgere le stesse mansioni,

b) che l'intervento puntuale, anche se urgente, sia preceduto da una piccola fase di descrizione dell'intervento stesso, delle sue particolarità e delle misure da mettere in atto,

c) che ogni intervento sia sottoposto a controllo e verifica al fine di individuare eventuali errori procedurali o deficit organizzativi e strumentali che saranno argomento di aggiornamento della informazione/formazione successiva.

(Aprile 2014)

Quesito 030/2014

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Aggiornamento addetto Primo Soccorso

Domanda

Un addetto al primo soccorso gruppo A (prima formazione nel 1999) che non ha effettuato il corso di aggiornamento triennale, come previsto dal dm 388/2003, cosa deve fare per poter svolgere ancora il ruolo di addetto al primo soccorso aziendale? Deve iscriversi e partecipare al corso della durata di 16 ore come nuova nomina o al corso di aggiornamento della durata di 6 ore?

Risposta

I corsi di primo soccorso ultimati prima dell'entrata in vigore del DM 388/03 sono da ritenersi validi (art. 3, comma 5 dello stesso DM). La non ripetizione dell'aggiornamento periodico non fa venire meno completamente la validità dei requisiti formativi di partenza. Si ritiene, quindi, che l'effettuazione del previsto aggiornamento periodico rimetta il soggetto incaricato nelle condizioni di svolgere pienamente il ruolo assegnato (nel frattempo non può svolgerlo). Rimane valido il principio secondo cui la formazione deve essere effettuata comunque sulla base delle effettive conoscenze e capacità di intervento da parte dei soggetti individuati; se questi elementi risultassero deficitari ad un'analisi approfondita da parte del datore di lavoro, con l'ausilio del medico competente, si rende necessaria una formazione ex novo che rispetti tutti gli attuali requisiti previsti.

(Aprile 2014)

Quesito 029/2014

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SNC socio non lavoratore e art. 21 D.Lgs. 81/08

Domanda

Ai fini di valutare l'applicabilità del d. Lgs. 81/08 ad una snc, mi viene dichiarato che solo uno dei due soci è lavoratore, mentre il secondo dichiara di esserlo solo di capitale (versamento del capitale all'atto della costituzione). Per poter equiparare il socio lavoratore ad un lavoratore autonomo ai fini della verifica del possesso dei requisiti tecnico professionale, nonché dell'applicabilità o meno dell'art. 21 D.Lgs. 81/08, è sufficiente un'autocertificazione/dichiarazione del socio non lavoratore, peraltro legale rappresentante, o queste caratteristiche devono essere riportate su documenti ufficiali acquisibili (es. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio)?

Risposta

In un'azienda con queste caratteristiche riteniamo che l'unico socio lavoratore (se l'altro non possiede nessuna delle caratteristiche elencate al comma 2, comma 1, lettera b), in particolare nessun potere decisionale e di spesa tipico della figura del datore di lavoro) possa considerarsi semplicemente lavoratore autonomo e applicare "solo" l'art. 21 del D. Lgs. 81/08. In corso di controllo da parte dell'Organo di Vigilanza, se ritenuto necessario. potranno essere acquisite ulteriori informazioni a giustificazione della presenza di un solo socio lavoratore, compresa l'iscrizione alla CCIAA.

(Aprile 2014)

Quesito 028/2014

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Formazione RSPP-DL per datore di lavoro

Domanda

Un datore di lavoro ha frequentato i moduli A e B (60 ore - Settore edile) ai sensi dell'accordo 14-02-2006 e d.lgs. 81/08. Se volesse svolgere direttamente l'incarico di RSPP-DL, deve integrare la formazione di cui è attualmente in possesso con quanto previsto dall'accordo Stato Regioni del 11-01-2012 o può direttamente passare agli aggiornamenti previsti (14 ore) entro 11-01-2017?

Risposta

I moduli A e B per il settore edile prevedono 88 ore di formazione (28 per il modulo A + 60 per il modulo B); la formazione completa per poter svolgere il compito di RSPP ex art. 32 del D. Lgs. prevede un ulteriore modulo (C) della durata di 24 ore. Queste premesse ci permettono di affermare che lei non ha acquisito i crediti per svolgere la funzione come RSPP esterno. Nel caso in cui voglia, in qualità di datore di lavoro, autonominarsi RSPP della propria azienda (ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto) può far valere la formazione già svolta, semplicemente per le parti in comune con i nuovi obblighi, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni e integrando eventuali deficienze rilevate. A questo dovrà poi aggiungere l'aggiornamento periodico (14 ore entro il 11/1/2017).

(Aprile 2014)

Quesito 027/2014

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Accordo Stato Regioni Attrezzature - norma transitoria formazione

Domanda

L'accordo stato regioni sulle attrezzature prevede una norma transitoria di cui al punto 12, che va indicare che i "lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo". Se il lavoratore viene incaricato in data odierna dall'azienda b, la formazione pregressa e l'esperienza lavorativa maturata presso la precedente azienda a, gli permette di usufruire della norma transitoria o deve integrare la formazione nell'immediato?

Risposta

La norma transitoria, riferita alla formazione pregressa, e indicata al punto 12 dell'Accordo, in costanza di utilizzo della stessa attrezzatura si applica anche in aziende successive alla prima (quella dove stava utilizzando la specifica attrezzatura al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo). Quindi il lavoratore, anche se viene assunto da un'altra azienda, potrà usufruire di questo regime transitorio ed effettuare i corsi entro il 12 marzo 2015.

(Aprile 2014)

Quesito 026/2014

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Corso CQC

Domanda

La formazione effettuata nel corso C.Q.C. (Formazione per gli autisti di mezzi che trasportano persone) può essere considerata sostitutiva della formazione specifica prevista dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011?

