Archivio quesiti 2023

Quesito 08/2023

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Domanda

CARBONIO ELEMENTARE - ESPOSIZIONE PROFESSIONALE - REGISTRO CANCEROGENI

Il recepimento della direttiva UE 2019/130 tramite il Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021, ha introdotto nell'allegato XLIII del D.Lgs 81/08 il valore limite sulle 8 ore di 0,05 mg/m3 per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel espresso come carbonio elementare (CE).

Per valori >0,05 mg/m3:

  • i lavoratori sono da ritenersi professionalmente esposti ed istituito il registro dei cancerogeni?

oppure

  • essendo il CE un cancerogeno primario ubiquitario va messo in relazione con i valori di riferimento per la popolazione generale? Infine quali sono le fonti per acquisire i valori della popolazione generale?

Risposta

Il valore limite di esposizione professionale per Emissioni di gas di scarico dei motori diesel, misurato sotto forma di Carbonio elementare pari a 0,05 mg/m3 (allegato XLIII) misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, indica il valore che l'azienda non può superare durante l'attività lavorativa come citato nell'art 235 comma 3 del D.Lgs. 81/08, come per tutti gli altri agenti cancerogeni citati nel medesimo allegato.

Consapevoli che le sostanze cancerogene e mutagene non presentano livelli di esposizione al di sotto dei quali si possa ipotizzare l'assenza di effetti sulla salute, si richiama la definizione di lavoratore esposto che definisce un lavoratore per il quale il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. Questo criterio "di classificazione", che presuppone la definizione di valori di riferimento nell'aria per sostanze cancerogene e mutagene nella popolazione generale, è utile e praticabile per le sostanze ubiquitarie nell'ambiente di vita, per le quali di fatto tali valori di riferimento esistono e sono generalmente fissati in normative. Per le sostanze per le quali non è stato stabilito un valore di riferimento si può affermare che si ha esposizione quando esse siano rintracciabili nell'ambiente in presenza di una lavorazione che specificamente le utilizza/produce e in concentrazioni plausibilmente ad essa riconducibili. (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome - Linee guida sull'applicazione del TITOLO VII DECRETO LEGISLATIVO N.626/94 Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni - Aggiornamento 2002).

L'esposizione dei lavoratori a emissioni di gas di scarico dei motori diesel, rientra nella casistica degli agenti cancerogeni ubiquitari (la seconda citata nel quesito).

Pertanto, ai fini della definizione di lavoratore professionalmente esposto, è necessario confrontare i valori ottenuti dai campionamenti personali effettuati durante l'attività lavorativa, con i valori di esposizione della popolazione generale.

Non esistendo allo stato attuale delle nostre conoscenze, nella letteratura scientifica, valori di riferimento di Carbonio Elementare per la popolazione generale, è possibile utilizzare i valori ambientali del territorio di appartenenza, relativi a situazioni espositive simili a quella da esaminare, desunti da report ufficiali quali ad esempio quelli di ARPAE; in assenza di report ufficiali riferibili alla zona in cui è ubicata l'unità produttiva, possono essere utilizzati dati di letteratura relativi a situazioni espositive simili a quelle da valutare (area urbana con alto traffico veicolare, area urbana con basso traffico veicolare, area industriale, area rurale, ecc.) oppure può essere utilizzato un dato di «bianco» che caratterizzi il fondo ambientale (analisi effettuata dal valutatore incaricato dell'indagine, contestualmente ai campionamenti).

In ogni caso la strategia di confronto fra le esposizioni personali ai gas di scarico dei motori diesel e i valori di fondo ambientali deve essere dichiarata esplicitamente nella valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni redatta ai sensi del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08.

I lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono iscritti nel registro degli esposti.

