Quesito 33/2020

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Domanda

Si richiede se le definizioni di contatto stretto indicate a pagina 3 del documento AUSL e nell'allegato 2 della circolare ministeriale sono da intendersi con o senza mascherina.

Risposta

La definizione di contatto stretto richiamata nel quesito, indicata nella circolare del ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e a sua volta citata nel documento dell'AUSL di Modena "Indicazioni provvisorie per le Aziende della Provincia di Modena ai fini dell'adozione di misure per il contenimento dell'infezione da Coronavirus", è stata aggiornata dalla circolare del Ministero della Salute n. 18584 del 29/05/2020 e richiamata nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020.

Pertanto attualmente la definizione attuale di contatto stretto è la seguente:

  1. una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  2. una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. la stretta di mano)
  3. una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
  5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19, in assenza di DPI idonei
  6. un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
  7. una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il contatto è da intendersi senza mascherina nei casi di cui ai punti 1, 4, 5, 6. Con riferimento al punto 4, la definizione è da intendersi inoltre in ambienti non necessariamente chiusi (ad es. al bar).

Il contatto è da intendersi con mascherina nei casi di cui al punto 7; peraltro si osserva che sui mezzi di trasporto vi è l'obbligo di legge di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Relativamente ai punti 2 e 3, il contatto avviene tramite superfici contaminate dal virus (mani che toccano altre mani/superfici infette e successivamente le mucose ricettive di bocca, naso, occhi); in tali casi il rischio di contagio è indipendente dall'uso della mascherina.

Fatto salvo quanto sopra, il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e siano da considerarsi "contatto stretto"; per esempio se uno dei due soggetti non portava la mascherina o non la calzava bene o se il contatto, seppure con DPI, è stato molto prolungato.

Novembre 2020