Archivio quesiti 2020

Quesito 39/2020

prevenzio.net

Domanda

La Circolare Ministeriale n. 0032850 del 12/10/2020 indica che i casi positivi a lungo termine possono interrompere l'isolamento trascorsi i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal primo tampone positivo.

Ciò vuol dire che un lavoratore quando riceve la lettera del Servizio di Igiene Pubblica in cui si comunica il termine dell'isolamento può rientrare a lavorare?

Risposta

Sì, un lavoratore positivo a lungo termine, dopo aver ricevuto la lettera del Servizio di Igiene Pubblica in cui si comunica il termine dell'isolamento, può rientrare a lavorare.

Infatti:

  • la Circolare Ministeriale del 12 ottobre 2020 "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" per i casi positivi a lungo termine dà le seguenti indicazioni: "le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)."
  • nel contesto regionale sono state fornite le seguenti indicazioni per applicare la suddetta Circolare Ministeriale: a tutti i pazienti asintomatici da almeno una settimana (fatta eccezione per la presenza di ageusia/disgeusia e anosmia che possono durare a lungo) e che non presentino condizioni di immunodepressione dopo 21 giorni si applicano le misure di fine isolamento indicate dalla Circolare Ministeriale, ovvero i pazienti vengono considerati guariti e non devono quindi essere sottoposti a ulteriori misure di isolamento; tali indicazioni si applicano a tutte le comunità territoriali (contesto familiare, lavorativo, scolastico, ecc.).

Dicembre 2020

Quesito 38/2020

prevenzio.net

Domanda

Chiarimenti su risposta a quesito n. 1/2020

Chiedo relativamente al quesito 01/2020 di avere alcune delucidazioni relative a quanto esposto ed in particolare:

  • vero è che l'Accordo Stato Regioni 53/2012 indica nell'Allegato A per quanto riguarda i carrelli elevatori solo macchine azionate da un operatore a bordo su sedile.
  • vero è che la circolare 21.2013 del MLPS indica come esaustivo l'elenco di cui all'allegato A relativo ai carrelli elevatori

Si chiede quindi come sia da interpretare quanto esposto nell'allegato VI punto 1.0 del suddetto Accordo Stato Regioni dove recita "l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle precedentemente considerate nel presente allegato richiede il possesso da parte dell'operatore di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato"
Dove si specifica "conducente a bordo" ma non "seduto"

In particolare, la perplessità è se sia da considerare la formazione per carrelli industriali semoventi, ad esempio, valida anche per i carrelli commissionatori avendo questi l'uomo a bordo (seppure in piedi e non seduto) e quindi soddisfacendo il suddetto punto 1.0 dell'allegato VI del CSR 53/2012, ma essendo in contrasto con la circolare 21.2013 suddetta.

Secondariamente altro quesito è se ci siano i presupposti per considerare l'operatore di carrello elevatore commissionatore come lavoratore che effettua lavori in quota come definiti dall'art. 107 del D.Lgs 81/2008, in quanto il rischio di caduta per come è configurata la cabina del carrello commissionatore si può ritenere solo residuo.

Risposta

L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 - Allegato A paragrafo 1, lettera e), punto 2 definisce i "Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
Pertanto quanto esposto nell'allegato VI punto 1.0 del suddetto Accordo Stato Regioni "l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo aventi caratteristiche diverse da quelle esplicitamente (non precedentemente) considerate nel presente allegato richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato" è da intendersi relativamente agli Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo riportati nelle immagini dell'Allegato stesso, immagini che peraltro raffigurano attrezzature dove il conducente è a bordo su sedile.

Nel caso di carrelli commissionatori in cui l'operatore si trova in piedi (e non seduto) nella cabina di co-mando, come già esposto nella risposta al quesito 1/2020, si ritiene adeguata la formazione del lavoratore mediante partecipazione al corso per l'uso del carrello elevatore semovente (corso teorico e pratico di 8+4 ore) purché integrata da una ulteriore formazione in merito a:

  • uso dell'attrezzatura specifica (carrello commissionatore)
  • svolgimento dei lavori in quota
  • uso dei DPI di III categoria se previsti dal manuale d'uso dell'attrezzatura.

Dicembre 2020

Quesito 37/2020

prevenzio.net

Domanda

Quesito relativo alle ore di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza.

