Quesito 13 bis/2021

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Domanda

A seguito della risposta al quesito 13 del 2021 in oggetto, relativamente all'espressione "quindi in ogni momento il soggetto dovrà dimostrare che nei 5 anni precedenti ha svolto 40 ore di aggiornamento", emerge spontanea la seguente osservazione per la quale chiedo cortese conferma.

Esempio: un RSPP che abbia concluso il ciclo formativo (modulo b) il 30 ottobre 2020 deve immediatamente frequentare un aggiornamento di 40 ore per poter dimostrare in qualsiasi momento "che nei 5 anni precedenti ha svolto 40 ore di aggiornamento".

A seguire dovrà poi effettuare nel mese di ottobre del 5 anno (2024) l'ulteriore aggiornamento sempre per poter dimostrare, anche per i 5 anni successivi, di aver svolte le 40 ore di aggiornamento previste, e così per gli anni a venire.

Concludendo si chiede cortesemente se la cogente normativa impone l'obbligo per l'RSPP relativamente ai primi 5 anni di effettuare un aggiornamento di 40 ore immediatamente dopo aver concluso il ciclo formativo iniziale (modulo B) poi a seguire procedere con aggiornamenti di almeno 40 ore nello stesso mese di merito dei 5 anni successivi.

Risposta

La normativa NON impone l'obbligo per l'RSPP relativamente ai primi 5 anni di effettuare un aggiornamento di 40 ore immediatamente dopo aver concluso il ciclo formativo iniziale (modulo B).

La normativa NON impone l'obbligo per l'RSPP di aggiornamenti di almeno 40 ore nello stesso mese di merito dei 5 anni successivi.

Intento del legislatore è che l'RSPP distribuisca il monte ore complessivo di aggiornamento nell'arco temporale del quinquennio, a partire dall'anno successivo al completamento del ciclo formativo iniziale.

Si ricorda comunque che il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

Giugno 2021