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Quesito 02/2024

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Richiesta informazioni su requisiti

Domanda

Vorrei diventare formatore per la sicurezza sul lavoro.

Ho lavorato in uno studio di consulenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per circa un anno e successivamente in un laboratorio di analisi nel quale ho svolto il ruolo di RLS dal 2018 al 2023 con relativo corso da 32 ore e aggiornamenti.

Nel 2021 ho fatto il corso di formazione per formatori da 24 ore e nel 2023 il corso modulo A.

Vorrei sapere se posso rientrare in un criterio in base all'accordo stato regioni, se è accettabile l'esperienza come RLS o se devo fare anche il corso per RSPP mod. B e Mod. C.

Il titolo di studio è laurea in chimica (vecchio ordinamento).

Risposta

In base a quanto descritto nel quesito, il prerequisito risulta soddisfatto (laurea in chimica e quindi certamente diploma di scuola secondaria superiore) ed inoltre parrebbe essere rispettato il terzo criterio del DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 (che definisce i CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO).

Nello specifico, relativamente ai requisiti del 3° criterio:

  • Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: verosimilmente soddisfatto in quanto il soggetto ha frequentato 32 ore di corso RLS a cui sommare "x" ore di aggiornamenti corso RLS (non precisate nel quesito) e 28 ore di corso Modulo A, purché il numero di ore del/i corso/i di aggiornamento RLS consentano di raggiungere la quota complessiva di 64 ore, ed i corsi risultino organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
  • specifica della lettera a): soddisfatto se il soggetto ha maturato 12 mesi di esperienza lavorativa coerente (nel quesito si dichiara che il soggetto ha lavorato come consulente circa 1 anno)
  • specifiche della lettera b): soddisfatto in quanto il soggetto ha frequentato percorso formativo in didattica di 24 ore.

Febbraio 2024

Quesito 03/2024

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Aggiornamento corsi di formazione - Scadenza

Domanda

Volevo sapere se, nel caso in cui un nostro dipendente abbia superato la scadenza entro la quale doveva effettuare il corso di aggiornamento (di formazione specifica, o antincendio o primo soccorso), deve essere ripetuta la formazione iniziale o se è sufficiente eseguire il solo corso di aggiornamento.

Risposta

Per quanto riguarda la formazione per svolgimento del ruolo di addetto al primo soccorso e di addetto alla emergenza incendio, è sufficiente ripetere il corso di aggiornamento, fermo restando che nel periodo in cui la formazione risulta "scaduta" il lavoratore non può esercitare tali ruoli. In tale situazione, il datore di lavoro non commette violazione solo se in azienda sono presenti altri lavoratori addetti al primo soccorso e alla emergenza incendio, in regola con la formazione e con l'aggiornamento, in misura adeguata alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva.

Per quanto riguarda la formazione specifica del lavoratore, anche in questo caso è sufficiente effettuare il solo corso di aggiornamento, tuttavia la formazione eseguita tardivamente costituisce violazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, sanzionato dall'art. 55, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 81/08. In caso di vigilanza al Datore di Lavoro sarà contestata tale violazione con apposito verbale di prescrizione ex D.Lgs. 758/94.

Si vedano in proposito anche le risposte ai quesiti Prevenzionet n. 52/2019 e n. 31/2021.

Aprile 2024

Quesito 04/2024

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Fornitura di occhiali di sicurezza con lenti graduate

Domanda

Nel DVR aziendale sono state individuate delle attività che rendono necessaria l'adozione degli occhiali di sicurezza da parte dei lavoratori che le svolgono,
naturalmente la fornitura di detti DPI è a carico dell'azienda.

Nel caso di lavoratori portatori di occhiali con lenti correttive, la normativa prevede che l'azienda debba fornire loro occhiali di sicurezza con lenti graduate o soltanto idonei DPI, presenti sul mercato, che possano essere indossati sopra agli occhiali personali dell'operatore?

Risposta

L'uso dei sovra-occhiali è indicato solo per utilizzi di breve durata, in caso contrario il D.L. dovrà fornire occhiali antinfortunistici con lenti graduate, nel rispetto dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che i DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.

In proposito si veda il documento di Impresa Sicura sui DPI, pubblicato alla pagina
https://impresasicura.org/sites/dpi/5-dispositivi-di-protezione-degli-occhi-e-del-viso/5-3-utilizzo/ nel quale si trova la seguente indicazione:
"Per i portatori di occhiali da vista è possibile utilizzare dei sovra-occhiali se la durata dell'utilizzo è limitata oppure montare lenti graduate su montature antinfortunistiche."
Si ricorda che la Commissione Consultiva Permanente del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ex art.6 D.Lgs 81/08 ha riconosciuto i prodotti di Impresa Sicura quali "buone prassi" nella seduta del 27 novembre 2013.

Aprile 2024

Quesito 05/2024

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RLS rieletto dopo 8 anni di interruzione

Domanda

Un operatore della nostra azienda, ove operano circa 450 addetti, è stato eletto RLS nel 2015 e in quell'anno ha frequentato il corso di formazione specifico di 32 ore come previsto per il ruolo.

L'anno successivo ha frequentato il corso di aggiornamento per RLS di 8 ore poi, non essendo stato più eletto, l'aggiornamento della formazione per tale ruolo è stato interrotto.