Per approfondimenti in merito al piano regionale della prevenzione del rischio cancerogeno professionale si rimanda alle Buone pratiche per la riduzione e il contenimento dell'esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina:
Regione Emilia-Romagna - Salute - Buone pratiche per la riduzione e il contenimento dell’esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina

Novembre 2023

Quesito 07/2023

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Domanda

OBBLIGATORIETA' VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA DEI FABBRICATI

Con la presente mail vorremmo sottoporre all'attenzione della Commissione di PrevenzioNet il seguente quesito:

In base a quanto riportato dal DM 17-01-2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni", dall'art. 15, comma 1, lettera Z del D.Lgs. 81/08 nonché dall'Allegato IV, punto 1.1.1. e s.m.i. del D.Lgs. 81/08, sussiste l'obbligo per il Datore di Lavoro di verificare la vulnerabilità sismica dei fabbricati, tenendo inoltre conto delle normative regionali di classificazione sismica?

Risposta

Considerati i seguenti riferimenti normativi del D.lgs. 81/08:

Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28

Art. 63, c. 1: "I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV"

Allegato IVArt. 1.1 Stabilità e solidità, punto 1.1.1 "Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali"

Art. 64 comma 1, lettera c) "Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro …vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori"

al pari di "tutti i rischi", è obbligo del datore di lavoro valutare anche il rischio sismico nell'ambito del documento di valutazione dei rischi.

Si evidenzia che, a seconda delle caratteristiche dell'edificio che ospita i luoghi di lavoro e dell'epoca in cui è stato realizzato (in che anno è stato progettato il capannone? è cambiata la classificazione sismica del comune? ci sono i collegamenti tra le parti? è in grave stato di degrado? contiene scaffalature che potrebbero ribaltarsi?), nel DVR è possibile concludere:

- che non è necessaria la valutazione della vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura, perché ad esempio il capannone è già stato progettato con le regole previste dalle norme e dalla classificazione sismica più recenti;

oppure

- che le informazioni raccolte fanno presumere la presenza di criticità dovute al fatto che le strutture potrebbero non garantire il livello di sicurezza previsto con le nuove conoscenze e stabilito dalle nuove norme, ed è richiesta pertanto una specifica valutazione della sicurezza strutturale, a cura di ingegneri strutturisti.

Nel secondo caso, la valutazione del rischio sismico dovrà appunto includere la valutazione della vulnerabilità/sicurezza sismica della struttura, redatta ai sensi delle NTC 2018 da parte di ingegneri strutturisti specializzati e, in caso di criticità riscontrate, il programma degli interventi di mitigazione del rischio.

Ottobre 2023

Quesito 06/2023

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Domanda

Considerando le misure di emergenza covid ed essendo una persona fragile pluripatologico sono in lavoro agile dal 8 giugno 2020, mi è stata inviata la prorogo al 30 settembre 2023 ed essendo in condizione di disabilità (art.4 comma 1 legge 104 del 1992), chiedo che la mia mansione rimanga in modo permanente a lavoro agile / smart working come anche richiamato dalle tutele previste dall'art. 18 della legge 81 del 2017 e dal Dlgs 105 del 2022 (art.4 lettera B), prescrizione già indicata dal medico competente nelle due visite di idoneità allegate. Purtroppo nelle mie condizioni di pluripatologico è necessario avere tutte le cautele possibili, essendo in presenza di una situazione asmatica severa con danni neurovegetativi associati e ISC; qualsiasi irritante e infezione polmonare rischia di peggiorare gravemente le mie condizioni, portandomi a desaturazione con collassi cardiaci e o rischio di vita come il medico competente vi ha segnalato.

Come disabile fragile in smart working chiedo che le visite periodiche vengano eseguite presso la mia residenza, anche tramite visite di sorveglianza speciale se necessario, viste le gravi patologie acquisite. Il Ministro del Lavoro con l'Interpello-1-2023 indica "assegnazione di un medico competente locale per gli operatori che prestano lavoro a distanza in smart working". Considerate i gravi rischi che mi comportano gli spostamenti in ambiente malsano, per le mie condizioni di salute. (se necessario posso anche integrare certificato del medico curante).

Nel valutare le mie richieste, auspico che venga tenuto conto del mio operato svolto in oltre 16 anni per l'azienda.

Risposta

Il medico competente effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 81/08 presso ambulatori medici, in possesso di specifici requisiti stabiliti dalle normative regionali, situati abitualmente o presso studi-poliambulatori o anche nelle aziende.