Ho ottenuto il titolo a maggio 2018, e dunque ho da fare 40 ore entro maggio 2023.
Sto al momento frequentando il corso per RSPP - Modulo C (visto che per il titolo di studio, laurea magi-strale in ingegneria civile, e per il fatto che ho frequentato il corso da Coordinatore sono esonerato dai Moduli A e B + specializzazioni).

La mia domanda è se il corso da 24 ore del Modulo C - RSPP, possa essere considerato anche aggiorna-mento per il Coordinatore (dunque 40-24 ore) sapendo che i due aggiornamenti sono legati (sempre ap-punto 40 ore in 5 anni).

Risposta

No, il Modulo C per lo svolgimento del ruolo di RSPP non può essere considerato valido ai fini del monte ore di aggiornamento per lo svolgimento del ruolo di CSP/CSE.

Tale caso infatti non è contemplato nell'ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PRE-VENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 19-08-2016 - Entrato in vigore il 03/09/2016 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016) ed in particolare nell'ALLEGATO III ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 69/2013, dal quale si deduce che:

  • un RSPP con esonero dalla frequenza del modulo A e B e che debba seguire solo il modulo C per lo svolgimento del ruolo, non è esonerato dalla frequenza dell'intero corso per CSP/CSE
  • analogamente un CSP/CSE che voglia svolgere il ruolo di RSPP, pur essendo esonerato dalla fre-quenza di modulo A e modulo B, non lo è dalla frequenza del modulo C
  • nella tabella relativa agli aggiornamenti tale caso non è contemplato.

Dicembre 2020

Quesito 36/2020

prevenzio.net

Domanda

In relazione alle recenti modifiche apportate dall'art 240 del DLgs 101 2020 (radiazioni ionizzanti) all'articolo 180 del DLgs 81/08

Assunto che le attività produttive utilizzano, per la realizzazione dei propri manufatti, metalli provenienti da fonderie/acciaierie, le quali utilizzano come materia prima anche rottami metallici e/o metalli che pos-sono risultare radioattivi:

Si richiede se i datori di lavoro delle suddette attività produttive NON RIENTRANTI negli elenchi dei semi-lavorati e/o pratiche previsiti degli specifici allegati I e II del DLgs 101/2020, debbano comunque valutare il rischio derivante da radiazioni ionizzanti a cui possono essere espositi i propri lavoratori in funzione dello stoccaggio temporaneo e lavorazione dei citati materiali.

Qualora la valutazione si rendesse necessaria, si chiede se possano essere sufficienti i certificati forniti dai fornitori attestanti i livelli di radioattività dei materiali acquistati, o se debbano essere eseguite misurazioni specifiche da parte in esperto in radioprotezione

Risposta

Nel quesito viene esplicitamente dichiarato che le attività produttive (oggetto del quesito stesso) NON RIENTRANO negli elenchi dei semilavorati e/o pratiche previsti degli specifici allegati I e II del DLgs 101/2020; pertanto in base all'art. 2 commi 3 e 4 del Titolo I del D.Lgs. 101/2020, NON SI APPLICA il D.lgs. 101/2020 bensì trova applicazione il D.lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 181 comma 1 del Titolo VIII del D.lgs. 81/08, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buo-na tecnica ed alle buone prassi. Pertanto si ritiene che il DL debba includere nella valutazione dei rischi an-che quello derivante dallo stoccaggio temporaneo e dalla lavorazione dei materiali citati nel quesito: gli esiti della specifica valutazione dovranno assicurare che i lavoratori di tale attività produttiva non risultino esposti ad una "esposizione indebita" né rientrino nella definizione di "lavoratore esposto" (art. 7 Titolo II del DLgs 101/2020).

Qualora i certificati dei livelli di radioattività dei materiali acquistati, resi disponibili dai fornitori, attestino che tali materiali, pur generando radiazioni ionizzanti, possono essere venduti o messi a disposizione a terzi senza una sorveglianza o un controllo amministrativo specifici dopo la vendita, in quanto da essi deri-va un'esposizione dei lavoratori trascurabile dal punto di vista della radioprotezione, si ritiene di non do-ver procedere a ulteriori misure (ad esempio di dose a carico dei lavoratori).

