Archivio quesiti 2013

Quesito 52/2013

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Visita preassuntiva

Domanda

E' possibile effettuare durante una visita preassuntiva ai lavoratori individuati dal datore nell'all. 1 del provvedimento 30 ottobre 2007, accertamento sanitario rivolto ad individuare la presenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope? Secondo l'art. 41 del D. Lgs. 81/08 4 c. " ... Le visite di cui al comma 2 lettere a), b), d), e-bis), e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti". Ma questa definizione si scontra con il provvedimento 18 settembre 2008 al punto 6 delle premesse il quale chiarisce appunto che "... Tale accertamento non è da intendere come accertamento pre-assuntivo ma come visita medica preventiva, post assuntiva da eseguire comunque sul lavoratore prima di essere adibito al servizio lavorativo nella mansione specifica a rischio.

Risposta

Proprio al fine di rispettare la riservatezza delle informazioni e non ledere il diritto all'avvio verso l'attività lavorativa il provvedimento del 18 settembre 2008, citato nella domanda, ha precisato che il controllo dell'assunzione di sostanze psicotrope non può essere effettuato in occasione di un'eventuale visita preventiva in fase preassuntiva (fattispecie prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/08); in questo caso il controllo deve avvenire in un momento successivo alla visita preassuntiva, prima dell'adibizione alla mansione specifica. Nel caso di "normale" visita preventiva (cioè ad assunzione avvenuta) il controllo circa l'uso di sostanze psicotrope può essere contestuale alla visita stessa.

(Ottobre 2013)

Quesito 51/2013

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Validità DUVRI in cantiere con PSC

Domanda

A seguito di visita ispettiva usl in uno stabilimento in cui è presente un cantiere edile (manutenzione copertura), è sorta una discussione in merito alla validità del DUVRI redatto dalla ditta committente in presenza di PSC per il cantiere. L'ispettore ritiene che il PSC, di fatto, annulli il DUVRI ritenendo che l'art. 96 del D. Lgs.. 81 debba essere interpretato in senso restrittivo con validità sull'intero insediamento a meno che il DUVRI sia espressamente richiamato nel PSC. La lettura dell'art. 96, letteralmente, al comma 2 così recita: "2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3" la dizione evidenziata in grassetto, a mio modesto parere, è da interpretarsi per l'intero articolo, cioè è da intendersi che il DUVRI redatto dalla ditta non ha valore all'interno del cantiere ma permane per tutte le altre aree di competenza della ditta medesima e non del cantiere quando si ravvisa l'interferenza tra le attività cantieristiche e quelle proprie dell'attività produttiva. In aggiunta è da evidenziare che il CSE non può in alcun modo, non avendone i titoli, interferire con l'attività propria della ditta. Al più, come in realtà accede nel caso che sottopongo, il CSE collabora con il RSPP aziendale per mantenere sotto controllo i rischi interferenziali dovuti al passaggio di automezzi.

Risposta

In caso di cantiere edile o di ingegneria civile (nei casi elencati nell'allegato X del D. Lgs. 81/08), se previste più imprese esecutrici, il committente è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione il cui scopo principale è quello di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il PSC tiene conto della complessità dell'opera e prende in considerazione principalmente i rischi derivanti dall'interazione tra i vari lavori da effettuare nel cantiere da parte delle varie imprese contemporaneamente ma anche in tempi diversi, tenendo conto, quindi, dei rischi interferenziali. Quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l'attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all'effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso. Nel caso in cui, invece, non c'è l'obbligo di nomina del Coordinatore (perché l'attività del cantiere sarà svolta da una sola azienda) il datore di lavoro committente è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI) in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

(Ottobre 2013)

Quesito 50/2013

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Certificazione competenze docente

Domanda

Come è possibile certificare le competenze per poter operare come docente nei corsi teorici relativi all'accordo stato regioni (rif. pto 2.1)?. E possibile certificare l'esperienza triennale in SSL ed in docenza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?

