Quesito 25/2013

prevenzio.net

Gru a torre

Domanda

Formazione attrezzature artigiano no dipendenti nel settore edile. Il soggetto ha P.IVA aperta da tempo maggiore 3 anni, e ha usato diverse gru a torre in quanto ha lavorato in diversi cantieri utilizzando la gru a torre presente. Cosa deve richiedere il committente per la formazione attrezzature? È idonea una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale dice che la sa usare e che provvederà a frequentare corso abilitante all'uso?

Risposta

In generale il committente di lavori edili, anche in caso di affidamento di lavori ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico-professionale (art.90, comma 9, lettera a) del D. Lgs. 81/08) secondo le indicazioni contenute nell'allegato XVII dello stesso decreto, prendendo in considerazione: l'iscrizione alla Camera di Commercio, la documentazione che attesti la conformità di legge delle macchine, attrezzature e opere provvisionali, l'elenco dei DPI in uso, gli attestati riguardanti la formazione e la sorveglianza sanitaria (se previsti), il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva). Relativamente alla formazione per la conduzione della gru a torre, secondo le indicazioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, entrato in vigore il 13 marzo 2013, i lavoratori che a tale data sono incaricati dell'uso di dette attrezzature devono effettuare i corsi previsti entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. Si precisa che sono riconosciuti i corsi di formazione già effettuati della medesima durata di quelli previsti dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012 completati da verifica finale oppure possono essere riconosciuti i crediti formativi pregressi, di qualsiasi durata e non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo la formazione pregressa e documentata sia integrata con l'aggiornamento di durata minima di 4 ore ed una verifica finale."

(Maggio 2013)