Quesito 002/2015

prevenzio.net

Un nostro cliente svolge attività di vendita di materiali nel settore edile in tre diversi siti, dislocati in altrettanti comuni, ed occupa complessivamente 42 addetti.
La vendita avviene sia a privati che imprese e prevede sia materiale minuto che materiale da cantiere.
Il settore ATECO di riferimento li classifica nel Commercio.
Il legale rappresentante (che è Presidente della struttura, ma occupa parte della propria giornata lavorativa presso una distinta azienda di cui è titolare) ha assunto il ruolo di RSPP autonominato anni '90. All'epoca esisteva un unico magazzino e vi erano 12 addetti.
Una parte dei lavoratori fa uso di macchine industriali (camion con gru, carrelli elevatori, pale caricatrici) e ad oggi in una delle rivendite vi è anche un reparto con un tintometro.

Domanda

Poiché è superato il numero di 30 addetti il datore di lavoro deve nominare un diverso RSPP
oppure essendo, l'attività nel settore ATECO Commercio, può continuare a farlo lui, visto il limite di 200 addetti?

Risposta

Si ritiene che il datore di lavoro possa continuare a svolgere il compito di RSPP, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08, in quanto l'attività rientra nei limiti fissati dall'allegato II (punto 4): altre aziende con dimensioni fino a 200 lavoratori.

(Dicembre 2015)