Archivio quesiti 2013

Quesito 32/2013

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Periodicità corsi addetti antincendio

Domanda

Addetti antincendio: quale è la periodicità con cui devono essere ripetuti i corsi per gli addetti antincendio?

Risposta

Pur in assenza, al momento, del decreto previsto dall'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 81/08, possiamo ritenere congrua una periodicità triennale per l'aggiornamento dei corsi antincendio, analogamente a quanto avviene per i corsi di primo soccorso; queste indicazioni sono contenute anche in una recente lettera della Direzione Regionale (Emilia-Romagna) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (del 26/1/2012).

(Maggio 2013)

Quesito 31/2013

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Addestramento lavoratori uso DPI

Domanda

Alla luce dell'ultima delibera della conferenza stato regioni in materia di addestramento alla sicurezza: l'addestramento dei lavoratori all'uso dei DPI (come e quando usare DPI) si configura come formazione alla sicurezza o addestramento?

Risposta

Per i DPI di terza categoria (secondo il D. Lgs. 475/92) e per i DPI contro il rumore è espressamente previsto l'addestramento (art. 77 del D. Lgs. 81/08). Negli altri casi è obbligatoria un'azione informativa/formativa e, solo se ritenuto necessario, anche un addestramento. L'Accordo Stato-Regioni relativo alla formazione dei lavoratori (del 21/12/2011) comprende anche, nella parte specifica, l'argomento relativo ai dispositivi di protezione individuale; non prende in considerazione l'addestramento da considerare, quando dovuto, un obbligo aggiuntivo rispetto alla formazione stessa.

(Maggio 2013)

Quesito 30/2013

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Assistenza a dipendenti di terzi

Domanda

Nel caso in cui un datore di lavoro invii un proprio dipendente presso un committente azienda o ente terzo per svolgere una attività, l'obbligo di assistenza in caso di emergenza (pronto soccorso o incendio) può essere concordato tra i due datori di lavoro affinché il datore di lavoro ospitante garantisca la presenza degli addetti addestrati al pronto soccorso e gestione emergenze? E conseguentemente che il datore di lavoro dell'appaltatore non abbia l'obbligo di inviare un soggetto addestrato a tali attività?

Risposta

Gli obblighi relativi al primo soccorso e alla gestione delle emergenze riguardano aspetti formativi di un certo numero di addetti di un'azienda ma riguardano, soprattutto, aspetti organizzativi (come fare per prestare soccorso nella maniera più efficace in qualunque posto di lavoro) estendendosi, questo aspetto, anche alla predisposizione di un piano di soccorso delle persone presenti nello stesso ambiente anche ad altro titolo (ad esempio i clienti di un supermercato). Su questi presupposti si ritiene assolutamente giustificata un'organizzazione del primo soccorso concordata tra i due datori di lavoro, esplicitata formalmente nel documento di valutazione dei rischi e nei documenti relativi all'affidamento dell'appalto o del servizio, portato a conoscenza di tutti i lavoratori delle due imprese.

(Maggio 2013)

Quesito 29/2013

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Lavori in ambienti confinati

Domanda

Riferimento D.P.R. 177/2011 - Lavori in ambienti confinati. Dobbiamo costruire una nuova vasca in cemento armato, fuori terra, avente dimensioni in pianta di circa 20x20 m. Ed altezza di circa 7m. All'interno la vasca viene compartimentata e vengono realizzate 3 sottovasche di dimensioni circa 5x4 m. Queste ultime vengono alla fine coperte con un solaio che ha una apertura tecnica in sommità, libera, di circa 1x5 m. Chiediamo se l'attività di costruzione dell'opera rientra nell'ambito del dpr 177/2011 sopra citato.