Dicembre 2020

Quesito 35/2020

prevenzio.net

Domanda

Avrei il seguente quesito da porre relativamente all'obbligo di istituzione del registro degli esposti agli agenti cancerogeni in un'azienda.
Si tratta di un'azienda che opera in tutto il mondo nella realizzazione di impianti per la trasformazione del legno, con soluzioni complete per la produzione di pannelli a base di legno, pannelli isolanti, pellet e cubetti per pallet.
Nella loro sede si realizzano tutta la parte di ingegneria relativa alla costituzione della fabbrica, dalle fondazioni alle strutture, dal software di controllo PLC alle interfacce grafiche SCADA, dalle presse alle piccole macchine da laboratorio, nonchè la quadristica elettrica e il bordo macchina. Ne consegue che, il rischio cancerogeno legato alla materia prima (il legno) a cui i nostri tecnici sono esposti, è presente esclusivamente fuori sede. Oltre alla polvere di legno duro, sono possibili esposizioni all'isocianato e alla formaldeide, aggiunti come additivi nell'impasto che in pressa uscirà in forma di pannello o estruso.

Durata dell'esposizione. Le esposizioni ai suddetti agenti sono comunque limitate nel tempo rispetto alla durata degli interventi in cantiere dei nostri trasfertisti. Per un impianto nuovo, l'esposizione si avrà durante l'ultima fase del cantiere (della durata totale di 6-8 mesi) ovvero quando, finito il collaudo "in bianco", partirà la produzione vera e propria. Sugli impianti già avviati, le attività di manutenzione o assistenza (della durata di 2-10 giorni) spesso vengono eseguite durante il fermo impianto.

Concentrazione. Sono sempre presenti gli impianti di aspirazione localizzati ma in funzione della vetustà della fabbrica o della nazione in cui è ubicata (in certe parti del mondo la sensibilità al rischio cancerogeno è molto bassa), la loro efficienza cambia sensibilmente. Anche se sono stati richiesti, nessuna fabbrica ci ha indicato le concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche aerodisperse nelle varie aree o punti dello stabilimento.

Lavoratori esposti. Con il Medico Competente è stata definita la figura del trasfertista, al fine di applicare un protocollo sanitario adeguato ai dipendenti che lavorano fuori sede e potenzialmente esposti. Sono definiti trasfertisti i lavoratori che nell'anno solare precedente hanno effettuato più di 15 giorni nei cantieri all'estero. All'inizio di ogni anno c'è quindi una rivalutazione di questo elenco.

DPI. A tutti i lavoratori in trasferta viene data in dotazione una mascherina FFP3 per la protezione dalla polvere di legno, semi-maschera con occhiale chiuso o maschera facciale dotati di filtri ABEK1P3 per la protezione dai vapori di isocianato e formaldeide, guanti in neoprene per la protezione delle mani al contatto con particelle di legno resinato con isocianato o formaldeide.

Fermo restando che, nel Registro degli Esposti, potrebbero solo inserire l'attività svolta, l'agente cancerogeno, ma non il valore dell'esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, devono comunque redigerlo (il Registro degli Esposti) per questa categoria di lavoratori?
Inoltre, da un anno all'altro, a seconda del numero di giorni passati in trasferta (> o < 15 gg.), i lavoratori possono ricadere nel gruppo trasfertisti (e quindi esposti) o meno. Ogni anno occorre aggiornare il Registro inserendo e togliendo i nominativi dei lavoratori trasfertisti?

Risposta

L'iscrizione nel registro degli esposti va fatta per i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute; tali lavoratori sono sottoposti alla specifica sorveglianza sanitaria. Nel registro degli esposti va riportata, per ciascun lavoratore iscritto, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Il numero di giorni di trasferta pare non essere un criterio adeguato per stabilire se tali lavoratori siano o meno esposti ad agenti cancerogeni e se per loro esista o meno un rischio per la salute.

Dicembre 2020

Quesito 34/2020

prevenzio.net

Domanda

Si chiede un parere in merito ai corsi di aggiornamento lavoratori, ovvero nel 2017 abbiamo svolto un corso PAV di ore 8 ai colleghi, autisti ed escavatoristi, per la gestione del rischio elettrico; si chiede se si possa considerare un corso di aggiornamento lavoratori in base all'ASR del 21-12-2011.

Risposta

Si faccia riferimento alla risposta già fornita al quesito 10/2018.