Risposta

La formazione C.Q.C. non è una formazione specificamente dedicata agli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08. Nel caso in cui all'interno di questo corso, però, vengano trattati argomenti specifici che si sovrappongono a quelli previsti dal modulo di formazione generale o da quello specifico dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (per la figura del lavoratore) si può tenerne conto in fase di erogazione di questi ultimi riducendone la durata ed evitando inutili ripetizioni.

(Aprile 2014)

Quesito 025/2014

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Decreto 6/3/2013 formatore salute sicurezza

Domanda

In riferimento al Decreto del 06/03/13 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali "Criteri di qualificazione della figura di formatore salute e sicurezza", si richiede se la qualificazione di formatore può essere acquisita in modo permanente già alla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, se il formatore è in possesso a tale data del prerequisito e uno dei criteri?

Risposta

I requisiti per il formatore sui temi della salute e sicurezza sul lavoro devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del decreto citato (18/3/2014), non essendoci vincoli particolari fino a quella data. Il credito acquisito è permanente, fatti salvi gli aggiornamenti triennali a partire sempre dalla data suddetta.

(Aprile 2014)

Quesito 024/2014

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Equivalenza formazione accordo Stato-Regioni

Domanda

In merito alla formazione dei lavoratori accordo Stato Regioni e più precisamente alle linee guida applicative, nel paragrafo relativo alla "Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa" si parla di equivalenza della formazione effettuata (aventi certe caratteristiche) con quella di "nuova" concezione. si chiede: una o più aziende che avessero programmato (citandolo anche nella riunione periodica) e organizzato degli eventi formativi interni di 4 ore tutti gli anni a dicembre per tutti i lavoratori (quindi anche nel 2011) per i quali esistono verbali dei contenuti, firme dei lavoratori, test di verifica finali e attestati di frequenza, cosa devono produrre per dare appunto equivalenza delle 16 ore (nel caso di rischio alto) previste dall'accordo? Basta quanto citato sopra?

Risposta

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie e il riconoscimento della formazione pregressa dei lavoratori ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 possono fondamentalmente verificarsi due condizioni particolari: 1) corso di formazione già approvati (documentalmente e formalmente alla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni: 11 gennaio 2012) e conclusi entro un anno dalla stessa data 2) corsi frequentati in precedenza all'entrata in vigore per i quali il datore di lavoro possa dimostrare che si siano svolti nel rispetto delle previsioni normative e secondo le indicazioni contenute nei contratti di lavoro. In entrambi questi casi l'obbligo formativo può essere considerato assolto, fatto salvo quello relativo all'aggiornamento, da completare entro il 11 gennaio 2013 se la formazione pregressa risale a 5 anni prima rispetto all'entrata in vigore, oppure dopo 5 anni dal completamento della formazione pregressa. Le modalità con cui il datore di lavoro può dimostrare l'ottemperanza dell'obbligo sono quelle citate nell'accordo e nelle relative linee guida: richieste di finanziamento per corsi, programmi dettagliati, firme di presenza, eventuali registrazione dei verifiche finali, verbali delle riunioni delle riunioni periodiche...

(Aprile 2014)

Quesito 023/2014

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Formazione RSPP laureato in chimica

Domanda

Un laureato in chimica col vecchio ordinamento (classe LM54), mai nominato RSPP, quali moduli deve svolgere per ricoprire tale incarico? Basta solo il C visto il titolo di studio o servono anche A e B perché non fa parte delle lauree richiamate dal D.Lgs. 81/08?

Risposta

Il comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 81/08 elenca i titoli di studio che permettono l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B della formazione prevista per svolgere i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Si tratta per lo più di lauree ingegneristiche (triennali o quinquennali) a cui si somma anche la laurea breve in Tecnico della Prevenzione. Non sembra esserci neanche una corrispondenza tra la sua laurea e quelle previste per l'esonero, come indicato sempre dallo stesso comma. Per cui, per poter svolgere il ruolo lei dovrà acquisire i crediti relativi ai 3 moduli (quelli relativi al modulo A e al modulo C sono permanenti).

(Aprile 2014)

Quesito 022/2014

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Lavori usuranti e lavori ad alta temperatura

Domanda

In relazione alla normativa sulle lavorazioni usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011 e dm 19/05/1999, chiedo chiarimenti circa la voce riguardante i "lavori ad alte temperature". Quali sono i criteri oggettivi e misurabili (di temperatura e/o di tempo di esposizione alle alte temperature), se definiti, a partire dai quali si può affermare che vi siano lavoratori effettivamente esposti ad "alte temperature"? In mancanza di criteri oggettivi, si può pensare che un qualsiasi lavoro che preveda temperature oltre i 37-40°c possa rientrare fra i lavori usuranti?

Risposta

L'art. 2 del DM 19 maggio 1999 elenca alcune mansioni ritenute particolarmente usuranti, tra cui quelle che espongono ad alte temperature. Per rendere maggiormente comprensibile la definizione tale norma cita alcuni esempi di attività comportanti questo rischio (quando non sono adottabili misure di prevenzione): fonderie di seconda fusione, industria dei refrattari, addetti ad operazioni di colata manuale... Dagli esempi citati sembra di rilevare che secondo questa definizione debbano intendersi esposti solo soggetti addetti a condizioni particolarmente disagiate, come i fonditori, e non una semplice condizione di sovraffaticamento da lavoro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'INPS, struttura presso cui occorre presentare l'istanza per godere dei benefici pensionistici legati alla definizione dei lavori usuranti.

(Aprile 2014)