Archivio quesiti 2015
Quesito 006/2015
Qualificazione di un personal trainer per l'aggiornamento della formazione ai lavoratori secondo l'accordo Stato/Regioni
Domanda
La situazione è questa.
Dopo aver valutato il rischio, dopo aver effettuato delle iniziative di miglioramento (sollevatori, ausili, altezze variabili, rotazione del personale, etc.) resta pur sempre la necessità per il personale di un'azienda di spostare dei carichi. Si tratta semmai di pesi limitati (5 - 10 kg a bassa frequenza: poche volte al giorno) oppure di pesi ancor più piccoli con una maggior frequenza.
Il personale è già stato reso edotto sul rischio con attività di formazione secondo l'accorso Stato/Regioni del 21 dic 2011 con corsi in aula e dimostrazioni ma non "sul campo".
Restano però, come detto, alcune limitate attività di MMC che, a parere di molti, potrebbero anzi costituire, se ben svolte, una opportuna attività fisica.
Detto questo abbiamo pensato di fare dei corsi di formazione sulla corretta MMC condotti da un personal trainer: i corsi saranno "on site" (postazione per postazione) e "on the job". Il lavoratore mostra quali attività svolge e il personal trainer le correggerà nella loro effettuazione e darà delle indicazioni sulle alternative per il posizionamento ed il prelievo.
Completano l'attività formativa sia l'insegnamento dei corretti esercizi di condizionamento prima di mettersi al lavoro, sia di mantenimento (esercizi che si possono fare in pausa pranzo o a casa) e di "rilassamento" a sera. Il tutto può essere fatto da chiunque e con l'abbigliamento da lavoro.
Detto questo si chiede di capire se il personal trainer (diplomato, con laurea ISEF, già docente per supplenze alle scuole secondarie come insegnante di educazione motoria, preparatore atletico di squadre di calcio e istruttore in palestra) abbia i titoli per essere considerato adeguato come docente "limitatamente all'area oggetto della docenza".
Con riferimento al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ad avviso dello scrivente SI perché
1) è soddisfatto il prerequisito
in più
2) può benissimo essere incluso nel primo criterio (da sempre insegna come svolgere l'attività fisica nel modo corretto, senza sovraccarichi e sforzi inutili o pericolosi)
3) ma se guardassimo anche al secondo criterio, in alternativa, ha una laurea coerente con l'oggetto della docenza (+ varie "specializzazioni") ed ha anche una precedente docenza, "in qualunque materia", ma nel caso specifico in questa, per almeno 40 ore.
Risposta
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 definisce i dettagli organizzativi e i contenuti della formazione a cui i lavoratori devono essere sottoposti in ottemperanza dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08. In questo caso la legge chiarisce molto bene che il soggetto che svolge questo tipo di attività deve avere i requisiti come "formatore", meglio specificati nel successivo Decreto Interministeriale del 6/3/2013.
La formazione specifica legata alla movimentazione manuale dei carichi, invece, è da considerare aggiuntiva rispetto a quella di base indicata all'art. 37 (si veda in proposito il comma 3 che limita questa prima parte di obblighi al solo Titolo I della norma); la movimentazione manuale dei carichi è trattata dal Titolo VI dello stesso decreto e gli obblighi formativi specifici sono indicati nell'art. 169, comma 1.
L'attività svolta dal "personal trainer" indicata nel quesito, soprattutto per la parte legata alle manovre e procedure corrette per la movimentazione dei pesi, può rientrare nell'addestramento previsto dal comma 2 dello stesso art. 169. Per questo tipo di attività non sono necessari i requisiti di qualificazione del formatore previsti dall'accordo Stato-Regioni.
(Gennaio 2016)
Quesito 005/2015
Domanda
- Sono state approvate in Conferenza Stato-Regioni, a maggio 2015, e pubblicate sul sito del Ministero della Salute le linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi ma ad oggi non sono ancora state pubblicate in G.U. Quali linee guida, ad oggi, sono in vigore?
- Le linee guida devono essere applicate nelle strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio assistenziale, ma è soggetta anche l'attività di estetista se ha l'idromassaggio, fontane per abbellimento, docce?
- Nelle linee guida di maggio 2015 viene precisato che questo rischio deve essere valutato in fase di valutazione dei rischi in base al D. Lgs. 81/08, ma nelle linee guida precedenti?
- Inoltre viene precisato che la valutazione dei rischi è effettuata in alcune strutture (strutture turistico-recettive e strutture sanitarie) da una figura competente, responsabile dell'esecuzione dell'attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica, ecc.). Nel caso fossero in vigore le linee guida di maggio 2015,quali sono i contenuti formativi che si ritengono necessari per poter considerare analogamente idonei altri titoli di studio?
Risposta
- Le Linee Guida approvate in Conferenza Stato-Regioni non sono ancora state pubblicate in G.U. e di conseguenza non sono in vigore. Attualmente in Emilia–Romagna sono vigenti le linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi emanate con DGR n. 1115 del 21 luglio 2008.
