Quesito 022/2014

prevenzio.net

Lavori usuranti e lavori ad alta temperatura

Domanda

In relazione alla normativa sulle lavorazioni usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011 e dm 19/05/1999, chiedo chiarimenti circa la voce riguardante i "lavori ad alte temperature". Quali sono i criteri oggettivi e misurabili (di temperatura e/o di tempo di esposizione alle alte temperature), se definiti, a partire dai quali si può affermare che vi siano lavoratori effettivamente esposti ad "alte temperature"? In mancanza di criteri oggettivi, si può pensare che un qualsiasi lavoro che preveda temperature oltre i 37-40°c possa rientrare fra i lavori usuranti?

Risposta

L'art. 2 del DM 19 maggio 1999 elenca alcune mansioni ritenute particolarmente usuranti, tra cui quelle che espongono ad alte temperature. Per rendere maggiormente comprensibile la definizione tale norma cita alcuni esempi di attività comportanti questo rischio (quando non sono adottabili misure di prevenzione): fonderie di seconda fusione, industria dei refrattari, addetti ad operazioni di colata manuale... Dagli esempi citati sembra di rilevare che secondo questa definizione debbano intendersi esposti solo soggetti addetti a condizioni particolarmente disagiate, come i fonditori, e non una semplice condizione di sovraffaticamento da lavoro.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'INPS, struttura presso cui occorre presentare l'istanza per godere dei benefici pensionistici legati alla definizione dei lavori usuranti.

(Aprile 2014)