Archivio quesiti 2021

Quesito 22/2021

prevenzio.net

Domanda

Periodicità aggiornamento formazione
Un dipendente abilitato nel 2018 alla guida di carrello elevatore con corso di 12 ore, ha effettuato poi l'aggiornamento di 4 ore nel 2020.
Si richiede se il successivo aggiornamento deve essere effettuato entro il 2025 oppure entro il 2028.

Risposta

Fermo restando che l'accordo Stato Regioni prevede testualmente:

6. Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.

non è sostenibile ipotizzare una scadenza dell'aggiornamento al 2028, ma a 5 anni dall'ultimo aggiornamento effettuato (quindi 2025).

Agosto 2021

Quesito 21/2021

prevenzio.net

Domanda

Quesito relativo all'applicazione del D.lgs.81/08 ad una associazione non a scopo di lucro.

L'associazione non ha dipendenti, ma si avvale esclusivamente della collaborazione di personale volontario. I volontari si occupano della cura e manutenzione di aree verdi.

Si chiede se sia corretto parificare i volontari ad addetti di una qualunque altra azienda e pertanto prevedere per tutti:

  • Formazione Generale e specifica;
  • Formazione all'uso di eventuali attrezzature di lavoro;
  • Sorveglianza sanitaria.

Oltre che l'elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi, l'individuazione del RSPP, la nomina del medico competente, la predisposizione di misure di prevenzione e protezione.

Risposta

Ai volontari di tale associazione si applicano unicamente le disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08 e cioè:

  • a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni legislative;
  • b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni legislative;
  • c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità (se effettuano la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto),

qualora l'associazione oggetto del quesito rientri in una delle fattispecie precisate all'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/08, ovvero:

  • volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
  • volontari che effettuano servizio civile
  • soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose,
  • volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale
  • tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

È opportuno evidenziare che l'art. 3 comma 12-bis del D.lgs. 81/08 prevede anche che, qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".

Si rammenta infine quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08, e cioè che relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, i volontari hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Luglio 2021

Quesito 20/2021

prevenzio.net

Domanda

Si chiede se con un diploma triennale, conseguito presso l'istituto Corni di Modena, si possa svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una volta svolti i corsi di formazione previsti; modulo A, B e C.

Risposta

No, il diploma triennale non soddisfa il requisito previsto dall'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08, in base al quale per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (5 anni).

Luglio 2021

Quesito 19/2021

prevenzio.net

Domanda

Quesito su corso da dirigente o da preposto

Si chiede se una persona che ricopre il ruolo di responsabile della produzione, ossia è responsabile dell'operato di una quarantina di persone tra capi reparto e operatori, debba fare il corso di aggiornamento da dirigente o da preposto.

Si precisa che è il n. ^ 2 dell'azienda avendo molte responsabilità, ma non potere di spesa e nessuna delega alla sicurezza.

Risposta

Sulla base della "descrizione" del ruolo del "responsabile della produzione" oggetto del quesito, verosimilmente tale soggetto rientra nella definizione di dirigente di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08, ovvero "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa". Di conseguenza tale persona dovrà essere formata ed aggiornata come Dirigente.

Luglio 2021

Quesito 18/2021

prevenzio.net

Domanda

Abbiamo acquistato un caricatore Minelli con benna polipo, ho difficoltà a capire che corso di formazione deve frequentare l'operatore in base all'accordo Stato Regioni.

Risposta

È corretto effettuare la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per gru mobile (autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità) integrando nella parte pratica la formazione all'uso della benna a polipo (analogia con quesito 15/2021).

Giugno 2021

Quesito 17/2021

prevenzio.net

Domanda

Una società, concessionaria ufficiale Linde MH di carrelli elevatori, ha erogato in data 26/10/2019 un corso di formazione a 4 persone per il rinnovo quinquennale della formazione prevista per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori;
ad oggi, nonostante plurimi solleciti, l'impresa che ha partecipato e pagato il corso, come da fattura allegata, non ha ancora ottenuto copia degli attestati di partecipazione al corso di aggiornamento.

Immagine quesito 17/2021

In caso di verifica da parte dell'organo di vigilanza, o più ancora di un infortunio (occorso a terzi o allo stesso conducente) durante la guida del carrello da parte di una di queste persone, l'assenza di un attestato o meglio la disponibilità da parte dell'impresa della sola fattura è sufficiente a testimoniare l'avvenuto rinnovo della formazione previsto dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012?

Risposta

L'obbligo del Datore di Lavoro è garantire la formazione (e l'aggiornamento della stessa) ai lavoratori addetti all'uso dei carrelli elevatori, secondo i contenuti dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

L'azienda che ha erogato la formazione, citata nel quesito, è soggetto formatore ai sensi del punto B - 1.1 - lettera f) (si suppone sia accreditata in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione).

Il punto 5.2. dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 stabilisce che gli attestati di abilitazione vengono rilasciati dai soggetti formatori, che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a ciascun corso.

