Quesito 05/2021

prevenzio.net

Domanda

Onere elaborazione DUVRI

Sono RSPP da 2 mesi in una azienda che si compone di 3 unità produttive di Campogalliano (MO).
Per quanto riguarda l'elaborazione dei DUVRI leggo dalla guida INAIL "Valutazione dei rischi da interferenze rev.16_12_2013" al §1.8 "IL DUVRI e la revoca di funzioni" che…

La redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligo esclusivo, e non delegabile, del Datore di Lavoro; parallelamente l'elaborazione del DUVRI è obbligo del DLC, pur potendo questi delegare tale elaborazione a terzi. Il DUVRI, pur essendo una valutazione del rischio, può quindi essere oggetto di delega di funzioni… Si ritiene che, laddove il DLC decidesse di delegare un proprio Dirigente, non ricorra in automatico la previsione dell'art. 299 d.lgs. 81/08 e s.m.i., inerente la fattispecie dell'esercizio di fatto di poteri direttivi, e sia comunque necessaria la delega di cui all'art. 16 del citato Decreto. Appare ragionevole infatti, considerata la portata degli obblighi previsti dall'art. 26, che questi, per essere trasferiti a terzi, debbano essere specificatamente delegati. Si pensi in un'Azienda, ad esempio, a quei soggetti, inquadrati contrattualmente come impiegati, ma che operativamente sono dei fiduciari del Datore di Lavoro, con ampi poteri direttivi (responsabili di linee di produzione, responsabili di area, ecc.) i quali, in assenza di specifica delega, diverrebbero oggetto di gravosi oneri senza, al limite, esserne a conoscenza!
Si segnala infine, che l'elaborazione del DUVRI non può diventare onere per l'RSPP, a meno che questi non sia stato investito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo, autonomia di spesa, ecc. (vedi art. 16).

Il mio DL sostiene che la redazione del DUVRI è compito dell'RSPP.
Nella nostra azienda non esiste un delegato ai sensi dell'articolo 16 e tutte le relazioni del DVR sono redatte da consulenti esterni. Chi ha ragione?

Infine, qualora redigessi tali documenti (senza sottoscrivere alcuna delega che non firmerò mai!), che saranno sottoscritti dal DL per presa visione, quali sono i rischi che corro come RSPP e quelli in cui incorre il DL?

Risposta

L'obbligo di elaborazione del DUVRI ricade sul Datore di Lavoro della ditta Committente (art. 26 comma 3); tale obbligo può essere delegato dal Datore di Lavoro, in virtù dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, solo a persona a cui sia stata conferita specifica delega di funzioni, avente le caratteristiche di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08.
La nomina di RSPP non rappresenta una delega di funzioni ai sensi dell'art.16.
Pertanto solo se il RSPP è anche delegato per la redazione del DUVRI, sarà onere del RSPP elaborare e SOTTOSCRIVERE il DUVRI.
Se invece il RSPP non risulta in possesso di specifica delega ex art. 16 del D.Lgs. 81/08, la elaborazione e la SOTTOSCRIZIONE del DUVRI rimane in capo al Datore di Lavoro (o ad altra persona eventualmente delegata).
Nell'ambito dei compiti posti in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 33 D.lgs. 81/08) il RSPP è utilizzato dal Datore di Lavoro per l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché l'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza.
Ciò trova applicazione anche nel campo dell'art.26, pertanto il RSPP sottoscrive il DUVRI così come il DVR in quanto partecipa alla valutazione dei rischi e alla stesura dei conseguenti documenti, tuttavia l'onere rimane in capo al Datore di Lavoro.

Marzo 2021