Quesito 04/2023

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Domanda

DUVRI COSTI SICUREZZA

  1. Chiedo se in caso di lavori in appalto presso la mia attività i costi della sicurezza possano essere riportati esclusivamente nel contratto di appalto e non nel relativo DUVRI come disposto dal comma 5 dell'art 26 DLgs 81/08.
  2. Inoltre chiedo il riferimento normativo secondo il quale i costi suddetti debbano essere inseriti all'interno del D.U.V.R.I. qualora non sia presente un vero e proprio contratto di appalto.

Risposta

  1. In base al comma 5 all'art. 26, i costi della sicurezza (ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni) debbono essere specificamente indicati nel contratto, a pena di nullità dello stesso.
    Nel caso in cui non sia presente un contratto di appalto "scritto", il DUVRI può essere allegato ad altra documentazione idonea ad individuare il contratto, ad esempio una conferma d'ordine.
  2. Sui contenuti minimi del DUVRI, in assenza di un riferimento normativo specifico, uno strumento è rappresentato dal documento redatto e pubblicato da INAIL "L'ELABORAZIONE DEL DUVRI. Valutazione dei rischi da interferenze" del 2013, nel quale:
    - tra i contenuti minimi del DUVRI è indicato anche il "computo estimativo dei costi della sicurezza"
    - viene citata la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 dell'AVCPLSF (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) che, al fine di quantificare i costi della sicurezza da interferenze, indica come riferimento le categorie (compatibili) di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
    Recentemente il D.Lvo 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) in vigore dal 1 aprile 2023 nell'allegato I.14 all'art. 5 (determinazione del prezzo a base di gara) precisa:
    8. Con il termine "costi della sicurezza" si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di progetto:
    a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
    b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
    c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Maggio 2023