Qualora il soggetto formatore non abbia rilasciato gli attestati di abilitazione, in caso di vigilanza gli UPG accerteranno con altre modalità l'avvenuta formazione dell'addetto alla conduzione del carrello elevatore, tra cui l'acquisizione della fattura e del registro delle presenze direttamente presso il soggetto formatore.

Giugno 2021

Quesito 16/2021

prevenzio.net

Domanda

Carta di Qualificazione Conducente CQC e formazione dei lavoratori
Come esplicitato dalle linee applicative 25/7/2012 degli Accordi Stato Regioni 2011 (art. 37 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia come la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dell'attività formativa dei conducenti e autisti (Carta di Qualificazione del Conducente - CQC; di cui al DM 16 Ottobre 2009) costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati.

Ho richiesto a varie autoscuole, che rilasciano la CQC, evidenza degli argomenti trattati. Non avendo avuto riscontro non mi è stato possibile confrontare gli argomenti previsti dagli Accordi Stato Regioni del 2011 con gli argomenti trattati durante sia il corso iniziale CQC (280 ore) sia il corso di rinnovo CQC (35 ore).

A questo punto come posso essere sicuro che la formazione di conducenti ed autisti sia completa anche dal punto di vista degli Accordi Stato Regioni del 2011 ?

"Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri".

Risposta

Poiché la linea guida cita tra gli esempi proprio la formazione dei conducenti che conseguono la CQC, osservato inoltre che il monte ore di formazione e di aggiornamento è molto superiore a quello previsto dagli Accordi Stato Regioni del 2011, la formazione con conseguimento della CQC da parte degli autotrasportatori è da ritenersi inclusiva dei contenuti della formazione di cui all'art.37 D.Lgs.81/08.

Giugno 2021

Quesito 13 bis/2021

prevenzio.net

Domanda

A seguito della risposta al quesito 13 del 2021 in oggetto, relativamente all'espressione "quindi in ogni momento il soggetto dovrà dimostrare che nei 5 anni precedenti ha svolto 40 ore di aggiornamento", emerge spontanea la seguente osservazione per la quale chiedo cortese conferma.

Esempio: un RSPP che abbia concluso il ciclo formativo (modulo b) il 30 ottobre 2020 deve immediatamente frequentare un aggiornamento di 40 ore per poter dimostrare in qualsiasi momento "che nei 5 anni precedenti ha svolto 40 ore di aggiornamento".

A seguire dovrà poi effettuare nel mese di ottobre del 5 anno (2024) l'ulteriore aggiornamento sempre per poter dimostrare, anche per i 5 anni successivi, di aver svolte le 40 ore di aggiornamento previste, e così per gli anni a venire.

Concludendo si chiede cortesemente se la cogente normativa impone l'obbligo per l'RSPP relativamente ai primi 5 anni di effettuare un aggiornamento di 40 ore immediatamente dopo aver concluso il ciclo formativo iniziale (modulo B) poi a seguire procedere con aggiornamenti di almeno 40 ore nello stesso mese di merito dei 5 anni successivi.

Risposta

La normativa NON impone l'obbligo per l'RSPP relativamente ai primi 5 anni di effettuare un aggiornamento di 40 ore immediatamente dopo aver concluso il ciclo formativo iniziale (modulo B).

La normativa NON impone l'obbligo per l'RSPP di aggiornamenti di almeno 40 ore nello stesso mese di merito dei 5 anni successivi.

Intento del legislatore è che l'RSPP distribuisca il monte ore complessivo di aggiornamento nell'arco temporale del quinquennio, a partire dall'anno successivo al completamento del ciclo formativo iniziale.

Si ricorda comunque che il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Giugno 2021

Quesito 15/2021

prevenzio.net

Domanda

Si deve abilitare un collega per l'uso di un caricatore solmec tipo quello nella foto.

Immagine quesito 15/2021

Nel CE il costruttore l'ha indicato come gru semovente e il docente mi dice che è equiparabile ad una gru mobile ma non avrebbe senso un corso di quel tipo con questo tipo di macchina, per la quale è più adatto il corso di gru su autocarro con un modulo aggiuntivo per l'uso della benna polipo.

E' condivisibile questa interpretazione?

Risposta

Ci si deve attenere all'indicazione del costruttore, quindi è corretto effettuare la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per gru mobile (autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse è che rimane stabile per effetto della gravità). Si suggerisce di integrare la parte pratica con la formazione all'uso della benna a polipo.

Maggio 2021

Quesito 14/2021

prevenzio.net

Domanda

Responsabilita addetti alla verifica di funi e catene apparecchi di sollevamento
In relazione alle verifiche periodiche che vengono effettuate su funi e catene di apparecchi di sollevamento da aziende terze, che responsabilità hanno queste sulla corretta esecuzione delle stesse.

