Quesito 31/2020

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Domanda

Si chiede in base a quali passaggi degli accordi CSR 21.12.201 e 07.07.2016 si possa giungere alla conclusione che il corso di "formazione particolare aggiuntiva per il preposto" (8 ore, p.to 5 Allegato A accordo CSR 21.12.2011 rep. 221) "possa essere considerato come una sorta di aggiornamento per la figura del lavoratore" come riportato nella risposta al quesito 041/2018 sotto riprodotto.

Si ritiene che la formazione "particolare aggiuntiva per il preposto" conferisca al lavoratore conoscenze specifiche allo svolgimento di un nuovo ruolo, quello del preposto appunto, e non contribuisca in alcun modo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore così come individuata al p.to 9 dell'Allegato A accordo CSR 21.12.2011 rep. 221 (evoluzioni e innovazioni, aggiornamenti tecnici sui rischi, aggiornamenti sull'organizzazione aziendale, ecc.)

La lettura congiunta dei due accordi si ritiene conferisca un credito formativo esclusivamente agli aggiornamenti, ossia l'aggiornamento della formazione preposto costituisce credito formativo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore e viceversa.

Risposta

La risposta al quesito 41/2018 non voleva intendere che la formazione particolare aggiuntiva per il preposto potesse sostituire il corso di aggiornamento per lavoratori, in quanto non prescritto in nessun degli accordi CSR fino ad oggi emanati. La risposta intendeva spiegare il motivo per il quale si potesse omettere, nel caso di un preposto, l'aggiornamento della formazione per lavoratore e considerare come termine ultimo per l'aggiornamento la data di conseguimento del corso specifico per preposto.

Si coglie pertanto l'occasione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

Ai sensi D.Lgs 81/08 tutti i lavoratori devono conseguire la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 comma 1) e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 6) secondo le modalità e i contenuti di cui all'accordo CSR 21.12.2011 (art. 37 comma 2).
Il lavoratore incaricato alla funzione di preposto deve inoltre ricevere un'adeguata e specifica formazione, aggiuntiva a quella per il lavoratore, e un aggiornamento periodico (art. 37 comma 7) sempre secondo le modalità e i contenuti di cui all'accordo CSR 21.12.2011.
In base all'accordo CSR 07.07.2016 è stato inoltre precisato che l'aggiornamento della formazione per preposto costituisce credito formativo all'aggiornamento della formazione specifica del lavoratore e viceversa.
Con riferimento al caso riportato nel quesito 41/2018, qualora il lavoratore venga incaricato al ruolo di preposto, anche successivamente nel tempo, ai fini dell'aggiornamento della formazione si può considerare come termine ultimo per la conclusione dell'aggiornamento la data di conseguimento del corso da preposto e non quella del corso da lavoratore. Ciò in quanto si ritiene che le competenze aggiuntive acquisite dal lavoratore in relazione al nuovo ruolo svolto possano compensare l'eventuale mancato aggiornamento della formazione per lavoratore entro i termini di legge nelle more di effettuazione del corso di aggiornamento come preposto.

Novembre 2020