  • Quest'anno, essendo stato nuovamente eletto RLS, deve frequentare nuovamente il corso da 32 ore?

oppure

  • La formazione base di 32 ore ricevuta a suo tempo costituisce credito formativo permanente (come io credo) e pertanto dovrà soltanto frequentare il corso di aggiornamento annuale di 8 ore?

Risposta

Si ritiene che il corso di 32 ore costituisca credito formativo permanente, pertanto dovrà frequentare l'aggiornamento annuale di 8 ore.

Maggio 2024

Quesito 06/2024

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Requisiti docenti - PLE

Domanda

  1. Premesso che un corso di aggiornamento attrezzature, può essere svolto solo in forma teorica: può un docente abilitato ad eseguire la sola parte giuridica normativa di tale attrezzatura, svolgere il corso di aggiornamento con la sola teoria della pratica?
  2. Un lavoratore in possesso di attestato di utilizzo di PLE con stabilizzatori (senza sbarco in quota) è obbligato a svolgere anche il corso per lavori in quota? E' sufficiente la sola abilitazione all'utilizzo delle PLE non essendoci lo sbarco?

Risposta

1. Si richiama quanto previsto dall'ACCORDO 22 febbraio 2012 - Rep 53 tra LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO per L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Nello specifico:

  • l'Allegato A parte B punto 2 "Individuazione e requisiti dei docenti" recita: "2.1. Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi."
  • l'Allegato A parte B punto 6 "Durata della validità ed aggiornamento" recita: "… Il corso di aggiornamento … ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti."

Considerato ciò, il corso di aggiornamento per utilizzatori di PLE dovrà essere svolto da docenti che possano documentare esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione in materia di salute e sicurezza sia nelle tecniche di utilizzo delle PLE.

2. Premesso che

  • l'utilizzo della PLE prevede il possesso della specifica abilitazione per l'uso di tale attrezzatura, ai sensi dell'art. 73 comma 4 e del suddetto Accordo Stato Regioni,
  • il "modulo tecnico" di 3 ore previsto per l'abilitazione degli addetti all'uso della PLE include la parte relativa a DPI anticaduta (imbracature, cordino di trattenuta, punti di aggancio in piattaforma) e all'analisi e valutazione dei rischi tra cui la caduta dall'alto,

il Datore di Lavoro dovrà assicurare ai lavoratori anche la formazione per i lavori in quota e lo specifico addestramento sui DPI anticaduta di cui all'art. 77 comma 4 del D. Lgs. 81/08 se, all'esito della Valutazione dei Rischi, per lo svolgimento dei lavori in quota è prevista la necessità di utilizzo di DPI anticaduta diversi da quelli utilizzati nella conduzione della PLE.

Giugno 2024

Quesito 07/2024

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Aggiornamento formazione per un neoassunto

Domanda

Vorrei sapere se il datore di lavoro, quando assume un nuovo dipendente, qualora questi fornisse l'ultimo attestato di aggiornamento della formazione lavoratori in possesso, ancora valido, ha l'obbligo di richiedere anche quello della prima formazione? E qualora non fosse possibile acquisirlo, l'azienda potrebbe essere sanzionata?

Risposta

Premesso che il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la formazione “specifica” secondo le risultanze della propria valutazione dei rischi ed in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, non è detto che la formazione specifica di cui il lavoratore neoassunto è già in possesso sia adeguata al nuovo contesto lavorativo.

Pertanto il datore di lavoro dovrà non solo acquisire l’attestato di formazione del corso iniziale oltre a quello dell’ultimo aggiornamento, ma dovrà anche verificare che ci sia corrispondenza tra il codice ATECO dell’azienda dove il lavoratore ha svolto la formazione pregressa con il codice ATECO della propria azienda, nonché verificare che i contenuti della formazione pregressa siano adeguati al proprio contesto lavorativo, con particolare riferimento ad attrezzature, sostanze pericolose, gestione delle emergenze, rischi fisici, DPI, ecc.

Qualora il Datore di Lavoro non sia in grado di dimostrare l’avvenuta formazione del lavoratore esibendo gli attestati della prima formazione e degli aggiornamenti successivi, è sanzionabile per la violazione dell’art. 37 del D.Lgs.81/08.

Luglio 2024

Quesito 08/2024

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Valutazione su aggiornamento del piano di emergenza

Domanda

Si richiede se, in funzione di quanto disposto dal D.M. 03/09/2021 il quale all'art. 4 precisa che all'entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l'aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08, tale approccio possa essere esteso anche alla necessità di aggiornare o meno il piano di emergenza redatto dalla scrivente precedentemente all'entrata in vigore dei DM 1-2-3 Settembre 2021.

Risposta

Si ritiene che il Piano di Emergenza redatto prima dell'entrata in vigore dei DM del 1-2-3 settembre 2021 debba essere aggiornato qualora i contenuti dello stesso Piano di Emergenza non corrispondano a quelli previsti dal DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" - all'allegato II "GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA" – punto 2.2. "Contenuti del piano di emergenza".

Resta inteso che il Piano di Emergenza dovrà inoltre essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione e che l'aggiornamento dovrà prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza (come previsto dal suddetto DM all'allegato II "GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA" - punto 2.1. "Generalità").

Luglio 2024