Risposta

Gli addetti alle verifiche periodiche di funi e catene devono:

  • essere in possesso delle necessarie "competenze" per svolgere tali controlli
  • effettuare le verifiche di funi e catene secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti delle stesse, ovvero dalle norme tecniche di riferimento.

A titolo esemplificativo si cita la norma UNI ISO 4309:2019 "Apparecchi di sollevamento - Funi - Cura, manutenzione, ispezioni e scarto" che fornisce indicazioni sulla modalità di conduzione dei controlli e sulla definizione di "personale competente".

Si ritiene di conseguenza che la responsabilità degli addetti alle verifiche periodiche di funi e catene derivi dal possesso di competenze adeguate e dalla effettiva esecuzione dei controlli secondo le modalità indicate dai fabbricanti e dalle norme tecniche di riferimento.

Maggio 2021

Quesito 13/2021

prevenzio.net

Domanda

L'aggiornamento formativo dell'RSPP, previsto dall'art. 9 dell'accordo Stato Regioni del 07-07-2016, prevede un aggiornamento formativo di 40 ore ogni 5 anni.

Nel caso in cui un RSPP abbia concluso il proprio ciclo formativo (modulo B) in data 01-04-2014 "decorrenza quinquennale" (come riportato nel 1° capoverso dell'art. 10 dell'accordo menzionato) e frequentato i successivi aggiornamenti formativi, conclusi nelle seguenti date:

  • ore 8 in data 05-11-2015
  • ore 4 in data 09-12-2015
  • ore 4 in data 15-12-2015
  • ore 8 in data 15-09-2016
  • ore 12 in data 11-06-2018
  • ore 4 in data 01-04-2019

totale ore eseguite 40 nel 1° quinquennio (che vedeva l'ultimazione quinquennale, in data 01-04-2019), entro quando l'RSPP deve eseguire le successive 40 ore pertinenti del 2° quinquennio?

Come deve essere interpretato quanto riportato al 4° paragrafo dell'articolo 10 del citato accordo: "In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e ASPP, dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto".

Come devono essere considerati i quinquenni?

  • Per primo quinquennio cosa si deve intendere? Quello che decorre dall'ultimazione del percorso formativo iniziale (conclusione modulo B) come indicato al primo capoverso dell'art. 10?;
  • Per secondo quinquennio cosa si deve intendere? Quello che dura 5 anni decorre dal 1° giorno successivo alla conclusione del primo quinquennio?;
  • Per quinquennio antecedente cosa si deve intendere? Quello dei 5 anni trascorsi, rispetto a quello relativo ai 5 anni in corso (in parte trascorsi ed in parte da trascorrere), il cui inizio parte dal 1° giorno successivo alla conclusione del quinquennio precedente.
    Oppure per quinquennio antecedente si devono considerare i 5 anni antecedenti a partire dal giorno in cui siamo (o che prendiamo in esame), conseguentemente l'RSPP dovrebbe frequentare corsi di 8 ore anno (non espressamente descritto nell'accordo citato)?

Risposta

L'RSPP dovrà eseguire le successive 40 ore di aggiornamento entro il 01-04-2024, fermo restando che il quinquennio antecedente, secondo gli estensori del testo dell'accordo, è relativo ai 5 anni precedenti il giorno in cui si è: quindi in ogni momento il soggetto dovrà dimostrare che nei 5 anni precedenti ha svolto 40 ore di aggiornamento.

Maggio 2021

Quesito 12/2021

prevenzio.net

Domanda

Astensione per gravidanza in periodo COVID
In relazione alla situazione sanitaria relativa a pandemia covid 19, con la presente siamo cortesemente a richiedere se le lavoratrici in stato di gravidanza debbano, prudenzialmente, essere sistematicamente allontanate dal posto di lavoro (a prescindere dalla precedente valutazione dei rischi), oppure possono restare valide le precedenti indicazioni in materia di astensione posticipata/anticipata, se adottati e rispettati protocolli prevenzione covid aziendali.

Risposta

Premesso che l'art. 5 comma 4 del DPR 1026/76, cita: "l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia", anche nel caso di adozione e applicazione del protocollo anti-contagio Sars - CoV-2 nei luoghi di lavoro, si ritiene che sia prudenziale allontanare dal posto di lavoro la lavoratrice in gravidanza, qualora esposta al contatto col pubblico o con particolari strati di popolazione (ad es. addette alle casse nei supermercati, insegnanti di scuola primaria e secondaria, impiegate di uffici pubblici e privati a contatto col pubblico) fatto salvo la possibilità di adibire la lavoratrice ad una mansione alternativa che non la esponga al suddetto rischio.

Maggio 2021

Quesito 11/2021

prevenzio.net

Domanda

In base a quanto stabilito dal comma 6 art. 31 del D.lgs.81/08 l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatorio nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), successive modificazioni;
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
    lavoratori.