Risposta

Il quesito si riferisce probabilmente alla formazione per l'abilitazione all'uso di alcune attrezzature di lavoro (Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012). L'aspetto relativo alle modalità con cui provare il possesso dei requisiti per svolgere la docenza (...personale con esperienza documentata, almeno triennale...) non viene affrontato con precisione, ma si presume che a tal fine possano essere utilizzate attestazioni e dichiarazioni da parte di ditte e/o centri di formazione nei confronti dei quali il soggetto ha svolto l'attività summenzionata; l'atto di notorietà in questo caso non si ritiene sufficiente. Si coglie l'occasione per ricordare, come precisato dalla successiva circolare esplicativa, che per svolgere l'attività di docenza nei moduli giuridico e tecnico devono essere presenti entrambi i requisiti: esperienza nel settore della formazione e quella nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

(Settembre 2013)

Quesito 49/2013

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Termine incarico CSE

Domanda

Cantieri edili - Titolo IV del D. Lgs.81/2008. Quando termina ufficialmente l'incarico di CSE (coordinatore per l'esecuzione)? Con la fine dei lavori prodotta dal direttore dei lavori o possono esserci momenti e modalità differenti?

Risposta

In assenza di diversa determinazione (revoca, rinuncia ecc...) fra committenza e coordinatore appare corretto individuare la data di fine lavori da parte del direttore lavori (ovvero della committenza) come quella di termine dell'incarico del CSE.

(Settembre 2013)

Quesito 48/2013

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Aggiornamento RSPP

Domanda

Se un soggetto nominato RSPP non ha frequentato nei tempi previsti i corsi di aggiornamento specifici e ha pertanto trascorso 5 anni senza avere seguito il percorso formativo previsto, può proseguire nello svolgimento dell'incarico di RSPP in attesa di completare la formazione recuperando le ore mancanti? O deve essere nominato, da parte del datore di lavoro, un sostituto con caratteristiche formative adeguate?

Risposta

La mancata effettuazione dell'aggiornamento previsto fa decadere i requisiti per svolgere la funzione. Per l'azienda la soluzione consiste nel nominare un altro RSPP con i requisiti giusti, anche temporaneamente, fino a quando cioè il vecchio RSPP completa l'aggiornamento dovuto e riacquisisce i titoli per svolgere il compito.

(Agosto 2013)

Quesito 47/2013

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Associazioni Sportive Dilettantistiche - D. Lgs. 81/2008

Domanda

In merito all'applicazione del D. Lgs. 81/08 per le associazioni sportive dilettantistiche vi risulta che, anche in assenza di lavoratori, ma di solo volontari, le stesse sono tenute ad applicare integralmente le disposizioni tipo valutazione dei rischi, nomina RSPP, formazione dei lavoratori, ecc.? Oppure possiamo "equipararle", a livello di obblighi, alle associazioni di volontariato, per le quali si applicano gli adempimenti previsti nell'articolo 21 (gli stessi, per intenderci, dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari)?

Risposta

In assenza di lavoratori subordinati o equiparati anche le Associazioni sportive dilettantistiche possono essere assimilate alle associazioni di volontariato (anche in caso di semplice rimborso spese per i volontari stessi). In questa maniera i volontari dell'associazione vengono in qualche modo equiparati ai lavoratori autonomi con i seguenti obblighi: uso di attrezzature a norma (conformi alle indicazioni del titolo III del D. Lgs. 81/08), uso di DPI adeguati (anch'essi conformi alle disposizioni del titolo III). In aggiunta, il presidente dell'associazione è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

(Agosto 2013)

Quesito 46/2013

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Formazione RLS

Domanda

Ai fini del rispetto di quanto disposto dal accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, le ore di prima formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i successivi aggiornamenti periodici possono "sostituire" la formazione di base (4 ore), la formazione specifica (4-8-12 ore) e gli aggiornamenti periodici esentando quindi il lavoratore designato a RLS dal partecipare a tali corsi?

