Quesito 16/2021

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Domanda

Carta di Qualificazione Conducente CQC e formazione dei lavoratori
Come esplicitato dalle linee applicative 25/7/2012 degli Accordi Stato Regioni 2011 (art. 37 del D.Lgs. 81/08) si evidenzia come la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dell'attività formativa dei conducenti e autisti (Carta di Qualificazione del Conducente - CQC; di cui al DM 16 Ottobre 2009) costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati.

Ho richiesto a varie autoscuole, che rilasciano la CQC, evidenza degli argomenti trattati. Non avendo avuto riscontro non mi è stato possibile confrontare gli argomenti previsti dagli Accordi Stato Regioni del 2011 con gli argomenti trattati durante sia il corso iniziale CQC (280 ore) sia il corso di rinnovo CQC (35 ore).

A questo punto come posso essere sicuro che la formazione di conducenti ed autisti sia completa anche dal punto di vista degli Accordi Stato Regioni del 2011 ?

"Al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi tali - per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento - da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati. Quali esempi, si considerino le ipotesi della formazione prevista dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della c.d. "direttiva Seveso") e quella di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri".

Risposta

Poiché la linea guida cita tra gli esempi proprio la formazione dei conducenti che conseguono la CQC, osservato inoltre che il monte ore di formazione e di aggiornamento è molto superiore a quello previsto dagli Accordi Stato Regioni del 2011, la formazione con conseguimento della CQC da parte degli autotrasportatori è da ritenersi inclusiva dei contenuti della formazione di cui all'art.37 D.Lgs.81/08.

Giugno 2021