Risposta

Il D.P.R. 177/11 reca le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, stabilendo i requisiti professionali degli stessi e individuando le procedure operative dal punto di vista della sicurezza. Si ritiene quindi che durante la fase costruttiva non sia applicabile quanto previsto dal D.P.R. 177/11 in quanto le vasche in costruzione non rientrano fra le tipologie di luoghi di lavoro individuati dagli artt. 66 e 121 e dal punto 3 dell'All. IV del D. Lgs. 81/08, che fanno particolare riferimento all'inquinamento dell'aria che non dovrebbe essere presente durante la fase costruttiva. Inoltre il comma 3 dell'art. 1 del Decreto sopracitato fa riferimento esclusivamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda; non rientra tra queste la fase cantieristica in senso stretto. Il dubbio se la vasca in questione rientri o meno nel campo di applicazione del D.P.R. 177/11 va rimandato al momento della sua futura utilizzazione.

(Maggio 2013)

Quesito 28/2013

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Completamento aggiornamento formativo

Domanda

Per completare l'aggiornamento formativo quinquennale per RSPP, le ore complessive di aggiornamento (p.e. 60 ore per il settore b4) vanno completate nel corso dei 5 anni (calcolati dalla data del completamento del modulo b) oppure bisogna effettuare comunque ogni anno 12 ore di aggiornamento? Se è così, qual è la cogenza in merito?

Risposta

Le ore di aggiornamento possono essere liberamente ripartite nel quinquennio: nell'esempio citato l'obbligo consiste nel concludere le 60 ore di aggiornamento entro 5 anni dal completamento del modulo B. L'unico vincolo, in fase di prima applicazione, era costituito dal dover frequentare il 20 % del debito orario relativo all'aggiornamento entro il 14 febbraio del 2008.

(Maggio 2013)

Quesito 27/2013

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Formazione pratica trattoristi

Domanda

Chi può fare la formazione pratica dei corsi per trattoristi?

Risposta

I soggetti formatori per l'abilitazione all'uso di attrezzature specifiche, come i trattori ad esempio, sono quelli elencati nella sezione B, punto 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012 (Regioni e Province autonome, ministero del lavoro, INAIL, Associazioni datoriali e sindacali....) in possesso, però, dei requisiti dell'Allegato I a cui si rimanda per una consultazione più esaustiva: a) area opportunamente delimitata per l'effettuazione delle manovre b) carichi, ostacoli e apprestamenti necessari per l'effettuazione delle prove c) attrezzature e accessori conformi per l'addestramento d) se necessari, DPI adeguati ai soggetti da sottoporre alle prove.

(Maggio 2013)

Quesito 26/2013

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Associazione volontari pubblica assistena e testo unico per la sicurezza

Domanda

Si chiede un parere circa alcuni aspetti relativi all'applicazione del testo unico per la sicurezza su un'associazione di volontari di pubblica assistenza. La situazione è la seguente: l'associazione, aderente ad anpas e alla protezione civile, ha un suo presidente e un suo consiglio direttivo che rimane in carica tre anni. I dipendenti sono: tre collaboratori (Co.Co. Pro) e un centinaio di volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero a favore dell'associazione di pubblica assistenza. Poiché l'associazione non è iscritta in camera di commercio, non conosciamo il codice ATECORI di attività e pertanto: non riusciamo a stabilire la possibilità che il presidente si auto nomini responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in caso positivo la durata del corso di formazione che dovrà frequentare. Le attività svolte dall'associazione sono: emergenza e urgenza (118), trasporto secondario interospedaliero, trasporti ed altri servizi sociali, e socio sanitari alla cittadinanza, trasporti privati e assistenza in occasione di gare e manifestazioni. La sede aziendale non è dotata di ambulatori, l'immobile e di proprietà del comune.

Risposta

Anche in assenza di iscrizione alla Camera di Commercio si può ugualmente risalire alla classificazione ATECORI 2007; nel caso specifico si tratta del codice 86.90.4 (servizi di ambulanza, banche del sangue...). Il datore di lavoro può assumere su di sè il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08) frequentando un corso della durata di 48 ore (livello di rischio alto) (Gruppo Q: Sanità e assistenza sociale). I Collaboratori Coordinati a Progetto (co.co.pro.) sono assimilati ai lavoratori applicandosi, nei loro confronti, tutti gli obblighi connessi; per i volontari, invece, si applica l'art. 21 (utilizzo di attrezzature a norma, uso di DPI a norma) unitamente all'obbligo da parte della struttura di fornire informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione adottate per prevenire i tutti i rischi, compresi quelli da interferenza (comma 12 bis dell'art. 3 del decreto citato).