- Le linee guida regionali non citano espressamente le attività di estetista ma si ritiene che laddove tale attività comporti l'utilizzo di impianti potenzialmente a rischio debbano essere adottate le misure di prevenzione per la corretta gestione degli impianti previste dalla linee guida applicabili alle situazioni specifiche
- Le linee guida regionali non citano il D. Lgs. 81/08 ma in ogni caso nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi di questo decreto vanno valutati tutti i rischi per i lavoratori e quindi anche il rischio legionella in presenza di un'esposizione potenziale a tale agente
- Le linee guida nazionali non sono in vigore. In ogni caso non sono al momento definiti contenuti formativi equipollenti agli altri titoli di studio citati.
(Febbraio 2016)
Quesito 004/2015
Domanda
Si chiede se i docenti con laurea in medicina e chirurgia che lavorano all'interno dell'Università possano essere inseriti nell'elenco degli Addetti al primo soccorso senza fare il corso di 12 ore e il retraining triennale.
Risposta
Anche se non esistono indicazioni precise derivanti dalla norma (ma varie documenti regionali e linee guida vanno in questa direzione) si ritiene che i laureati in medicina e chirurgia e gli infermieri professionali, formalmente individuati e nominati addetti al primo soccorso, possano svolgere il compito senza essere sottoposti alla formazione specifica prevista dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08.
Si ritiene che la formazione già svolta per l'acquisizione del titolo di studio sia da considerare adeguata anche per svolgere questo compito specifico.
(Dicembre 2015)
Quesito 003/2015
Domanda
In caso di incendio all'interno dell'azienda, se un lavoratore (non facente parte della squadra antincendio o che comunque non ha effettuato il relativo corso di formazione) scopre un principio di incendio, ed ha un estintore a portata di mano, può intervenire estinguendo l'incendio, o deve lasciare l'incendio in atto e andare a chiamare un addetto alla gestione emergenza?
Risposta
Occorre chiarire che la normale gestione dell'evento deve essere assicurata dalle persone individuate per far parte della squadra antincendio e appositamente formati (art. 37 del D. Lgs. 81/08) e che tutto debba rientrare all'interno del piano di gestione dell'emergenza e dell'antincendio (artt. 43-46) a cui tutti i lavoratori devono attenersi.
Se il datore di lavoro o il RSPP nell'ambito della valutazione dei rischi (e del rischio incendio in particolare) ritengono che possa essere utile coinvolgere nella squadra antincendio altri lavoratori oltre a quelli già individuati e formati possono ampliare tale squadra e predisporre un adeguamento del piano stesso.
(Dicembre 2015)
Quesito 002/2015
Un nostro cliente svolge attività di vendita di materiali nel settore edile in tre diversi siti, dislocati in altrettanti comuni, ed occupa complessivamente 42 addetti.
La vendita avviene sia a privati che imprese e prevede sia materiale minuto che materiale da cantiere.
Il settore ATECO di riferimento li classifica nel Commercio.
Il legale rappresentante (che è Presidente della struttura, ma occupa parte della propria giornata lavorativa presso una distinta azienda di cui è titolare) ha assunto il ruolo di RSPP autonominato anni '90. All'epoca esisteva un unico magazzino e vi erano 12 addetti.
Una parte dei lavoratori fa uso di macchine industriali (camion con gru, carrelli elevatori, pale caricatrici) e ad oggi in una delle rivendite vi è anche un reparto con un tintometro.
Domanda
Poiché è superato il numero di 30 addetti il datore di lavoro deve nominare un diverso RSPP
oppure essendo, l'attività nel settore ATECO Commercio, può continuare a farlo lui, visto il limite di 200 addetti?
Risposta
Si ritiene che il datore di lavoro possa continuare a svolgere il compito di RSPP, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08, in quanto l'attività rientra nei limiti fissati dall'allegato II (punto 4): altre aziende con dimensioni fino a 200 lavoratori.
(Dicembre 2015)
Quesito 001/2015
Requisiti docenti corso di formazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Domanda
Un datore di lavoro dovendo organizzare un corso di formazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i suoi operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per cui è richiesta l'abilitazione secondo l'accordo stato regioni del 22 febbraio 2012, può incaricando un soggetto formatore accreditato, identificare come docenti per la parte teorica un formatore con esperienza documentata nella formazione sia nel settore della prevenzione e sicurezza, che affiancherà per la parte pratica, un altro docente individuato tra i lavoratori interni all'azienda, esperto nell'uso dell'attrezzatura, quindi con esperienza professionale pratica ma non sulla formazione, ricreando nei due docenti i requisiti richiesti nell'accordo richiamato sopra?
Risposta
Innanzi tutto deve essere il soggetto formatore accreditato ad individuare i docenti per il corso previsto e ad assumersi la responsabilità della verifica dei loro requisiti. In ogni caso, ad oggi non sono stati ben chiariti i requisiti dei docenti per i corsi suddetti, in particolare per quelli che si occupano della parte pratica del corso. Si ritiene, anche in analogia con altre situazioni simili, che i soggetti formatori della parte pratica (che possono essere anche gli stessi della parte teorica, se in possesso dei relativi requisiti) debbano possedere capacità relative all'insegnamento e non solo essere "esperti" non meglio definiti nell'utilizzo di quella particolare attrezzatura. Si precisa, inoltre, che ai requisiti previsti per i soggetti formatori se ne aggiungono altri relativi all'area dove svolgere le prove e alle tipologie di attrezzature disponibili (si veda l'allegato I dell'Accordo).
(Gennaio 2015)