Si chiede se una azienda che non rientra nella classificazione industriale possa nominare un RSPP esterno a prescindere dal numero di addetti impiegati e se ci sono dei limiti di addetti oltre i quali anche le aziende non industriali devono provvedere alla nomina di un RSPP interno.

In caso affermativo si chiede quali siano i riferimenti legislativi.

Risposta

Il Datore di Lavoro di una azienda che non rientra nella classificazione "industriale" e nelle altre fattispecie dell'elenco di cui all'art.31 comma 6 può nominare un RSPP esterno a prescindere dal numero di lavoratori, fermo restando quanto indicato al comma 1 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/08 ovvero "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva".

Aprile 2021

Quesito 10/2021

prevenzio.net

Domanda

Quesiti sui controlli da effettuare sulle linee vita

  1. Ad oggi risulta che i controlli periodici da eseguire sulla linea vita possano essere effettuati dal costruttore/produttore della linea vita. Vi sono altri soggetti che possono eseguire suddette verifiche?
  2. In secondo luogo, per quanto concerne le verifiche straordinarie e la manutenzione periodica e/o straordinaria, sono in capo solamente al produttore/costruttore? Nel caso il produttore/costruttore della linea vita non fosse più rintracciabile, come bisognerebbe procedere per suddette verifiche e manutenzioni 

Risposta

Punto 1

I controlli periodici da eseguire sulle linee vita permanenti ed i soggetti che li effettuano sono definiti dalla norma UNI 11560 (Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura) a cui si rimanda.

Di seguito una breve sintesi sui soggetti individuati da tale norma e sulle tipologie di controlli.

A seconda del tipo di controllo e della finalità dello stesso è previsto che i controlli debbano essere effettuati da:

Installatore: Persona qualificata che effettua il montaggio ed eventualmente lo smontaggio del sistema di ancoraggio.

Ispettore: Tecnico abilitato che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali.

Lavoratore: Persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio.

Manutentore: Persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali (installatore e Manutentore possono coincidere se la persona è in possesso dei requisiti necessari).

Si distinguono le seguenti tipologie di controlli:

ISPEZIONE AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE: è il primo dei controlli ed è effettuato dall'Installatore. Prima dell'installazione egli controlla i componenti del sistema e le date di scadenza delle resine chimiche, se utilizzate nella realizzazione del fissaggio alla struttura); successivamente al montaggio egli esegue la verifica dell'insieme in accordo con: le istruzioni del fabbricante dei dispositivi; le indicazioni del progettista del sistema di ancoraggio; le indicazioni del progettista strutturale. Deve essere verificata la corretta connessione tra ancorante e supporto valutando, se del caso, l'opportunità di eseguire prove di carico per gli ancoranti.

ISPEZIONE PERIODICA: deve essere condotta dall'installatore e/o dall'ispettore, con un intervallo non superiore a 2 anni per il sistema di ancoraggio e non superiore a 4 anni per i controlli relativi a alla struttura di supporto e agli ancoranti. Maggior frequenza può essere indicata dal fabbricante ed eventualmente dal progettista strutturale che, in funzione delle condizioni ambientali e di utilizzo, può disporre indicazioni più restrittive. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate, sempre con assunzione di responsabilità, secondo le indicazioni della "scheda controlli" di cui al punto 9.2.5 della UNI 11560. In caso di difetti o inconvenienti deve essere effettuata l'ispezione straordinaria.

ISPEZIONE STRAORDINARIA: ogni volta che si riscontrino difetti o in caso di un evento dannoso (ad esempio una caduta o danno meccanico per cause esterne) il sistema deve essere posto fuori servizio e deve essere effettuata un'ispezione straordinaria dall'installatore e/o dall'ispettore, per individuare gli eventuali interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio, interventi che saranno realizzati dal manutentore. La rimessa in servizio sarà subordinata al controllo degli interventi effettuati dal manutentore da parte dell'ispettore.

ISPEZIONE PRIMA DELL'USO: prima di ogni intervento che richieda l'uso di una linea vita il lavoratore deve ispezionare il sistema di ancoraggio controllando quanto indicato nella "scheda controlli" di cui al punto 9.2.5 della UNI 11560. In caso di difetti o inconvenienti il sistema deve essere messo fuori servizio fino all'esito di una ispezione straordinaria e dell'intervento del manutentore, se necessario.

Punto 2

I soggetti responsabili delle ispezioni periodiche o straordinarie non sono legati al produttore che ne avrà eventualmente curato la formazione (qualifica di installatore e manutentore). Nel caso in cui il produttore (fabbricante) non sia più reperibile, ma il committente sia comunque in possesso della necessaria documentazione, il sistema potrà essere utilizzato se mantenuto nelle condizioni previste dal produttore secondo le indicazioni dell'installatore, del progettista dell'installazione e del progettista strutturale come disposto dalla UNI 11560.