Si ritiene che il corso PAV descritto nel quesito possa essere considerato valido anche ai fini dell'aggiornamento periodico della formazione specifica dei lavoratori, se contiene elementi attinenti ad aspetti di sicurezza e igiene del lavoro pertinenti alla mansione dei lavoratori, sulla base anche della valutazione dei rischi. Nello specifico si evidenzia che il rischio elettrico è un rischio della mansione di autista ed escavatorista, in quanto nella movimentazione/conduzione/manovra dei mezzi d'opera, in presenza di linee elettriche, aeree ed interrate, esiste il rischio di folgorazione per contatto con i conduttori.

Novembre 2020

Quesito 33/2020

prevenzio.net

Domanda

Si richiede se le definizioni di contatto stretto indicate a pagina 3 del documento AUSL e nell'allegato 2 della circolare ministeriale sono da intendersi con o senza mascherina.

Risposta

La definizione di contatto stretto richiamata nel quesito, indicata nella circolare del ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e a sua volta citata nel documento dell'AUSL di Modena "Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus", è stata aggiornata dalla circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e richiamata nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020.

Pertanto attualmente la definizione attuale di contatto stretto è la seguente:

  1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
  3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
  5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
  6. un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
  7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il contatto è da intendersi senza mascherina nei casi di cui ai punti 1, 4, 5, 6. Con riferimento al punto 4, la definizione è da intendersi inoltre in ambienti non necessariamente chiusi (ad es. al bar).

Il contatto è da intendersi con mascherina nei casi di cui al punto 7; peraltro si osserva che sui mezzi di trasporto vi è l'obbligo di legge di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Relativamente ai punti 2 e 3, il contatto avviene tramite superfici contaminate dal virus (mani che toccano altre mani/superfici infette e successivamente le mucose ricettive di bocca, naso, occhi); in tali casi il rischio di contagio è indipendente dall'uso della mascherina.

Fatto salvo quanto sopra, il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e siano da considerarsi "contatto stretto"; per esempio se uno dei due soggetti non portava la mascherina o non la calzava bene o se il contatto, seppure con DPI, è stato molto prolungato.

Novembre 2020

Quesito 32/2020

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se rispetto agli obblighi di aggiornamento del corso PES-PAV-PEI: dopo la formazione iniziale di 16 ore sia previsto l'obbligo di aggiornamento periodico.

Risposta

La Norma CEI 11-27 individua i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d'esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli impianti elettrici (PEI).

Tale Norma al punto 4.15.5 raccomanda una durata minima per la formazione teorica (livello 1A) di PES e PAV non inferiore a 10 ore, mentre non dà indicazioni sulla durata minima dell'aggiornamento né sulla periodicità dello stesso.

Poiché la qualifica di PES, PAV o PEI viene attribuita per iscritto dal Datore di Lavoro agli addetti ai lavori elettrici che risultano in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tali ruoli, sarà il Datore di Lavoro a stabilire adeguate modalità di aggiornamento dei PES-PAV-PEI affinché essi mantengano nel tempo le conoscenze teoriche, pratiche ed operative per eseguire lavori elettrici.

Il Datore di Lavoro può revocare infatti le attribuzioni di PES-PAV-PEI qualora tali soggetti dimostrino di perdere i requisiti necessari.

Infine si osserva che, pur non essendo prevista dalla norma tecnica, la formazione continua (aggiornamento) è uno dei principi del D.Lgs. 81/08 in tema di formazione e quindi è raccomandabile anche per il rischio di lavoro su parti in tensione.

Novembre 2020

Quesito 31/2020

prevenzio.net

Domanda

Si chiede in base a quali passaggi degli accordi CSR 21.12.201 e 07.07.2016 si possa giungere alla conclusione che il corso di "formazione particolare aggiuntiva per il preposto" (8 ore, p.to 5 Allegato A accordo CSR 21.12.2011 rep. 221) "possa essere considerato come una sorta di aggiornamento per la figura del lavoratore" come riportato nella risposta al quesito 041/2018 sotto riprodotto.

Si ritiene che la formazione "particolare aggiuntiva per il preposto" conferisca al lavoratore conoscenze specifiche allo svolgimento di un nuovo ruolo, quello del preposto appunto, e non contribuisca in alcun modo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore così come individuata al p.to 9 dell'Allegato A accordo CSR 21.12.2011 rep. 221 (evoluzioni e innovazioni, aggiornamenti tecnici sui rischi, aggiornamenti sull'organizzazione aziendale, ecc.)