Le visite domiciliari sono invece previste in altri specifici ambiti, quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria di base in caso di paziente non trasferibile o gli accertamenti fiscali.

Si precisa inoltre che l'interpello citato (1/2023) riporta che "la Commissione ritiene che, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti, a parere di questa Commissione, non può che essere ricondotta nell'ambito della suddetta previsione normativa".

Agosto 2023

Quesito 05/2023

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Domanda

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO UTILIZZO MACCHINA PER IL POMPAGGIO MASSETTO ALLEGGERITO

Nelle attività di fornitura e posa di massetto alleggerito che normalmente gestiamo nei nostri cantieri, come CSE in zone geografiche diverse dalla provincia di Modena, e su indicazione degli organi ispettivi territorialmente competenti, abbiamo sempre richiesto agli addetti all'utilizzo della macchina che miscela e pompa l'impasto nelle aree di lavoro mediante tubo flessibile la formazione ed addestramento di cui all'accordo SS RR del 22/02/2012 inerente alle pompe per cls, di cui allego estratto sotto, in quanto viene espressamente richiesto al punto 1.0 dell'allegato X anche per macchine con caratteristiche diverse da quelle considerate nello stesso allegato. Precisiamo che, anche nelle attività di getto cls con pompa tradizionale ma a braccio completamente chiuso e con linee di pompaggio a terra mediante giunzione di tubazioni, abbiamo sempre proceduto in tal senso.

Estratto Accordo SS-RR:
[...]
A) Attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

1.1 Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:
[...]
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di caricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
[...]
ALLEGATO X
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per il calcestruzzo (14 ore)

1.0 Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall' art. 73, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008, l' utilizzo di pompe per calcestruzzo con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell' operatore, almeno dell' abilitazione di cui al presente allegato.
[...]

In allegato libretto di uso e manutenzione (dove a pag. 18-20 sono riportate le indicazioni di piazzamento ed il dettaglio dei componenti compreso il gruppo di mescolamento e mandata a pressione).
L'impresa addetta alla lavorazione con la quale ci siamo confrontati e che ritiene non applicabile l'accordo SS-RR ha fornito verbale di addestramento di 4h (il quale non specifica argomenti trattati e tantomeno riferimenti normativi) verosimilmente riconducibile all' art. 73 comma 4 del D.Lgs 81/2008.

A questo punto chiediamo gentilmente se potete dare un Vs parere in merito, per comprendere se ciò che normalmente richiediamo possa soddisfare i requisiti formativi da voi ritenuti necessari all'interno del vs territorio.

Risposta

Vista la definizione della "Pompa per calcestruzzo":

  • dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di caricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso,

considerato che l'impianto in oggetto, per massetto e non per calcestruzzo, ha caratteristiche diverse dalla sopracitata pompa, in particolare:

  • nella pompa per massetto la fornitura del materiale avviene attraverso un tubo di gomma posato a terra mentre la pompa per calcestruzzo è dotata, per definizione, di bracci estensibili, quindi di canale aeree che possono comportare rischi di elettrocuzione;
  • il libretto a corredo della macchina per massetto in questione fornisce istruzioni per il "piazzamento", intendendo spazio libero di lavoro, livellamento e pendenza del suolo, ma non cita stabilizzatori in quanto non presenti e non necessari, mentre la pompa per calcestruzzo è solitamente dotata di "stabilizzatori", proprio perché il braccio, essendo estensibile e di peso maggiore rispetto al tubo in gomma, può comportare un rischio di ribaltamento del mezzo,

si ritiene che la pompa per massetto non rientri nella definizione di pompa per calcestruzzo (di cui all'accordo stato regioni) e quindi non sia obbligatoria la formazione specifica prevista dall'accordo per tale attrezzatura.

Luglio 2023

Quesito 04/2023

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Domanda

DUVRI COSTI SICUREZZA

  1. Chiedo se in caso di lavori in appalto presso la mia attività i costi della sicurezza possano essere riportati esclusivamente nel contratto di appalto e non nel relativo DUVRI come disposto dal comma 5 dell'art 26 DLgs 81/08.
  2. Inoltre chiedo il riferimento normativo secondo il quale i costi suddetti debbano essere inseriti all'interno del D.U.V.R.I. qualora non sia presente un vero e proprio contratto di appalto.