Finché le condizioni prescritte con il manuale di istruzioni rimangono soddisfatte, allora non vi è trasferimento di responsabilità nell'effettuazione di un'operazione di ispezione e/o manutenzione da parte di installatore e/o ispettore.

Diverso il caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di una o più parti strutturalmente rilevanti per l'intero sistema, nel qual caso dovrà essere attentamente valutata la compatibilità tra i diversi componenti.

Aprile 2021

Quesito 09/2021

prevenzio.net

Domanda

Si richiedono delucidazioni in merito al ruolo degli addetti al primo soccorso aziendale, in particolare per quanto riguarda il profilo di responsabilità giudiziaria (penale e civile) dei medesimi.

Si chiede se siano previste delle manleve di responsabilità (penale e civile) qualora i lavoratori incaricati e formati come addetti al primo soccorso, durante lo svolgimento del proprio ruolo, dovessero arrecare danno al lavoratore che viene soccorso (es. classico: durante esecuzione di compressioni toraciche per rianimazione cardiopolmonare "BLS", l'operatore primo soccorso frattura una costa all'infortunato).

Risposta

La normativa vigente non prevede manleve di responsabilità penale e civile qualora i lavoratori incaricati e formati come addetti al primo soccorso dovessero arrecare un danno al lavoratore che viene soccorso.

È però assolutamente necessario specificare il contesto all'interno del quale l'addetto al primo soccorso può essere chiamato a rispondere delle proprie azioni o omissioni.

La responsabilità consegue ad un atto illecito, cioè un un'azione o un'omissione che dia luogo alla violazione di una norma dell'ordinamento giuridico.

L'addetto al primo soccorso per l'incarico ricevuto ha l'obbligo di agire per ridurre le conseguenze di malori e/o infortuni sul luogo di lavoro. Se agisce erroneamente o omette di svolgere un'attività che per incarico gli competerebbe può compiere un atto illecito ed essere chiamato a risponderne.

È corretto e indispensabile che il lavoratore addetto al primo soccorso sia informato della responsabilità che l'incarico comporta e che ne sia consapevole. Senza scendere in particolarismi giuridici bisogna però specificare che questa responsabilità ha come riferimento la capacità di prestare soccorso di un qualsiasi cittadino che non esercita una professione sanitaria; non si pretende, dunque, che l'addetto al primo soccorso sia in grado di compiere atti/manovre proprie di un sanitario.

Ricordiamo che i corsi per addetto al primo soccorso non hanno l'obiettivo di formare in poche ore un soccorritore con competenze paragonabili a quelle di un professionista sanitario ma di trasferire alcune nozioni pratiche a soggetti "laici" che possono però risultare decisive. In particolare si insegna ad attivare prontamente e correttamente i soccorsi e a mettere in atto manovre estremamente semplici, ma soprattutto si forma su ciò che non deve essere fatto nell'attesa dell'intervento dei soccorsi specialisitici.

Nell'intervenire l'addetto al primo soccorso dovrà quindi limitarsi alle sole misure assolutamente necessarie; una corretta ed esaustiva formazione teorico-pratica risulta particolarmente importante anche al fine di minimizzare il rischio di danno verso il soggetto soccorso.

Per chi volesse approfondire gli aspetti giuridici della questione si consiglia la lettura di un articolo comparso sul numero 96 del 2005 della rivista Medicina del Lavoro (pag. 63-70): Aspetti giuridici e medico-legali della responsabilità del lavoratore incaricato per il Pronto Soccorso.

Aprile 2021

Quesito 08/2021

prevenzio.net

Domanda

Si chiedono delucidazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 11/02/2021 (relativo al recepimento delle direttive europee 2019/130/UE e 2019/983/UE) di modifica degli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento a due fattispecie di aziende:

  1. autofficina per la riparazione di veicoli, comprensiva di effettuazione di prove dei gas di scarico e sostituzione olio motore.
    A seguito dei nuovi punti 7 e 8. dell'allegato XLII comportanti rispettivamente "Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore" e "Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel" sarei interessato a sapere della necessità di eseguire la valutazione del rischio cancerogeno per la suddetta attività.
    Qualora la stessa sia ritenuta necessaria, si richiede come sia possibile individuare il livello di esposizione degli addetti alle miscele di IPA contenenti benzo(a)pirene (dato da riportare peraltro anche nel registro degli esposti) a seguito delle lavorazioni di sostituzione dell'olio motore, in relazione al fatto che per tale agente chimico non è stato individuato un VLEP, in relazione agli effetti di cancerogenesi correlati alla sola trasmissione cutanea.
  2. azienda nella quale viene impiegato un carrello elevatore a gasolio.
    Per la mansione di magazziniere, con relativa guida del suddetto carrello elevatore si chiede se occorre procedere ad effettuare la valutazione del rischio cancerogeno (con relativi campionamenti analitici, attivazione di specifica sorveglianza sanitaria, individuazione del registro degli esposti e tutt'altro ciò che ne deriva ai sensi del Titolo XI capo II), oppure se la stessa esposizione sia equiparabile a quella di un impiegato commerciale che abbia in dotazione un autoveicolo a gasolio, per il quale si tenderebbe ad escludere tale valutazione, poiché avente un'esposizione comparabile con quella del resto della popolazione non lavorativa.