(Maggio 2013)

Quesito 25/2013

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Gru a torre

Domanda

Formazione attrezzature artigiano no dipendenti nel settore edile. Il soggetto ha P.IVA aperta da tempo maggiore 3 anni, e ha usato diverse gru a torre in quanto ha lavorato in diversi cantieri utilizzando la gru a torre presente. Cosa deve richiedere il committente per la formazione attrezzature? È idonea una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale dice che la sa usare e che provvederà a frequentare corso abilitante all'uso?

Risposta

In generale il committente di lavori edili, anche in caso di affidamento di lavori ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico-professionale (art.90, comma 9, lettera a) del D. Lgs. 81/08) secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVII dello stesso decreto, prendendo in considerazione: l'iscrizione alla Camera di Commercio, la documentazione che attesti la conformità di legge delle macchine, attrezzature e opere provvisionali, l'elenco dei DPI in uso, gli attestati riguardanti la formazione e la sorveglianza sanitaria (se previsti), il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva). Relativamente alla formazione per la conduzione della gru a torre, secondo le indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, entrato in vigore il 13 marzo 2013, i lavoratori che a tale data sono incaricati dell'uso di dette attrezzature devono effettuare i corsi previsti entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. Si precisa che sono riconosciuti i corsi di formazione già effettuati della medesima durata di quelli previsti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012 completati da verifica finale oppure possono essere riconosciuti i crediti formativi pregressi, di qualsiasi durata e non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo la formazione pregressa e documentata sia integrata con l'aggiornamento di durata minima di 4 ore ed una verifica finale."

(Maggio 2013)

Quesito 24/2013

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Laboratorio fisica istituto scolastico

Domanda

Sono un I.T.P. Di laboratorio di fisica e nel corso di una lezione sulla macchina elettrostatica ho voluto ripetere uno storico esperimento cioè di far scorrere elettricità statica prodotta da una macchina manuale di Wimshurst attraverso una catena umana formata da alcuni ragazzi volontari della classe. L'assistente, però, ha chiamato l'addetto alla sicurezza il quale mi ha proibito di ripetere in futuro tale esperimento. Le chiedo se è giusto che non si possa ripetere l'esperimento tenendo conto che le apparecchiature didattiche sono sotto controllo e procurano solo una lieve scossa.

Risposta

Pur confermando che la "scossa" possa essere di lieve entità, si precisa che il titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Agenti Fisici) all'art. 183 richiama l'attenzione del datore di lavoro ad avere particolare riguardo dei "lavoratori particolarmente sensibili". I lavoratori in questione (gli studenti che fanno uso di laboratori sono assimilati ai lavoratori) che potrebbero essere portatori di dispositivi medici impiantati o in altre condizioni particolari di salute, potrebbero ricevere danni anche in situazioni che per la maggioranza delle persone non presentano nessun problema sanitario. A titolo prudenziale è, pertanto, condivisibile la decisione dell'addetto alla sicurezza.

(Maggio 2013)

Quesito 23/2013

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Collaudo mezzi agricoli

Domanda

Un meccanico si occupa di riparazione di trattori agricoli. Capita che faccia a volte un breve giro di prova per verificare l'efficacia della riparazione o che riporti il mezzo al cliente, guidando su strada, per brevi tratti. Se dette attività vengono effettuate da un lavoratore, lo stesso è tenuto a frequentare il corso di formazione per attrezzature di lavoro di cui all'accordo stato regioni del 22 febbraio 2012?