La lettura congiunta dei due accordi si ritiene conferisca un credito formativo esclusivamente agli aggiornamenti, ossia l'aggiornamento della formazione preposto costituisce credito formativo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore e viceversa.

Risposta

La risposta al quesito 41/2018 non voleva intendere che la formazione particolare aggiuntiva per il preposto potesse sostituire il corso di aggiornamento per lavoratori, in quanto non prescritto in nessun degli accordi CSR fino ad oggi emanati. La risposta intendeva spiegare il motivo per il quale si potesse omettere, nel caso di un preposto, l'aggiornamento della formazione per lavoratore e considerare come termine ultimo per l'aggiornamento la data di conseguimento del corso specifico per preposto.

Si coglie pertanto l'occasione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

Ai sensi D.Lgs 81/08 tutti i lavoratori devono conseguire la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 comma 1) e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 6) secondo le modalità e i contenuti di cui all'accordo CSR 21.12.2011 (art. 37 comma 2).
Il lavoratore incaricato alla funzione di preposto deve inoltre ricevere un'adeguata e specifica formazione, aggiuntiva a quella per il lavoratore, e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 7) sempre secondo le modalità e i contenuti di cui all'accordo CSR 21.12.2011.
In base all'accordo CSR 07.07.2016 è stato inoltre precisato che l'aggiornamento della formazione per preposto costituisce credito formativo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore e viceversa.
Con riferimento al caso riportato nel quesito 41/2018, qualora il lavoratore venga incaricato al ruolo di preposto, anche successivamente nel tempo, ai fini dell'aggiornamento della formazione si può considerare come termine ultimo per la conclusione dell'aggiornamento la data di conseguimento del corso da preposto e non quella del corso da lavoratore. Ciò in quanto si ritiene che le competenze aggiuntive acquisite dal lavoratore in relazione al nuovo ruolo svolto possano compensare l'eventuale mancato aggiornamento della formazione per lavoratore entro i termini di legge nelle more di effettuazione del corso di aggiornamento come preposto.

Novembre 2020

Quesito 30/2020

prevenzio.net

Domanda

Per effettuare piccoli lavori di manutenzione ordinaria (lattoniere, antennista) su un tetto di un edificio di 1 piano, è possibile utilizzare esclusivamente un cestello con piattaforma di sbarco ed imbragatura collegata al cestello stesso?
Un tecnico che si sposta di pochi metri sul tetto restando imbragato al cestello è considerato in sicurezza?
È necessario utilizzare particolari modelli di cestello o imbragatura?

Risposta

No, non è possibile eseguire nessuna delle attività indicate nel quesito con le modalità operative previste, in quanto:

  1. La piattaforma di lavoro (cestello) o altri elementi della PLE non possono essere usati come punto di ancoraggio di un sistema anticaduta per i lavoratori che operano in quota all'esterno della piattaforma di lavoro.
  2. La piattaforma di lavoro elevabile è una macchina progettata per il sollevamento di persone a quote diverse, al fine di consentire l'esecuzione di lavori dall'interno della piattaforma di lavoro, mentre non è destinata al trasporto di persone tra luoghi ad altezze diverse o allo sbarco in quota dalla piattaforma di lavoro. La PLE deve essere utilizzata conformemente alle indicazioni riportate nel manuale d'uso e comunque previste dal costruttore; l'accesso e lo sbarco dalla piattaforma di lavoro è ammesso solamente nelle posizioni di accesso al suolo. La possibilità di sbarcare in quota non rientra tra le modalità di utilizzo per le quali la norma armonizzata UNI EN 280:2009 conferisce alla macchina presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010 e DPR 459/96), in quanto non contempla i rischi derivati da accessi e uscite e dalla piattaforma quando elevata. La stessa norma prevede inoltre che per l'utilizzo della PLE con metodi o condizioni di lavoro particolari, che non rientrino in quelli indicati dal fabbricante, l'utilizzatore deve ottenere l'approvazione del fabbricante stesso con linee guida specifiche.
  3. Alcuni fabbricanti di PLE prevedono tra le modalità di utilizzo la possibilità di effettuare lo sbarco in quota dalla piattaforma di lavoro e a tale scopo forniscono una procedura di lavoro con indicazione degli elementi minimi da garantire per un possibile sbarco in sicurezza. Tuttavia lo sbarco da PLE è ammesso a condizione che il datore di lavoro: - in conformità all'art.111 comma 2 del D.Lgs 81/08 e a seguito di una preventiva valutazione del rischio scritta evidenzi che tale modalità operativa sia la più sicura per accedere all'area di lavoro in quota; - rediga una specifica procedura operativa di lavoro in sicurezza consultando il costruttore e secondo le indicazioni dallo stesso fornite; - metta preventivamente in sicurezza l'area di sbarco mediante sistemi di protezione collettiva o con la predisposizione di un punto fisso di ancoraggio o linea vita per consentire al lavoratore di operare i sicurezza. In tale ultimo caso il lavoratore dovrà essere dotato di un doppio cordino che consenta al lavoratore di agganciarsi al punto di ancoraggio/linea vita prima di liberarsi dal punto di ancoraggio presente nel cestello.