Risposta

Per entrambe le aziende sopra citate dovrà essere eseguita la valutazione del rischio cancerogeno: nel caso in cui la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni evidenzi un rischio per la salute, i lavoratori dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e dovrà essere istituito per loro il registro degli esposti (artt. 242 e 243).

Nel caso di agenti cancerogeni per i quali non sia possibile individuare un livello di esposizione, sul registro degli esposti andrà riportato il quantitativo annuo prodotto/utilizzato dell'agente cancerogeno.

Nel caso di agenti cancerogeni per i quali non risulti definito un valore limite, dovrà comunque essere perseguito dal datore di lavoro il principio di riduzione dell'esposizione al valore più basso tecnicamente possibile.

Marzo 2021

Quesito 07/2021

prevenzio.net

Domanda

Valutazione rischio chimico

Il quesito riguarda la valutazione del rischio chimico presso un'azienda (che realizza prodotti per la salute ed il benessere degli animali, in particolare il cavallo), i cui lavoratori in diverse postazioni sono esposti a polveri e stanazalolo.

Alcune considerazioni:

  • Tutte le postazioni sono dotate di aspirazione localizzata.
  • Sono parecchie postazioni quindi i prelievi personali, ad ognuna di queste, comporterebbero un importo significativo, anche se a priori diventa difficile escluderne qualcuna.
  • Per i medicinali, a parte lo stanazololo che già viene considerato nella lista, a mio avviso si dovrebbe fare una mappatura di quali medicinali che vengono trattati e vedere i possibili effetti sull'uomo, fare quindi una valutazione del rischio specifica a partire dai risultati dei prelievi personali, che comprenda anche i principi attivi dei medicinali e la valutazione del grado di protezione data dai DPI. Non ho idea di come fare questa valutazione, perché non è una valutazione di rischio chimico tipo MOVARISCH..

Chiedevo un parere sul tipo di valutazione del rischio che, a vostro avviso, per mappare bene le postazioni si dovrebbe effettuare in funzione del ragionamento di cui sopra.

Risposta

Considerate le definizioni riportate all'art.222 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,

la lavorazione di sostanze come lo stanazalolo (steroide anabolizzante orale di origine sintetica) ed i medicinali di uso veterinario espongono i lavoratori ad un rischio chimico per la salute.

La valutazione del rischio chimico deve rispondere ai criteri dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e quindi:

  • dovranno essere elencati tutti gli agenti chimici pericolosi
  • per ciascuno di essi dovranno essere indicate le proprietà pericolose
  • dovranno essere indicati il livello, il modo e la durata dell'esposizione
  • dovranno essere indicate le quantità di agenti chimici pericolosi e le circostanze in cui viene svolto il lavoro
  • dovrà essere indicata la presenza di misure di prevenzione e protezione (ad esempio aspirazioni localizzate, ciclo chiuso, DPI) ed i loro effetti
  • dovrà essere indicata la necessità di ulteriori misure di prevenzione e protezione
  • nel caso di esposizione a più agenti chimici pericolosi, dovrà essere valutata la loro combinazione
  • dovranno essere indicati gli esiti della sorveglianza sanitaria, se disponbili.

Si ribadisce che il fornitore di agenti chimici pericolosi è sempre tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischi, anche nel caso in cui non sia prevista/dovuta la Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del regolamento REACH; nel caso in cui la SDS sia prevista, questa assolve a tale obbligo.

Relativamente ai dati di esposizione personale derivanti dai monitoraggi ambientali, si rammenta che:

  • devono essere allegati al DVR Chimico (comma 4 articolo 225 del D.Lgs. 81/08)
  • consentono al Datore di Lavoro di verificare o meno l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate.

La scelta di quali e quante postazioni di lavoro assoggettare a campionamento potrà basarsi (ad esempio) su criteri di maggiore esposizione e maggiore pericolosità dell'agente chimico.

Marzo 2021

Quesito 06/2021

prevenzio.net

Domanda

Faccio seguito alla circolare di Confindustria Ceramica del 19/02/2021 di cui riporto in calce una sintesi.

Tra le attività che comportano la presenza di cancerogeni il DM 11/02/2021 modifica l'Allegato XLII del D.Lgs 81/08 e inserisce:

  • Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
  • Lavori comportanti l ' esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel";

Mi vengono in mente tutte le autofficine dove si effettua il ricambio d'olio e prove sui motori diesel, come pure l'utilizzo dei carrelli elevatori diesel.
In tutti questi casi quali sono gli adempimenti per le aziende?