Risposta

Riteniamo che questo tipo di attività possa rientrare tra quelle tipiche della manutenzione (ordinaria o straordinaria) per le quali non è richiesta la specifica abilitazione, prevista invece per l'uso professionale dei trattori (a questo proposito si veda il punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro N° 12 del 11/3/13). Se il percorso avviene su strada vanno rispettate le norme del codice della strada che prevedono idonea patente di guida.

(Aprile 2013)

Quesito 22/2013

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Formazione personale per piccola società

Domanda

Relativamente ai corsi di formazione al personale di una piccola società così strutturata: -CDA: 2 persone: datore di lavoro civilistico sono quindi entrambi datore di lavoro datore di lavoro prevenzionistico il solo presidente, nel caso in questione -lavoratori: 3 premesso che i lavoratori dovranno seguire i corsi di formazione secondo quanto previsto dall'accordo stato regioni, in questo caso 8 ore, l'amministratore delegato che non riveste il ruolo di datore di lavoro deve partecipare anche lui al corso, considerato che a tutti gli effetti è un lavoratore?

Risposta

All'interno di un'azienda l'unica figura che non è soggetta a obblighi formativi è il datore di lavoro (se non autonominato RSPP ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08). Tutte le altre figure sono sottoposte a questo obbligo, a seconda del ruolo che rivestono (lavoratori, preposti o dirigenti: potrebbe anche essere questa la qualifica e il ruolo rivestito dall'amministratore delegato nel caso specifico; si veda quanto riportato dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 relativamente alla definizione del ruolo di dirigente).

(Aprile 2013)

Quesito 21/2013

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Collaboratori di socio

Domanda

Il collaboratore di socio di studio associato professionale, e cioè il collaboratore iscritto solo a fini ivs per il quale il socio paga i contributi INPS e INAIL, è soggetto all'obbligo della formazione come per i dipendenti?

Risposta

Se il collaboratore svolge attività lavorativa è assimilato alla figura del lavoratore, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 81/08, e quindi soggetto a tutti gli obblighi connessi, tra cui anche quello relativo alla formazione (art. 37 dello stesso decreto).

(Aprile 2013)

Quesito 20/2013

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Requisiti RSPP

Domanda

Ho frequentato nel 1996 un corso riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna, per RSPP di ore 100; ho fatto l'RSPP dal 1996 al 2005 come dipendente e dal 2005 al 2010 come consulente. Non rientro tra i requisiti previsti con le lauree previste dal nuovo ordinamento, in sostanza quali moduli devo frequentare per legge per poter continuare a fare l'RSPP?

Risposta

I requisiti per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sono indicati nell'art. 32 del D. Lgs. 81/08. In generale per svolgere il compito è previsto un titolo di studio (diploma di scuola media superiore) e la frequenza di specifici corsi di formazione distinti in 3 moduli (A, B e C). I moduli A e C hanno una durata fissa, prescindono da i settori lavorativi in cui si va a svolgere la funzione e una volta frequentati e superata la valutazione finale danno luogo a crediti formativi permanenti; il modulo B ha durata e contenuto diversi a seconda del macrosettore ATECO in cui si svolge (o si intende svolgere) la funzione. Per i moduli A e B esistono condizioni di esenzione legate ad alcuni titoli di studi o al pregresso svolgimento del compito (è questo il caso della domanda). Intanto occorre acquisire quanto previsto per il modulo C, per il quale non esistono condizioni di esenzione; nel caso di nomina precedente al 14/2/2003 e con almeno 3 anni di esperienza a quella data l'esenzione riguarda sia il modulo A che il B. L'esenzione dal modulo A c'è semplicemente anche solo con il possesso del diploma di scuola media superiore. L'esenzione relativo al modulo B è, in ogni caso, specifica per ogni macrosettore economico; per cui se si intende svolgere la funzione in un altro macrosettore occorre acquisire per intero la formazione specifica prevista (si veda l'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006). Infine per poter svolgere il ruolo occorre provvedere all'aggiornamento periodico (quinquennale) del modulo B; nel suo caso il calcolo di questo quinquennio decorre dal 14/2/2007 e quindi già scaduto. Solo a conclusione dell'intera quota prevista per l'aggiornamento si riacquisiscono i requisiti per svolgere il compito.

