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Quesito 01/2026

Domanda
Richiediamo la seguente informazione:
"L'attestato per la rimozione dell'amianto in Emilia Romagna dev'essere aggiornato? Se si ogni quanto? Se possibile potrebbe indicarmi la Legge di riferimento normativo?"
Risposta
In Emilia-Romagna, l'attestato di abilitazione rilasciato ai sensi della Legge 257/92 (per operatori o dirigenti) non ha una scadenza formale riportata sul documento. Una volta ottenuto dopo il corso regionale e il superamento dell'esame, il titolo resta valido a tempo indeterminato.
Anche se il patentino non scade, il lavoratore è obbligato a seguire l'aggiornamento quinquennale della formazione per la sicurezza (Accordo Stato-Regioni) ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.
L'aggiornamento deve essere specifico per i rischi legati alla mansione. Per chi lavora con l'amianto, è prassi (e buon senso) che queste ore siano dedicate proprio all'evoluzione delle tecniche di rimozione, all'uso dei DPI e alla gestione dei rifiuti.
Gennaio 2026
Quesito 03/2026

Aggiornamento formazione addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Domanda
La richiesta riguarda l'aggiornamento della formazione degli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.
In particolare qualora un addetto sia stato formato sia per la conduzione di carrelli industriali semoventi (carrelli elevatori frontali) che per carrelli semoventi a braccio telescopico fissi e rotativi, l'aggiornamento quinquennale per il mantenimento dell'abilitazione potrà essere ottemperato con un unico modulo di 4 ore valido per tutti i tipi di mezzi guidati, o dovranno essere realizzati diversi moduli di 4 ore ciascuno per ogni tipologia di mezzo?
Risposta
Nell'accordo Stato Regioni relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza (Repertorio atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025), nella PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO al punto 6. OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008 viene precisato che "L'aggiornamento per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche."
Pertanto l'aggiornamento quinquennale di 4 dovrà basarsi sulla parte pratica e, conseguentemente, dovrà essere effettuato un modulo di aggiornamento distinto per ogni tipologia di mezzi.
Aprile 2026
Quesito 04/2026

Formazione Datore di Lavoro e preposto
Sono RSPP da ormai 10 anni di un'impresa che si occupa di assemblaggio pezzi di meccanica generale per Conto Terzi.
Svolge prevalentemente:
(Totalmente) attività di Montaggio ingranaggi, con verifica a banco della funzionalità, lavaggio ed ingrassaggio;
nessuna lavorazione diretta; al più sbavatura.
Ha sostenuto, nel corso degli anni diversi Corsi di formazione interni:
LAVORATORI (Azienda ad ALTO Rischio) compreso il Datore di lavoro (Totale di 16 ore ed aggiornamento di 6 ore).
Domanda
La domanda è la seguente:
- Il datore di lavoro deve comunque sostenere un Corso, come previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione specifica (16 ore) oppure, dato che ha sempre partecipato ai Corsi precedenti per i Lavoratori, può sostenere il solo aggiornamento?
- L'Azienda (attualmente) è composta da 4 persone: il DdL (lavoratore), che ha fra i suoi dipendenti madre e padre ed un altro dipendente/lavoratore. Tenendo in considerazione il fatto che svolgono attività di assemblaggio a banco, sono tutti insieme nel capannone (le attività sono in calo), possono evitare di fare formazione per il preposto (costo inutile – a mio modesto parere) vista la condizione di controllo e verifica continua da parte del DdL stesso?
Risposta
- La tabella dell'Allegato III dell'ASR 17/04/2025 indica che la formazione da lavoratore non è sufficiente per ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro, pertanto occorre la frequenza completa del corso specifico.
- La risposta è nell'interpello 5/2023: "la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro." Si veda anche risposta al quesito Prevenzionet n. 9 del 2022.
Agosto 2026