Novembre 2020

Quesito 29/2020

prevenzio.net

Domanda

A seguito dell'estensione dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 (decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020), come vanno considerate le scadenze di "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […],in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020," che, secondo Legge 24 Aprile 2020 n. 27, conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art 103, comma 2, n. 18 "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"?

La loro validità slitta dal 29 ottobre al 13 gennaio?

Risposta

Per il quesito posto si faccia riferimento a quanto già esposto nel quesito 27/20.

Si precisa che, visto il carattere generico del quesito 29/2020, le risposte forniscono esclusivamente indicazioni per la corretta applicazione delle normative in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Novembre 2020

Quesito 28/2020

prevenzio.net

Domanda

Un lavoratore ha frequentato nell'ambito del suo percorso universitario una formazione di 16 ore ai sensi del D.M. 388/2003 e, una volta assunto in un'azienda, nel 2018 ha conseguito aggiornamento di 4 ore (quindi un anno prima rispetto alla scadenza triennale, ma di 2 ore in meno essendo la sua azienda appartenente al gruppo B).

Ora, dal momento che il lavoratore è stato assunto da qualche mese in un'azienda che appartiene al gruppo A potremmo, facendogli frequentare nel 2021 le 6 ore di aggiornamento, considerarlo addetto primo soccorso a tutti gli effetti?

Risposta

Sì, purché la formazione conseguita dal lavoratore in ambito universitario ai sensi del D.M. 388/2003 sia quella relativa alle aziende del gruppo A. Il lavoratore potrà riprendere a svolgere immediatamente il compito di addetto al Primo Soccorso mediante la frequenza del corso di aggiornamento previsto dallo stesso D.M., che per le aziende del gruppo A ha una durata minima di almeno 6 ore.

Il riferimento normativo è l'Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016, ove si specifica che, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione svolta, come nel caso degli addetti al Primo Soccorso, tale funzione deve ritenersi non esercitabile solo se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme. Nel caso specifico, il mancato aggiornamento dell'addetto al primo soccorso entro il termine di tre anni non determina l'obbligo di ripetere l'intero corso di prima formazione, ma esclusivamente la sospensione dal compito fino al completamento del relativo aggiornamento.

Novembre 2020

Quesito 27/2020

prevenzio.net

Domanda

Da decreto "Cura Italia" gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 "conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza", la cui data è attualmente fissata al 15 ottobre 2020.
Si chiede se detta disposizione abbia validità anche per gli attestati in scadenza tra il 01/08/2020 e il 15/10/2020.

Risposta

In riferimento all'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del Covid-19 del 14 marzo 2020 (successivamente aggiornati e sottoscritti in data 24 aprile 2020, contenuti nel DPCM 26/4/2020 come allegati 6 e 7 e nel successivo DPCM del 17/05/2020 come allegati 12 e 13), in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), hanno previsto:

  • la sospensione di ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula, anche se già organizzata,
  • la possibilità di effettuare la formazione a distanza, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, anche per i lavoratori in smart work,
  • la possibilità di proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nel caso in cui non sia possibile effettuare l'aggiornamento, fermo restando l'obbligo di completare l'aggiornamento della formazione immediatamente dopo la fase emergenziale.