(Aprile 2013)

Quesito 19/2013

prevenzio.net

Lavori in ambienti confinati

Domanda

Per la verifica della messa a terra la norma prevedeva la cadenza biennale per le attività soggette a C.P.I. con il DPR 151/11 alcune attività per le quali veniva rilasciato C.P.I. ora rientrano in categoria A o B. Per le attività che rientrano in categoria A e B la verifica periodica della messa a terra rimane biennale o diventa quinquennale in quanto non più soggette a C.P.I.

Risposta

A differenza di quanto previsto per i luoghi con pericolo di esplosione (classificazione con Norma CEI 31-30), non esiste un collegamento diretto tra CPI e periodicità delle verifiche di cui al D. Lgs. 81 e DPR 462. La responsabilità di stabilire se un Ambiente è a MAggior Rischio in Caso di IncendiO (MARCIO) e di conseguenza la scadenza delle verifiche è demandata al Datore di Lavoro (nell'ambito dei suoi obblighi relativi alla sicurezza del lavoro); il D.P.R. 151/11 può costituire un supporto per il datore di lavoro stesso.

(Aprile 2013)

Quesito 18/2013

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Formazione pregressa in azienda stesso settore produttivo

Domanda

Un tecnico di laboratorio ha seguito i corsi di formazione previsti dall'accordo stato regioni nell'azienda in cui lavorava prima (gruppo C - 20 "fabbricazione di prodotti chimici"). Ora lavora, sempre come tecnico di laboratorio, in una società del settore farmaceutico (gruppo C - 21 "fabbricazione di prodotti farmaceutici"). I corsi che ha già frequentato possono essere ritenuti formazione pregressa valida? In altri termini, quanto indicato nel punto 7, lettera A, primo punto elenco dell'accordo S/R del 21 dic 2011, ossia "azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella di origine o precedente" fa riferimento al "gruppo" (C in questo caso) o alla "tipologia" (20 e 21 rispettivamente)?

Risposta

La formazione pregressa può essere considerata credito formativo utilizzabile anche nella nuova attività lavorativa quando questa appartiene allo stesso settore produttivo di quella precedente (a questo scopo si fa riferimento al Gruppo, C in questo caso). In ogni caso il datore di lavoro della nuova azienda dovrà assumersi il compito di valutare le eventuali necessità di aggiornare la formazione specifica, sulla base delle pregresse conoscenze acquisite e tenendo conto del quadro di rischio e relative misure di prevenzione presenti nella nuova attività.

(Aprile 2013)

Quesito 17/2013

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Qualificazione Formatore-docente

Domanda

Si chiede un chiarimento in merito alla qualificazione della figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Stando a quanto stabilito dalla commissione permanente nella seduta del 18 aprile 2012, il secondo criterio di qualificazione è costituito da laurea e da 32 ore pregresse di docenza o, in alternativa, 48 ore pregresse di affiancamento a docente. Mi chiedo quali documenti debbano essere presentanti per attestare tali ore pregresse: - per le ore di docenza bastano dichiarazioni firmate dei D.L. delle aziende presso le quali è stata effettuata la docenza? O servono i verbali firmati degli incontri di formazione? - Per le ore di affiancamento al docente, basta una dichiarazione firmata del docente stesso?

Risposta

Il decreto che stabilisce i requisiti per svolgere il compito di formatore docente sui temi della sicurezza e igiene del lavoro è stato firmato dal Governo il 6 marzo scorso ma non ancora pubblicato sulla GU. Fino alla pubblicazione, quindi, non saranno noti tutti i dettagli, compresi quelli relativi alle modalità con cui possono essere certificati i requisiti pregressi.