Risposta

  1. In base al comma 5 all'art. 26, i costi della sicurezza (ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni) debbono essere specificamente indicati nel contratto, a pena di nullità dello stesso.
    Nel caso in cui non sia presente un contratto di appalto "scritto", il DUVRI può essere allegato ad altra documentazione idonea ad individuare il contratto, ad esempio una conferma d'ordine.
  2. Sui contenuti minimi del DUVRI, in assenza di un riferimento normativo specifico, uno strumento è rappresentato dal documento redatto e pubblicato da INAIL "L'ELABORAZIONE DEL DUVRI. Valutazione dei rischi da interferenze" del 2013, nel quale:
    - tra i contenuti minimi del DUVRI è indicato anche il "computo estimativo dei costi della sicurezza"
    - viene citata la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'AVCPLSF (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, indica come riferimento le categorie (compatibili) di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
    Recentemente il D.Lvo 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) in vigore dal 1 aprile 2023 nell'allegato I.14 all'art. 5 (determinazione del prezzo a base di gara) precisa:
    8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
    a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
    b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
    c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Maggio 2023

Quesito 03/2023

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Domanda

DUVRI e FIRME

Nell'ambito della redazione di un DUVRI per dei lavori da eseguire all'interno della mia azienda quali firme di appaltatori e committente devono obbligatoriamente essere presenti?

È sufficiente la firma del datore di lavoro (sia committente che appaltatore/ì), o è necessario inserire anche RSPP e/o referenti specifici per la gestione dei lavori?

Risposta

Sono obbligatorie le firme dei datori di lavoro della ditta Committente e della ditta Appaltatrice.

Aprile 2023

Quesito 02/2023

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Domanda

lavori in appalto

Chiediamo se, nell’inviare i nostri tecnici presso le aziende clienti, è possibile far conto sulle squadre di primo soccorso e gestione emergenze dei nostri committenti o se dobbiamo procedere alla formazione dei nostri lavoratori.

Qualora il lavoro sia eseguito da un solo tecnico?

Chiediamo inoltre se tale misura (fare riferimento alle squadre del committente) debba essere esplicitata nei D.U.V.R.I. (per le situazioni che lo prevedono) e/o nei contratti di appalto.  

Risposta

Sì, nel caso di lavoro eseguito da personale dipendente di ditte con contratti di fornitura e/o appalti presso il committente, la gestione delle emergenze (primo soccorso, incendio, ecc.) può essere garantita dall’azienda committente, che deve fornire all’azienda appaltatrice le necessarie informazioni relative alla stessa.

L’organizzazione coordinata ed integrata della gestione delle emergenze tra più aziende operanti nello stesso ambiente lavorativo deve essere valutata, pianificata e portata a conoscenza dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza e formalizzata nell’ambito del D.U.V.R.I. o con altro documento di coordinamento.

Marzo 2023

Quesito 01/2023

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Domanda

Utilizzo autovettura in stato di gravidanza

Si richiede se una donna in stato di gravidanza, che effettua lavorazioni impiegatizie presso terzi e che debba utilizzare frequentemente (3/4 volte alla settimana) un'autovettura aziendale (o di proprietà) per spostamenti su strade urbane, extraurbane ed autostrade della durata compresa più o meno tra i 30 ed i 180 minuti, debba essere esonerata dall'uso dell'autovettura pur non avendo ricevuto nessuna indicazione in tal senso da parte del proprio medico e visto l'utilizzo regolare della vettura da parte della medesima per gli spostamenti casa/lavoro e personali.

Risposta

La guida di automezzi può esporre la lavoratrice gestante a rischi tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture incongrue, infortuni.

L'utilizzo di mezzi di trasporto rientra nelle casistiche della lettera O dell'allegato A del D.Lgs. 151/2001, per cui è prevista l'astensione nel periodo di gestazione.

Gennaio 2023