Sempre in materia di formazione dei lavoratori la Regione Emilia Romagna ha emanato:

  • l'atto prot 0322765 del 28/04/2020, con il quale ha fornito indicazioni, condivise nell'ambito del Gruppo Tecnico Interregionale per la Prevenzione nel Luoghi di Lavoro, che prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona debbano ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e che, quindi, siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche le verifiche finali, laddove previste, possono essere svolte in modalità a distanza ad esclusione di tutte le prove pratiche che comportino l'esecuzione di tecniche operative e/o l'utilizzo di specifiche strumentazioni, attrezzature e dispositivi di protezione individuale;
  • il Decreto n. 83 del 23 maggio 2020 con il quale, a far data dal 25 maggio 2020, ha consentito, ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale" allegato n. 5.

In data 28 maggio 2020, con stralcio Verbale n. 82, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, si è espresso su un quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle attività formative in materia di salute e sicurezza, esprimendo parere favorevole per la riattivazione della formazione in materia di salute e sicurezza trattandosi di formazione obbligatoria sia quando la stessa deve essere necessariamente svolta in presenza, nei casi in cui siano obbligatorie sessioni pratiche dei corsi di formazione (ad esempio per l'utilizzo di alcune macchine o attrezzature di lavoro), sia nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio, quali, ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all'igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell'igiene delle superfici;
  • in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Per quanto concerne la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ivi inclusa quella prevista per le figure della prevenzione, si suggerisce, in questa fase, di preferire in via temporanea la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona", anziché la formazione "in presenza". La modalità di formazione a distanza in "videoconferenza in modalità sincrona" non può essere tuttavia applicabile ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico quali quelli per addetti al primo soccorso in azienda (art. 45 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.) per i quali dovranno essere previste modalità in presenza adottando le medesime misure di contenimento del rischio sopra richiamate.

Con il DPCM del 7 agosto 2020 si decreta all'art. 1 lettera r) la ripresa dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Per quanto sopra si ritiene che il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2 del Decreto - legge n. 18 del 13 03 2020 (Cura Italia) non abbia validità anche per gli attestati in scadenza tra il 01/08/2020 e il 15/10/2020.

Si osserva inoltre che per gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, pur riconoscendone la validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza" attualmente fissata al 15 ottobre 2020, ad oggi è possibile provvedere all'organizzazione dei percorsi formativi di aggiornamento con le modalità ritenute più opportune in base alla tipologia di corso da effettuare.

Settembre 2020

Quesito 26/2020

prevenzio.net

Domanda

Rispetto ai mezzi in uso in azienda (di cui allego descrizione e immagine), quale formazione è prevista per le tipologie di transpallet e commissionatori indicate?
Quali obblighi di sorveglianza sanitaria per gli operatori che usano questi mezzi? Considerato che sono operatori che nella loro mansione svolgono anche compiti di MME, ma non in modo esclusivo?

Risposta

Viste le attrezzature in questione, si fa riferimento anche a quanto già esposto nel precedente quesito 1/20.
Per l'uso dei transpallet e dello stoccatore, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, informazione, formazione e addestramento adeguati, come previsto all'art. 73 del D.Lgs 81/08.
Per l'uso di tali macchine non è però prevista una specifica abilitazione degli addetti in quanto le stesse non figurano nell'elenco delle "attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori" dato che nessuna di esse rientra nella definizione di carrelli industriali semoventi presente in allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012: "qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
Si rammenta che l'elenco va inteso in modo esaustivo e non esemplificativo (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21.2013).

In merito alla sorveglianza sanitaria, è il medico competente a stabilirne le modalità in base a quanto previsto dalla legislazione vigente e a quanto rilevato nella valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro (rumore, vibrazioni, MMC…). Per quanto riguarda gli accertamenti per l'eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope, visto che nelle categorie da sottoporre ad accertamento individuate nei Provvedimenti del 2006 e del 2007 figurano gli addetti alle macchine di movimentazione terra e merci, si fa riferimento ai documenti interpretativi elaborati da alcune Regioni quali Lombardia, Veneto e Piemonte, per i quali devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di traspallet manuali o a motore.

Settembre 2020

Quesito 24a/2020

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se il Terzo responsabile per impianti termici con potenza superiore a 116 kW debba essere obbligatoriamente una persona fisica determinata o possa essere un'azienda specializzata che invia di volta in volta un tecnico differente.

Risposta

Il terzo responsabile è la persona fisica o giuridica delegata dal proprietario dell'impianto termico ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici (art. 1 DPR 412/93). Il terzo responsabile non deve essere necessariamente una persona fisica, può essere una impresa purché in possesso dei requisiti ed abilitata ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008 art. 1 comma 2 lettera C e D e, per gli impianti a gas, lettera E.