E' da considerare a priori la presenza del rischio cancerogeno con attivazione del registro degli esposti a tappeto o c'è una discriminante per cui dall'esito della valutazione del rischio (es. utilizzo dei guanti di protezione o utilizzo del carrello elevatore all'aperto o il capannoni con portoni aperti) possono escludere la presenza o meno del rischio cancerogeno.

Sempre lo stesso Decreto inserisce nell'Allegato XLIII del D.Lgs 81/08 nr.13 nuovi agenti cancerogeni per i quali (in realtà non per tutti) viene riportato un valore limite sulle 8 ore e di breve durata.

Proprio su questi valori limite chiedo spiegazioni. Per i cancerogeni si è sempre ragionato sul fatto che sia presente o meno a prescindere dalla concentrazione in ambiente di lavoro. Le aziende ora come devono muoversi?

Fare dei campionamenti ambientali? Come si dovrebbe poi valutare il rapporto concentrazione rilevata con i rispettivi valori limite (che non sono presenti per tutte le sostanze/miscele)?

Pubblicato dal Ministero del lavoro il DM 11 febbraio 2021 che riceve la seconda e la terza delle tre direttive, recentemente pubblicato (D.lgs. n. 44/2020), relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Il provvedimento modifica il D.lgs. 81/2008 (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/130 e della Direttiva (UE) 2019/983 del 5 giugno 2019), comportando:

  • l'integrale sostituzione dell'allegato XLII del D.lgs. 81/08 (contenente l'elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali). Sono stati, di fatto, introdotti un punto settimo relativo ai "Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore" e un ottavo relativo ai "Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel";
  • l'integrale sostituzione dell'allegato XLIII del Dlgs 81/08 (contenente i "valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni / mutageni"), prevedendo l'inserimento di tredici nuovi agenti cancerogeni (tra cui, ad esempio, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel, formaldeide, berillio, etc.).
  • Tali modifiche potrebbero determinare numerose implicazioni e nuovi adempimenti in capo ai datori di lavoro (di cui al titolo IX, capo II del D.Lgs. 81/08) in tema di agenti cancerogeni/mutageni (dalla sostituzione delle sostanze in uso, all'aggiornamento della valutazione dei rischi, all'adozione di misure tecniche, preventive e protettive, etc.).

Risposta

Con l'aggiornamento dell'allegato XLII (elenco di sostanze, miscele o processi che rientrano nella definizione di agente cancerogeno) sono considerati agenti cancerogeni anche i lavori comportanti:

  • penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore
  • l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel".

Pertanto nelle aziende dove siano presenti i suddetti "processi" i datori di lavoro sono soggetti agli adempimenti previsti dal Capo II del Titolo IX del DLgs 81/08, tra i quali:

  • sostituzione (se possibile) o riduzione dell'agente cancerogeno (art. 235)
  • valutazione del rischio (art. 236)
  • applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali (artt. 237 e 238)
  • informazione e formazione dei lavoratori (art. 239).

I lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute, dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e verrà istituito per loro il registro degli esposti (artt. 242 e 243). Pertanto l'applicazione di misure quali:

  • utilizzo dei guanti di protezione,
  • utilizzo del carrello elevatore all'aperto,
  • capannoni con portoni aperti,

non esclude a priori la presenza di un rischio cancerogeno ma deve essere considerata, insieme agli elementi indicati nell'art. 236, nel processo di valutazione dei rischi al fine di evidenziare o meno un rischio per la salute dei lavoratori.

Rispetto all'aggiornamento dell'allegato XLIII si ricorda che il significato del valore limite, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 235, consiste nel divieto di superamento dello stesso, fermo restando che, qualora il ricorso ad un sistema chiuso non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Anche nel caso di agenti cancerogeni per i quali non è definito un valore limite si applica il principio di riduzione dell'esposizione al valore più basso tecnicamente possibile.

La misurazione della concentrazione degli agenti cancerogeni, effettuata in conformità alla Norma UNI EN 689/19, è funzionale alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.

Marzo 2021

Quesito 05/2021

prevenzio.net

Domanda

Onere elaborazione DUVRI

Sono RSPP da 2 mesi in una azienda che si compone di 3 unità produttive di Campogalliano (MO).
Per quanto riguarda l'elaborazione dei DUVRI leggo dalla guida INAIL "Valutazione dei rischi da interferenze rev.16_12_2013" al §1.8 "IL DUVRI e la revoca di funzioni" che…

La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente l'elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi. Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni… Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dell'art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell'esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all'art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall'art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. Si pensi in un'Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza!
Si segnala infine, che l'elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l'RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).

Il mio DL sostiene che la redazione del DUVRI è compito dell'RSPP.
Nella nostra azienda non esiste un delegato ai sensi dell'articolo 16 e tutte le relazioni del DVR sono redatte da consulenti esterni. Chi ha ragione?

Infine, qualora redigessi tali documenti (senza sottoscrivere alcuna delega che non firmerò mai!), che saranno sottoscritti dal DL per presa visione, quali sono i rischi che corro come RSPP e quelli in cui incorre il DL?