Risposta

Si riporta di seguito il recente aggiornamento normativo in materia di formazione dei lavoratori. Legge 98/2013, entrata in vigore il 21/8/2013 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro 1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: ... d) all'articolo 37, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro." ;

(Agosto 2013)

Quesito 45/2013

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DPI e creme solari

Domanda

Le creme solari, per gli esposti a radiazioni ottiche naturali UV, possono essere considerate DPI? E quindi fornite dal datore di lavoro a tali categorie di lavoratori?

Risposta

Le creme solari non possono essere considerate Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in quanto non rientrano nella specifica definizione dell'art. 74 del D. Lgs. 81/08, dove si parla chiaramente di "attrezzatura" indossata e tenuta dal lavoratore. Non si può ignorare, però, che questi preparati possono costituire una misura protettiva contro le radiazioni UV, soprattutto se adeguatamente valutati dal punto di vista del grado di protezione e dei criteri di qualità. Si sottolinea che devono essere considerati filtri solari anche gli indumenti e i copricapo a cui è utile che si faccia ricorso in maniera adeguata quando l'esposizione lo richiede (ad esempio per attività svolte in esterno durante la stagione estiva).

(Agosto 2013)

Quesito 44/2013

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Utilizzo trattori agricoli per movimentazioni di bancali di piastrelle

Domanda

Si chiede conferma che, allo stato attuale della normativa applicabile in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non esistono a priori divieti di utilizzo di trattori (originariamente concepiti per uso agricolo) per attività di trasporto interno di bancali di prodotto finito (piastrelle) in aree di proprietà aziendale non soggette, quindi, a pubblico passaggio.

Quanto suddetto, si intende nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 riguardo a:

  • formazione del personale adibito all'uso;
  • valutazione del rischio;
  • organizzazione di una idonea viabilità;
  • corretta manutenzione dell'attrezzatura di lavoro in argomento;
  • rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili, compreso l'utilizzo sicuro del rimorchio anche riguardo a stabilità, dimensioni e peso del carico trasportato nonché sicurezza del posto di guida.

Risposta

Si ritiene che sia condivisibile l'impostazione proposta, in quanto per ottenere l'obiettivo previsto (traino di rimorchi) è necessario e sufficiente utilizzare un mezzo di potenza sufficiente, adatto allo scopo e applicando le misure di prevenzione e protezione ai fini della sicurezza dei lavoratori, di tipo tecnico, organizzativo e procedurale, peraltro elencate nel testo del quesito stesso. Infatti usando il mezzo su area privata non si applicano le norme del codice della strada, e, a parere degli scriventi, non trovano applicazione in questo caso nemmeno le norme previste per la formazione dei lavoratori dall'accordo stato-regioni in quanto la "tradizionale" pericolosità del trattore è relativa all'impiego propriamente agricolo con tutte le varianti indotte dalle attrezzature accessorie e dalla morfologia del terreno, mentre per il mero traino è assimilabile ad un qualunque altro mezzo che abbia le capacità di traino richieste.

(Agosto 2013)

Quesito 43/2013

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Condizioni per RSPP esterno

Domanda

Un'azienda organizzata con due insediamenti (uno prettamente produttivo e quindi si può dire "industriale" con circa 85 lavoratori dipendenti e uno con gli uffici amministrativi, commerciali, tecnici ed i laboratori di ricerca e sviluppo e industrializzazione prodotto con 130 dipendenti), unico D.L. e unica P.IVA può avere l'RSPP esterno?

Risposta

L'articolazione organizzativa minima a cui fare riferimento nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), indicata nell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, è rappresentata dalla unità produttiva. Si può parlare però di unità produttiva solo se sono garantiti i due requisiti indicati nell'art. 2 dello stesso decreto: autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Se i due insediamenti citati nel quesito hanno queste caratteristiche possono essere considerate strutture diverse e autonome, per ognuna delle quali, quindi, può essere nominato un RSPP esterno (anche lo stesso, ovviamente), venendo meno uno dei vincoli richiamati dal comma 6 dell'art. 31 (aziende industriali con più di 200 lavoratori). In questo caso, infine, si tratterebbe di rendere distinti tra le due unità produttive anche tutti gli altri obblighi previsti dalla norma, a partire dalla valutazione dei rischi.

