Quesito 002/2015
Un nostro cliente svolge attività di vendita di materiali nel settore edile in tre diversi siti, dislocati in altrettanti comuni, ed occupa complessivamente 42 addetti.
La vendita avviene sia a privati che imprese e prevede sia materiale minuto che materiale da cantiere.
Il settore ATECO di riferimento li classifica nel Commercio.
Il legale rappresentante (che è Presidente della struttura, ma occupa parte della propria giornata lavorativa presso una distinta azienda di cui è titolare) ha assunto il ruolo di RSPP autonominato anni '90. All'epoca esisteva un unico magazzino e vi erano 12 addetti.
Una parte dei lavoratori fa uso di macchine industriali (camion con gru, carrelli elevatori, pale caricatrici) e ad oggi in una delle rivendite vi è anche un reparto con un tintometro.
Domanda
Poiché è superato il numero di 30 addetti il datore di lavoro deve nominare un diverso RSPP
oppure essendo, l'attività nel settore ATECO Commercio, può continuare a farlo lui, visto il limite di 200 addetti?
Risposta
Si ritiene che il datore di lavoro possa continuare a svolgere il compito di RSPP, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 81/08, in quanto l'attività rientra nei limiti fissati dall'allegato II (punto 4): altre aziende con dimensioni fino a 200 lavoratori.
(Dicembre 2015)