Quesito 04/2026

Formazione Datore di Lavoro e preposto
Sono RSPP da ormai 10 anni di un'impresa che si occupa di assemblaggio pezzi di meccanica generale per Conto Terzi.
Svolge prevalentemente:
(Totalmente) attività di Montaggio ingranaggi, con verifica a banco della funzionalità, lavaggio ed ingrassaggio;
nessuna lavorazione diretta; al più sbavatura.
Ha sostenuto, nel corso degli anni diversi Corsi di formazione interni:
LAVORATORI (Azienda ad ALTO Rischio) compreso il Datore di lavoro (Totale di 16 ore ed aggiornamento di 6 ore).
Domanda
La domanda è la seguente:
- Il datore di lavoro deve comunque sostenere un Corso, come previsto dal nuovo Accordo Stato Regioni sulla Formazione specifica (16 ore) oppure, dato che ha sempre partecipato ai Corsi precedenti per i Lavoratori, può sostenere il solo aggiornamento?
- L'Azienda (attualmente) è composta da 4 persone: il DdL (lavoratore), che ha fra i suoi dipendenti madre e padre ed un altro dipendente/lavoratore. Tenendo in considerazione il fatto che svolgono attività di assemblaggio a banco, sono tutti insieme nel capannone (le attività sono in calo), possono evitare di fare formazione per il preposto (costo inutile – a mio modesto parere) vista la condizione di controllo e verifica continua da parte del DdL stesso?
Risposta
- La tabella dell'Allegato III dell'ASR 17/04/2025 indica che la formazione da lavoratore non è sufficiente per ricoprire il ruolo di Datore di Lavoro, pertanto occorre la frequenza completa del corso specifico.
- La risposta è nell'interpello 5/2023: "la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro." Si veda anche risposta al quesito Prevenzionet n. 9 del 2022.
Agosto 2026
