Quesito 001/2015

prevenzio.net

Requisiti docenti corso di formazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Domanda

Un datore di lavoro dovendo organizzare un corso di formazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i suoi operatori che utilizzano attrezzature di lavoro per cui è richiesta l'abilitazione secondo l'accordo stato regioni del 22 febbraio 2012, può incaricando un soggetto formatore accreditato, identificare come docenti per la parte teorica un formatore con esperienza documentata nella formazione sia nel settore della prevenzione e sicurezza, che affiancherà per la parte pratica, un altro docente individuato tra i lavoratori interni all'azienda, esperto nell'uso dell'attrezzatura, quindi con esperienza professionale pratica ma non sulla formazione, ricreando nei due docenti i requisiti richiesti nell'accordo richiamato sopra?

Risposta

Innanzi tutto deve essere il soggetto formatore accreditato ad individuare i docenti per il corso previsto e ad assumersi la responsabilità della verifica dei loro requisiti. In ogni caso, ad oggi non sono stati ben chiariti i requisiti dei docenti per i corsi suddetti, in particolare per quelli che si occupano della parte pratica del corso. Si ritiene, anche in analogia con altre situazioni simili, che i soggetti formatori della parte pratica (che possono essere anche gli stessi della parte teorica, se in possesso dei relativi requisiti) debbano possedere capacità relative all'insegnamento e non solo essere "esperti" non meglio definiti nell'utilizzo di quella particolare attrezzatura. Si precisa, inoltre, che ai requisiti previsti per i soggetti formatori se ne aggiungono altri relativi all'area dove svolgere le prove e alle tipologie di attrezzature disponibili (si veda l'allegato I dell'Accordo).

(Gennaio 2015)