(Agosto 2013)

Quesito 42/2013

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Valutazione rischio chimico

Domanda

Un consulente con compiti da RSPP deve predisporre una valutazione per il rischio chimico di diverse SDS, alcune delle quali hanno già recepito le indicazioni REACH, altre no. Si chiede se il programma Movarisch è stato allineato e se c'è una nuova release successiva a quella del 2009.

Risposta

Alla data odierna un qualsiasi consulente con compiti di RSPP deve predisporre una valutazione per il rischio da agenti chimici pericolosi con l'ausilio di SDSs predisposte in conformità al Regolamento Europeo N. 453/2010/UE. Nel caso di presenza di SDSs non conformi al regolamento europeo suddetto, il consulente non avrà certezza che le informazioni contenute siano conformi al Regolamento N. 1907/2006/CE ed al Regolamento N. 1272/2008/CE e pertanto, deve richiedere, per conto del datore di lavoro, ai diversi fornitori di sostanze e miscele pericolose (o miscele non pericolose contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in percentuale >= all'1% p/p o con presenza di una sostanza con valore limite d'esposizione professionale (VLEp) italiano o se non presente nell'Allegato XXXVIII D. Lgs.81/08 o ad un OEL europeo, o sostanze PBT e vPvB, SVHC o contenute in Candidate List >= 0,1% p/p) una SDS aggiornata al nuovo dettato normativo. La richiesta deve essere ovviamente fatta nel caso in cui il fornitore non avesse già trasmesso senza indebito ritardo la SDS aggiornata a tutti i propri clienti cui è stato fornito l'agente chimico pericoloso d'interesse entro i 12 mesi precedenti alla fornitura. Infine si precisa che il programma "MoVaRisCh" è in fase di aggiornamento correlato all'entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP (la nuova versione si chiamerà MoVaRisCh 2015), mentre il MoVaRisCh 2009, ancora conforme al D. Lgs. 52/97 e D. Lgs. 65/03 e non ai Regolamenti europei delle sostanze chimiche, rimarrà comunque conforme al D. Lgs. 81/08 fino al 1 giugno 2015, alla luce del fatto che fino a quella data le SDSs aggiornate saranno conformi sia ai Regolamenti europei delle sostanze chimiche che ai DD. LLgs. 52/97 e 65/03 e s.m.i.

(Luglio 2013)

Quesito 41/2013

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DVR o DUVRI

Domanda

All'interno di un'azienda srl dove non vi sono dipendenti ma solo liberi professionisti e dove vi accedono dei pazienti, è necessario redigere il DVR o il DUVRI?

Risposta

Sono assimilati ai "lavoratori" anche i soci lavoratori di società anche di fatto (art. 2 del D. Lgs. 81/08); in questo caso si applica l'intera normativa che prevede la valutazione del rischio e la redazione del relativo Documento. Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) dovrà essere redatto dal datore di lavoro solo in caso di affidamento di contratti di appalti o d'opera a terzi e se effettivamente ne risultano rischi lavorativi da interferenze tra le varie attività svolte.

(Luglio 2013)

Quesito 40/2013

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Periodicità aggiornamenti addetti lotta antincendio

Domanda

Chi ha prestato servizio di leva presso il comando VVF e ad oggi è titolare di azienda in possesso, comunque, di abilitazione ai sensi D.M. 10/03/1998 (rischio medio 8 ore), deve lo stesso sottoporsi agli aggiornamenti periodici della qualifica di addetto lotta antincendio, oppure è sufficiente eseguire le simulazioni annuali previste dallo stesso D.M.?

Risposta

Pur in assenza del decreto previsto dall'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 81/08, che dovrà stabilire tra le varie anche i requisiti e la formazione degli addetti all'antincendio, rimane valido anche l'obbligo (per tutti) dell'aggiornamento periodico. A buon senso si può suggerire che tale periodicità possa essere triennale, fermo restando che l'azienda potrà adottare una diversa periodicità come pure una diversa metodologia formativa rispetto a quanto portato dalle indicazioni contenute anche in una recente lettera della Direzione Regionale (Emilia-Romagna) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (del 26/1/2012). Per un ulteriore approfondimento si suggerisce la lettura di un precedente quesito e relativa risposta.

