Quesito 42/2013

prevenzio.net

Valutazione rischio chimico

Domanda

Un consulente con compiti da RSPP deve predisporre una valutazione per il rischio chimico di diverse SDS, alcune delle quali hanno già recepito le indicazioni REACH, altre no. Si chiede se il programma Movarisch è stato allineato e se c'è una nuova release successiva a quella del 2009.

Risposta

Alla data odierna un qualsiasi consulente con compiti di RSPP deve predisporre una valutazione per il rischio da agenti chimici pericolosi con l'ausilio di SDSs predisposte in conformità al Regolamento Europeo N. 453/2010/UE. Nel caso di presenza di SDSs non conformi al regolamento europeo suddetto, il consulente non avrà certezza che le informazioni contenute siano conformi al Regolamento N. 1907/2006/CE ed al Regolamento N. 1272/2008/CE e pertanto, deve richiedere, per conto del datore di lavoro, ai diversi fornitori di sostanze e miscele pericolose (o miscele non pericolose contenenti almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in percentuale >= all'1% p/p o con presenza di una sostanza con valore limite d'esposizione professionale (VLEp) italiano o se non presente nell'Allegato XXXVIII D. Lgs.81/08 o ad un OEL europeo, o sostanze PBT e vPvB, SVHC o contenute in Candidate List >= 0,1% p/p) una SDS aggiornata al nuovo dettato normativo. La richiesta deve essere ovviamente fatta nel caso in cui il fornitore non avesse già trasmesso senza indebito ritardo la SDS aggiornata a tutti i propri clienti cui è stato fornito l'agente chimico pericoloso d'interesse entro i 12 mesi precedenti alla fornitura. Infine si precisa che il programma "MoVaRisCh" è in fase di aggiornamento correlato all'entrata in vigore dei Regolamenti REACH e CLP (la nuova versione si chiamerà MoVaRisCh 2015), mentre il MoVaRisCh 2009, ancora conforme al D. Lgs. 52/97 e D. Lgs. 65/03 e non ai Regolamenti europei delle sostanze chimiche, rimarrà comunque conforme al D. Lgs. 81/08 fino al 1 giugno 2015, alla luce del fatto che fino a quella data le SDSs aggiornate saranno conformi sia ai Regolamenti europei delle sostanze chimiche che ai DD. LLgs. 52/97 e 65/03 e s.m.i.

(Luglio 2013)