(Aprile 2013)

Quesito 16/2013

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Formazione tirocinanti

Domanda

L'obbligo di formare i tirocinanti alla formazione generale e specifica è del soggetto inviante o del soggetto presso il quale i tirocinanti prestano servizio di tirocinio?

Risposta

I tirocinanti sono assimilati a tutti gli effetti ai lavoratori secondo quanto descritto nell'art. 2 del D. Lgs. 81/08. Nei loro confronti, quindi, devono essere assicurate tutte le azioni di prevenzione e protezioni necessarie tra cui la formazione specifica, come se fossero lavoratori a tutti gli effetti; il compito spetta all'azienda ospitante presso cui si svolge l'attività lavorativa. Si ricorda solo che la formazione generale costituisce credito formativo permanente e una volta effettuata, quindi, non dovrà più essere ripetuta. Nel caso di scuole in cui si usano laboratori gli studenti sono equiparati a lavoratori e sottoposti, quindi, alla prevista attività di formazione generale e specifica.

(Marzo 2013)

Quesito 15/2013

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Scuole edili e formazione dipendenti edili

Domanda

I dipendenti delle imprese edili devono fare formazione generale e specifica solo presso le scuole edili?

Risposta

In generale in questo settore valgono le stesse regole previste per gli altri settori e cioè che i corsi previsti per i lavoratori vengano realizzati previa richiesta di collaborazione con gli enti bilaterali e/o gli Organismi Paritetici. Il datore di lavoro deve tenere conto delle eventuali osservazioni che questi Enti possono avanzare sulla richiesta a loro pervenuta; in assenza di risposta da parte loro, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione si ritiene che non ci siano state osservazioni, secondo un principio di silenzio/assenso. Nel caso di primo avvio del lavoratore nel settore, si ricorda che la formazione effettuata dalle Scuole Edili secondo il prospetto FORMEDIL (16 ore di durata) costituisce credito permanente e possono essere esaustivi anche per la parte specifica, se corrispondente ai contenuti dell'Accordo.

(Marzo 2013)

Quesito 14/2013

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Gestione registro degli esposti

Domanda

Chi è la figura che di fatto (prepara, compila...) deve emettere il registro degli esposti ad agenti cancerogeni? È il DL (quindi tramite il suo consulente) o è compito del medico competente? Considerando che l'art. 2 c.3 del D.M. 155/07 prevede che il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione.

Risposta

L'obbligo di istituire e aggiornare il registro degli esposti a cancerogeni o mutageni ricade sul datore di lavoro (art. 243 del D. Lgs. 81/08) che usufruisce del medico competente per tenerlo aggiornato e completo. Il timbro da lui apposto sulla busta chiusa contenente copia del registro da inviare all'INAIL (Settore Ricerca) e all'Organo di Controllo competente per territorio (SPSAL dell'Azienda USL) costituisce solo una garanzia in più sul rispetto della riservatezza delle informazioni contenute.

(Marzo 2013)

Quesito 13/2013

prevenzio.net

Soci snc e srl - Formazione RLS

Domanda

In una società in nome collettivo oppure in una società a responsabilità limitata, i soci che non hanno incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che formazione devono avere in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/08?

Risposta

Non è prevista nessuna formazione specifica per i soci di una società che non svolgano attività lavorativa e non ricoprono incarichi specifici inerenti la sicurezza e igiene del lavoro (come il caso del nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Se invece svolgono attività lavorativa sono assimilati alla figura del lavoratore e quindi tenuti ad essere formati secondo quanto previsto per questa figura (art. 37 del D. Lgs. 81/08, rispettando i contenuti e le modalità indicate nell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011); inoltre se rivestono altri ruoli (ad esempio di preposto) devono ricevere una formazione aggiuntiva specifica (si veda sempre l'Accordo sopracitato). Infine se ricoprono ruoli particolari, obbligatori in qualunque attività lavorativa, come addetti al primo soccorso e addetti alla gestione dell'emergenza e antincendio, dovranno essere adeguatamente formati anche per questi ulteriori compiti.

(Marzo 2013)