Risposta

L'obbligo di elaborazione del DUVRI ricade sul Datore di Lavoro della ditta Committente (art. 26 comma 3); tale obbligo può essere delegato dal Datore di Lavoro, in virtù dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, solo a persona a cui sia stata conferita specifica delega di funzioni, avente le caratteristiche di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08.
La nomina di RSPP non rappresenta una delega di funzioni ai sensi dell'art.16.
Pertanto solo se il RSPP è anche delegato per la redazione del DUVRI, sarà onere del RSPP elaborare e SOTTOSCRIVERE il DUVRI.
Se invece il RSPP non risulta in possesso di specifica delega ex art. 16 del D.Lgs. 81/08, la elaborazione e la SOTTOSCRIZIONE del DUVRI rimane in capo al Datore di Lavoro (o ad altra persona eventualmente delegata).
Nell'ambito dei compiti posti in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 D.lgs. 81/08) il RSPP è utilizzato dal Datore di Lavoro per l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché l'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza.
Ciò trova applicazione anche nel campo dell'art.26, pertanto il RSPP sottoscrive il DUVRI così come il DVR in quanto partecipa alla valutazione dei rischi e alla stesura dei conseguenti documenti, tuttavia l'onere rimane in capo al Datore di Lavoro.

Marzo 2021

Quesito 04/2021

prevenzio.net

Domanda

Si richiede un parere in merito all'indicazione riportata a pagina 8, penultimo capoverso, del documento (0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P9) redatto in data 29 aprile 2020 dal Ministero della Salute che si allega alla presente, relativamente alla definizione di "idonei ambienti e con idonei DPI" finalizzata a svolgere in sicurezza gli accertamenti sanitari come ad es. le spirometrie.

In particolare, si chiede se un locale dotato di finestratura (rapporto areante di 1/16 rispetto al piano di calpestio) che garantisce il ricambio aria ambiente e l'utilizzo di boccagli monouso dotati di filtro atto a contenere/ impedire la diffusione del droplet, unitamente all'obbligo per l'esaminato di igienizzarsi le mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l'esame sia, unitamente all'impiego da parte dell'operatore di DPI (mascherina, visiera) e igienizzazione delle mani e della postazione di lavoro tra un esaminato e l'altro, ritenuto idoneo e confacente alle indicazioni sopra riportate.

Risposta

In assenza di disposizioni aventi carattere di legge sull'argomento, a parere degli scriventi, considerato che l'esame spirometrico è una procedura che genera aerosol comportante, quindi, un aumento del rischio di trasmissione di Covid-19 fra lavoratori e personale sanitario, la sua esecuzione andrebbe attualmente riservata esclusivamente a quei casi in cui l'esame risulti di particolare importanza in presenza di specifiche indicazioni cliniche. In tutti gli altri casi l'esecuzione degli esami spirometrici andrebbe sospesa e rimandata a quando il rischio sia accettabile.

Per l'esecuzione del test di funzionalità respiratoria indifferibili dovrà essere predisposta una procedura operativa specifica che dovrà prevedere che l'esame venga effettuato in locale adeguato provvisto di finestre apribili. Il personale sanitario che esegue i test dovrà attuare rigorosamente tutte le procedure per la prevenzione delle infezioni trasmissibili tramite aerosol come, ad esempio, utilizzo di DPI (mascherine almeno FFP2, uso di occhiali o visiera a protezione degli occhi, uso di guanti monouso da eliminare dopo ogni lavoratore e dopo la pulizia delle superfici), uso di sovra-camice, predisposizione di istruzioni operative sull'igiene delle mani, rispetto dei percorsi sporco/pulito.

Durante l'esecuzione dell'esame dovranno essere utilizzati filtri respiratori monouso che devono essere collegati fra lo strumento e il soggetto. Dovrà essere scelto un filtro con elevata efficienza di filtrazione ma con basse resistenze totali. Il filtro dovrà essere sostituito per ogni soggetto e dovrà essere smaltito facendolo gettare dal lavoratore stesso in un contenitore chiuso all'interno del quale potrà essere nebulizzata una soluzione di ipoclorito al 0,1-0,2 %.

Si dovrà porre attenzione alla seduta del soggetto che dovrebbe essere rivolta verso una finestra aperta.

Tutte le parti rimovibili dello strumento dovranno essere sostituite tra un soggetto e il successivo e sanificate. Dovrà essere effettuata la disinfezione del corpo principale dello strumento utilizzato, dell'impugnatura dello strumento, della superficie del tavolo di lavoro. Qualsiasi superficie dello strumento mostri la presenza di condensa dovuta all'espirato del soggetto esaminato deve essere sanificata prima di un nuovo utilizzo.

Fra un esame e l'altro dovrà essere previsto un tempo indicativamente di 15 minuti a finestre aperte e porte chiuse per ventilare la stanza.

Marzo 2021