(Luglio 2013)

Quesito 39/2013

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Differenza di genere - Esposizione a rischio

Domanda

Esistono evidenze scientifiche a supporto di una valutazione dei rischi nell'ottica della differenza di genere ed età per lavoratori esposti a rischi ad es. di rumore, vibrazioni, sostanze pericolose, movimentazione manuale carichi, stress lavoro correlato ecc.?

Risposta

Le risposte dell'organismo umano nei confronti di fattori di rischio professionali e non sono caratterizzate da un certo grado di variabilità sia intrinseca (risposte diverse dello stesso organismo in momenti diversi) che legati alle caratteristiche di ognuno (tra cui l'età, il sesso, il genere, la presenza di precedenti anomalie/malattie che modificano la risposta, ecc...). Non possiamo affrontare in maniera esaustiva una problematica così complessa e ampia in una sede come questa, destinata a risposte puntuali e concise. Ci limitiamo ad alcuni esempi legati alla differenze di genere e di sesso. Ovviamente la principale rimane la gravidanza (tutelata da specifica legislazione) e in generale il periodo di fertilità della donna particolarmente sensibile ad alcuni fattori di rischio chimico (il piombo, ad esempio); il datore di lavoro in fase di valutazione di (tutti) i rischi dovrà valutare anche questi specifici, individuando le mansioni/operazioni vietate e le mansioni in cui eventualmente spostare una donna in gravidanza. Altri esempi riguardano l'esposizione a solventi a cui le donne sono più sensibili per una maggiore quantità relativa di tessuto adiposo (in cui i solventi si depositano); così come l'apparato endocrino risulta più sensibile ai suoi effetti tossici. Altri esempi, molto emblematici, riguardano l'ergonomia e richiamano alla progettazione dei posti di lavoro tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dei lavoratori, all'adozione e uso di DPI adeguati, alla movimentazione manuale dei carichi: il peso limite di 25 Kg, proposto dalla norma EN 11228-1, protegge il 95 % dei maschi ma solo il 70 % delle donne, per le quali, quindi, occorre individuare un valore più basso e più protettivo. In definitiva il datore di lavoro (e tutti i suoi collaboratori, tra cui il medico competente) dovrà tenere conto delle differenze in modo da "sfruttarle" positivamente, fornendo le opportunità affinché i vari soggetti, diversi tra loro, siano in grado di svolgere al meglio il compito senza pericoli per la salute e sicurezza e senza che la differenza stessa possa rappresentare una condizione discriminatoria.

(Luglio 2013)

Quesito 38/2013

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Formazione lavoratori in quota

Domanda

Addestramento a dispositivi di IIIA categoria per lavori in quota. I lavoratori che lavorano in quota con rischio di caduta dall'alto devono essere sempre formati e addestrati al corretto utilizzo dei DPI anticaduta (terza categoria), quindi si applica D. Lgs. N. 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5. L'addestramento è indispensabile. L'addestramento può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. Art. 37 D. Lgs. 81/08 comma 5: "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro"). La domanda è: quali sono le caratteristiche per poter dire che il DDL è competente? In caso contrario come può il datore di lavoro affidare il compito formativo a persone o enti competenti? Quali sono i criteri per poter definire una persona competente per l'addestramento?

Risposta

Non esistono indicazioni precise sui requisiti che il soggetto "addestratore" deve possedere. Si ritiene che il datore di lavoro debba assumersi l'onere di valutare se questo soggetto sia persona di lunga e provata esperienza e palesemente in grado di svolgere questo compito; nulla vieta che sia egli stesso a svolgere questa funzione.

(Giugno 2013)

Quesito 37/2013

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Formazione datori di lavoro autonominati

Domanda

In una snc in cui i due soci, padre e figlia, hanno pari poteri (nella visura si dice che entrambi hanno rappresentanza) ma nello statuto è incaricato degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza è il padre, la figlia può svolgere il ruolo di RSPP e se sì il percorso formativo previsto è quello per i datori di lavoro autonominati (nel loro caso sono impresa a medio rischio, corso 32 ore) oppure deve frequentare i moduli A, C e B del settore ATECO corrispondente?

