Quesito 24a/2020

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Domanda

Si chiede se il Terzo responsabile per impianti termici con potenza superiore a 116 kW debba essere obbligatoriamente una persona fisica determinata o possa essere un'azienda specializzata che invia di volta in volta un tecnico differente.

Risposta

Il terzo responsabile è la persona fisica o giuridica delegata dal proprietario dell'impianto termico ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure di contenimento dei consumi energetici (art. 1 DPR 412/93). Il terzo responsabile non deve essere necessariamente una persona fisica, può essere una impresa purché in possesso dei requisiti ed abilitata ai sensi del Decreto Ministeriale 37/2008 art. 1 comma 2 lettera C e D e, per gli impianti a gas, lettera E.

Settembre 2020