Quesito 03/2025

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Attivazione sorveglianza sanitaria - Verifica assenza tossicodipendenze

Domanda

In relazione a quanto disposto dall'Art. 15 Legge 125/2001 in merito alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenze per attività lavorative ivi indicate, sono a chiedere se, per le attività che non prevedono altri rischi tali per cui si debba attivare la sorveglianza sanitaria, il solo rischio relativo all'assunzione di alcol sia sufficiente per attivare l'obbligo di sorveglianza da parte del MC in visita medica preventiva ed in periodicità.

In particolare, il caso di specie sarebbe riferito ad educatori di scuole materne non esposti ad altri rischi se non a quello derivante dalla mansione che comporta come da norma un elevato rischio per la sicurezza, incolumità o salute di terzi ( 6. attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;) ed all'eventualità che questo sia sufficiente per attivare per queste figure la sorveglianza sanitaria.

Inoltre, sempre sul tema verifica di assenza alcol dipendenza, sono a chiedere se, per soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi e adibiti a mansioni previste dalla legge 125/2001, sia possibile in Emilia Romagna sottoporre ad accertamenti periodici strumentali o ematochimici (alcol test o alcolemia) gli addetti in questione o sia previsto unicamente l'Audit C come metodo di controllo.

Risposta

In riferimento ai quesiti posti relativi all'attivazione sorveglianza sanitaria - verifica assenza tossicodipendenze, si ritiene opportuno far precedere alle risposte una disamina del contesto normativo che regolamenta la condizione di abuso acuto e cronico di alcol nell'ambiente lavorativo nonché gli articoli di legge d'interesse, da cui discendono le risposte stesse.

Si elencano di seguito le suddette normative.

  1. Legge n. 125 del 30 marzo 2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati "che all'art. 15 stabilisce che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi…. è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
  2. Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 16 marzo 2006 che ha individuato, nell'allegato 1, le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi, a cui fa riferimento il suddetto articolo 15.
  3. D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che all'art. 41 comma 4 stabilisce che "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il documento della Regione Emilia-Romagna "Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza" edito a novembre 2009, stabilisce che:

  • l'appartenenza di una lavorazione alla lista dell'allegato 1 non è una condizione sufficiente ad avviare un programma di sorveglianza sanitaria, non essendo tale previsione contemplata dalla norma di riferimento (art. 15 della L. 125/01);
  • la verifica dell'assenza di alcol dipendenza va effettuata nei confronti dei Lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri rischi e addetti a lavorazioni comprese nell'allegato 1 dell'Intesa Stato - Regioni del 16 marzo 2006 (interpretando in questo modo la dicitura "nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento" dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/08).

L'attività degli educatori di scuole materne è assimilabile a quella di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, che rientra nell'allegato 1 dell'Intesa Stato - Regioni del 16 marzo 2006. Si ritiene, a differenza di quanto affermato nel quesito, che queste figure potrebbero, in base alla valutazione dei rischi, essere soggette a sorveglianza sanitaria per esposizione a rischio biologico e a rischio di movimentazione di carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini), come peraltro riportato a pagina 48 nella pubblicazione di maggio 2017 "Il decreto 81/08 nella scuola. Indirizzi applicativi per la salute e sicurezza negli istituti dell'Emilia Romagna". In questo caso, trattandosi di personale soggetto a sorveglianza sanitaria per i suddetti rischi e rientrante nell'elenco delle attività dell'allegato 1 dell'intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006, risulterebbe soggetto alla verifica dell'assenza di alcol dipendenza.

Premesso che i controlli alcolimetrici (alcol test), previsti dall'art. 15 della L. 125/01, non devono essere considerati strumenti per l'accertamento dell'assenza di alcol dipendenza e non vanno pertanto utilizzati nell'ambito dell'attività di screening ma servono solo per la verifica del rispetto delle norme di divieto di assunzione alcol o, in casi selezionati, per l'accertamento nell'immediatezza di una sospetta condizione di etilismo acuto, la normativa non dice quali siano gli esami o i test che il Medico competente deve somministrare al Lavoratore per la verifica dell'alcol dipendenza.
Nella pubblicazione "Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'alcol dipendenza" edito a novembre 2009, a cura del gruppo di lavoro regionale costituito da personale dei Servizi PSAL e Servizi per le Dipendenze Patologiche, è descritto un approccio del medico competente per gradi, utilizzando in sequenza e in maniera integrata diversi strumenti: anamnesi alcologica integrata con AUDIT C; Esame obiettivo con versione abbreviata del test Audit parte clinica. In caso di positività del test Audit parte clinica, effettuazione anche di test ematochimici (dosaggio della Gamma-GT, MCV, GOT, GPT, e trigliceridi). La transferrina desialata (CDT) è considerato un esame supplementare non routinario da utilizzarsi a giudizio del medico competente.

Marzo 2025