Risposta

In un caso del genere la figura del datore di lavoro è stata già individuata; è solo questa che può fare ricorso all'autonomina come RSPP (ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08). Nel caso in cui venga individuata per questa funzione un'altra persona, questa dovrà acquisire i crediti formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 (moduli A+C+B sulla base del macrosettore ATECO corrispondente).

(Maggio 2013)

Quesito 36/2013

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Formazione preposti e dirigenti - Organismi paritetici territoriali

Domanda

Per la formazione di preposti e dirigenti ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 11-01-2012, è obbligatoria la richiesta di collaborazione agli Organismi Paritetici Territoriali?

Risposta

La richiesta di collaborazione degli Enti Paritetici è prevista solo per la formazione dei lavoratori; per il modulo aggiuntivo per i preposti e per il modulo dedicato ai dirigenti, invece, non è dovuta.

(Maggio 2013)

Quesito 35/2013

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Completamento aggiornamento coordinatore sicurezza

Domanda

Il coordinatore della sicurezza che non ha completato il monte ore previsto per l'aggiornamento entro il 15/05/2013, può concludere l'aggiornamento dopo questa data senza perdere i requisiti in suo possesso?

Risposta

Sì, può concludere l'aggiornamento anche dopo il 15/5/2013 senza perdere i requisiti già in suo possesso. Fino alla conclusione dell'aggiornamento, però, non potrà svolgere la funzione in quanto i requisiti sono incompleti.

(Maggio 2013)

Quesito 34/2013

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Aggiornamento RSPP

Domanda

Sono un assistente tecnico, già formato RSPP e in regola con gli aggiornamenti richiesti. Chiedo se per me è doveroso partecipare agli aggiornamenti sulla sicurezza che vengono svolti per il resto del personale della scuola dove presto servizio.

Risposta

Probabilmente la nomina e la relativa formazione riguardano la funzione di ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione): è questa la scelta organizzativa fatta dalla maggior parte delle scuole della provincia di Modena. Per questa funzione, dopo l'acquisizione iniziale dei previsti crediti formativi, è previsto un aggiornamento periodico quinquennale relativamente al modulo B (28 ore di durata simile per tutti i macrosettori ATECO) (al riguardo si veda l'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006) Deve essere assicurata, inoltre, anche la formazione prevista come lavoratore (in questo caso il riferimento principale è l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) consistente in un modulo generale di 4 ore (da considerare credito formativo permanente) e un modulo specifico la cui durata è tarata sul livello di rischio in cui l'attività lavorativa viene classificata (livello MEDIO per la Scuola: modulo di 8 ore) sottoposto, invece, ad obbligo di aggiornamento periodico.

(Maggio 2013)

Quesito 33/2013

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Aggiornamento Coordinatore Sicurezza e-learning

Domanda

Ho conseguito l'attestato di frequenza e profitto con verifica di apprendimento relativo alle 40 ore in e-learning per l'aggiornamento coordinatore della sicurezza in data 17/01/2013, il corso si è tenuto in modalità Fad. chiedo se tale corso è valido.

Risposta

Mentre i recenti Accordi relativi alla formazione di figure presenti nel D. Lgs. 81/08 (lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP autonominati) hanno affrontato il tema della formazione secondo modalità diverse dal tradizionale corso frontale (FAD, e-learning) nulla è stato detto relativamente ai corsi per i coordinatori (i requisiti sono elencati nell'art. 89 dello stesso decreto), sia la formazione iniziale che quella relativa all'aggiornamento (40 ore nel quinquennio). Noi riteniamo che non possa considerarsi vietata una formazione eseguita in e-learning, se garantiti i requisiti circa l'effettiva presenza in video, l'interattività, le verifiche intermedie e finali con adeguato sistema di valutazione.

(Maggio 2013)