Settembre 2020

Quesito 24b/2020

prevenzio.net

Domanda

Quali sono i requisiti che fanno sì che un PES/PAV non debba frequentare un apposito corso di formazione?

Risposta

Per valutare correttamente quale profilo professionale (PES, PAV o PEI) attribuire ad un operatore, è necessario riferirsi ai tre seguenti requisiti tra loro complementari: istruzione, cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; esperienza di lavoro maturata, per poter avere confidenza della conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni anche non ricorrenti; caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l'operatore affidabile.

In base alla norma CEI 11-27 l'attribuzione della condizione di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di esclusiva pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall'indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell'ambito aziendale.

Settembre 2020

Quesito 24c/2020

prevenzio.net

Domanda

Quali sono i requisiti che fanno sì che un PEI non debba frequentare un apposito corso di formazione?

Risposta

D.Lgs. 81/08 all'art. 18 recita: "Il datore di lavoro deve, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza".

Sempre il D.Lgs. 81/08 all'art. 82, comma 1 recita "… l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica".

Trasferendo quanto sopra all'ambito prettamente elettrico possiamo dedurne che:

  • chi esegue lavori elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
  • chi esegue lavori elettrici sotto tensione deve disporre di un'abilitazione da parte del datore di lavoro a questo tipo di attività.

La normativa vigente, infatti, disciplina le tipologie di impianti elettrici e, sulla base di questi, identifica delle figure che possono effettivamente eseguirne i lavori disciplinandone la relativa formazione.

Settembre 2020

Quesito 23/2020

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se i recipienti in pressione NON CONTENENTI azoto o aria, siano soggetti alla dichiarazione di messa in servizio ed alla verifica di messa in servizio da parte degli enti di controllo competenti.

Risposta

Nei limiti previsti dal D.M. n.° 329 del 01-12-2004 gli apparecchi a pressione sono soggetti alla dichiarazione di messa in servizio tenuto conto dell'articolo n. 2 (esclusioni).

La verifica di messa in servizio competente all' I.N.A.I.L. è dovuta quando l'attrezzatura rientra nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo n. 4 del D.M. n.° 329 del 01-12-2004, tenuto conto del successivo articolo n. 5 (esclusioni dal controllo della messa in servizio).
P.S. La distinzione del fluido contenuto nell'attrezzatura, entra in gioco quando si tratta di definirne la categoria e quando si tratta di assegnare la frequenza alle verifiche di riqualificazione periodica.

Agosto 2020

Quesito 22/2020

prevenzio.net

Domanda

Con il Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 sono state modificate le disposizioni riguardanti la tutela dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante le attività lavorative.

Con questo decreto è necessario procedere:

  • alla redazione del Registro esposti per i lavoratori con esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione
  • e alla valutazione del rischio.

Si chiede se una valutazione condotta con i dati di esposizione della banca dati Inail, possa ovviare ai campionamenti in azienda.

Risposta

Non è possibile basare la valutazione dell'esposizione a silice libera cristallina - frazione respirabile su dati ricavati da banche dati, in quanto la misurazione effettuata in conformità alla Norma UNI EN 689/19 è funzionale alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44, dovrà essere aggiornato il documento di valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni di cui al Titolo IX Capo II del D.Lgs.81/08, a cui devono essere allegati i resoconti delle misurazioni in conformità alla Norma UNI EN ISO 17025. Tale documento dovrà essere aggiornato ogni 3 anni o ad ogni variazione delle attività lavorative.

Agosto 2020

Quesito 21/2020

prevenzio.net

Domanda

In merito al rischio silice, si chiede da che valore misurato fa scattare l'obbligo della tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni e se esiste un TLV della popolazione.

Risposta

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 01/06/2020 n.44, i "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" vengono inseriti nell'elenco degli agenti cancerogeni e viene istituito un valore limite di esposizione professionale per la Polvere di silice cristallina respirabile pari a 0,1 mg/m3.

Attualmente non è definito un valore limite per la popolazione generale, pertanto i lavoratori che sono esposti a "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione", indipendentemente dalla concentrazione di tale agente in aria, si considerano professionalmente esposti.

I lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e verrà istituito per loro il registro degli esposti.

Luglio 2020