Brevetto per invenzione industriale

Richiesta di brevetto per invenzione industriale

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, di usarlo, di metterlo in commercio, di venderlo o di importarlo.

L'invenzione industriale è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.

E' esclusa la brevettabilità di

  • le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  • i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni.

nella misura in cui la domanda di brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Il codice della proprietà industriale disciplina, inoltre, ulteriori ipotesi di esclusione (art. 45 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Il monopolio, che decorre dalla data di deposito della domanda, dura 20 anni e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

  • Novità: Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
  • Attività inventiva: Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
  • Applicazione industriale: Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
  • Liceità: Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Destinatari

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'inventore è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se peraltro, pur essendoci rapporto di lavoro, l'attività inventiva non è oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto ad un equo premio; se il trovato è stato realizzato da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell'impresa, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l'uso o per l'acquisto del brevetto da esercitarsi entro tre mesi.

Modalità operativa

Ottenere il brevetto per invenzione industriale

La domanda di brevetto può essere compilata su apposito modulo (Mod. INV-RI, Mod. INV-MA, Mod. INV-RA da presentare rispettivamente personalmente o a mezzo mandatario o rappresentante) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio, con modalità cartacea redatta in un esemplare firmato in originale, ciascun giorno lavorativo dalle 9 alle 12 escluso il sabato, oppure può  essere inviata  direttamente  all'Ufficio Italiano Brevetti e  Marchi, via Molise, 19 -00187 Roma mediante il servizio di posta che ne attesti il ricevimento. In alternativa può essere compilata ed  inviata direttamente attraverso il nuovo sistema on line  dell’UIBM collegandosi al sito: Ministero dello sviluppo Economico - Deposito Telematico e utilizzando la piattaforma telematica.

E' necessario allegare alla domanda il modulo del consenso al trattamento dei dati personali.

La nuova modulistica, in vigore dal 15/01/2018 è facilmente identificabile grazie al logo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), situato in alto a destra della prima pagina.

La domanda deve contenere i dati identificativi del/dei richiedente/i e la quota percentuale di partecipazione ai diritti del titolo di cui si chiede il rilascio nonché l'indicazione del domicilio in uno stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. In caso di imprese, professionisti o mandatari deve essere indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata (o con le stesse garanzie di certificazione degli invii), per le persone fisiche è comunque necessaria l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'invenzione in forma di titolo, che ne esprima brevemente ma con precisione i caratteri e lo scopo; si raccomanda che venga anche indicata la classificazione International Patent Classification (IPC) 8° edizione, proposta in base all'oggetto dell'invenzione.

Ad essa dovranno essere allegati:

  1. La descrizione, deve essere allegata alla domanda senza contenere le pagine relative al riassunto e alle rivendicazioni; di essa, se allegata in versione italiana, può essere allegata anche la traduzione in lingua inglese. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
    La descrizione deve, per quanto possibile, anche in relazione alla natura dell'invenzione:
    - specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
    - indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
    - esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi, nonché stabilire gli effetti vantaggiosi che l'invenzione introduce rispetto allo stato della tecnica preesistente;
    - descrivere brevemente gli eventuali disegni;
    - descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
    - indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.
  2. Il riassunto, che non deve contenere disegni, deve essere allegato come documento autonomo.
  3. Le rivendicazioni devono essere allegate alla domanda come documento autonomo; definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:
    - devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
    - la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
    - le caratteristiche tecniche menzionate, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.
  4. La versione in lingua inglese delle rivendicazioni deve essere allegata come documento a parte. E' fatta salva la possibilità di fare riserva di invio della documentazione, come previsto dalla normativa vigente.
    In caso di non presentazione vedere alla voce: Costi di brevetto
  5. I disegni dell'invenzione (obbligatori se citati in descrizione) possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente e i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
  6. (eventuale) designazione dell'inventore. Può essere direttamente effettuata sul modulo di domanda. In mancanza deve essere allegato alla domanda stessa un separato atto di designazione;
  7. (eventuale) lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale. La lettera di incarico, l'atto di procura o la dichiarazione di riferimento a procura generale sono necessari se il deposito avviene a mezzo mandatario o rappresentante.
    La rappresentanza delle persone fisiche o giuridiche nelle procedure davanti all'Ufficio Brevetti può essere assunta solo da mandatari già iscritti nell'Albo Nazionale, nonché da coloro che sono già iscritti negli Albi degli Avvocati.

Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite anche con un allegato aggiuntivo nel formato elettronico secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per la Proprietà Industriale - UIBM.

Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui all'art. 5, comma 3 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato acquisito.
La dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4 della succitata legge, può consistere in una autocertificazione; la mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.

La descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm). Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm.
Il testo è scritto con interlinea 1,5 e carattere le cui maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm.

La documentazione (in caso di deposito cartaceo) deve essere firmata in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario o rappresentante; i singoli fogli devono essere siglati dal medesimo richiedente, mandatario o rappresentante.

Costi

I Costi di brevetto per invenzione industriale sono:

  1. Diritti ministeriali: da pagarsi, in un ammontare variabile secondo lo schema riportato qui sotto, con il modello F24 che viene originato al momento in cui si inserisce la domanda e che viene consegnato dall'ufficiale rogante.
    Nota bene: la data di deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.
    Gli importi sono fissati dal Decreto 2 aprile 2007 Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    Euro
    Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in modalità telematica 50,00
    Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine 120,00
    Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine 160,00
    Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non superano le 50 pagine 400,00
    Se la descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine 600,00
    Per ogni rivendicazione oltre la decima 45,00
    Per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) 200,00

    Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno :

    quinto anno 60,00
    sesto anno 90,00
    settimo anno 120,00
    ottavo anno 170,00
    nono anno 200,00
    decimo anno 230,00
    undicesimo anno 310,00
    dodicesimo anno 410,00
    tredicesimo anno 530,00
    quattordicesimo anno 600,00
    quindicesimo anno (e seguente fino al 20°) 650,00
  2. Diritti di segreteria: al momento della presentazione presso lo sportello camerale è richiesto il pagamento di euro 40,00 più euro 3,00 per diritti di autentica qualora l'interessato richieda una copia conforme all'originale.
  3. Due Marche da bollo da Euro 16,00 qualora il depositante richieda la copia conforme all'originale.

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Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Marchi e Brevetti

Precisazioni per la compilazione della domanda di brevetto per invenzione industriale

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola "invenzione".

Gli aventi diritto residenti nel territorio dello Stato non possono depositare direttamente all'estero alcuna domanda di brevetto senza l'autorizzazione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che deve acquisire il parere dell'autorità militare, prima che sia trascorso il periodo di segretezza inderogabile di 90 giorni dal deposito italiano.

Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito Albo Professionale tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.

La domanda di brevetto viene resa accessibile 18 mesi dopo il deposito della stessa. Il titolare del brevetto può, tuttavia, richiederne la pubblicazione anticipata (comunque, non prima di 90 giorni dal deposito).

Dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione che non richieda priorità è soggetta a una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti sulla base di un accordo siglato da questi con l'UIBM. I risultati della ricerca vengono tempestivamente comunicati al titolare della domanda il quale, qualora la ricerca abbia fatto emergere carenze sostanziali della domanda, può decidere di inoltrare una replica all'UIBM, contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni.

Se la procedura di esame si conclude positivamente, l'UIBM emette il relativo attestato di concessione.

Con la concessione del brevetto sono conferiti i diritti esclusivi considerati dal Codice della Proprietà Industriale. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.
Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

Possibilità di rivendicare una priorità

Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda.

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i dodici mesi dalla data di priorità rivendicata.
Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e la relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana; tale documentazione, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione di priorità, dev'essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda.

Domanda contemporanea di modello di utilità

A chi chiede il brevetto per invenzione industriale è consentito, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 10/2/2005 n. 30 di presentare contemporaneamente la domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
Tali domande devono essere depositate nel medesimo Ufficio, nello stesso giorno e su ciascuna domanda deve essere fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra.
In tale caso è sufficiente che il richiedente documenti nei modi prescritti solamente la domanda di brevetto per invenzione.

Nullità e decadenza del brevetto

Il brevetto è nullo se:

  • è privo dei requisiti richiesti;
  • rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità;
  • la descrizione non è sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla;
  • l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
  • il titolare non aveva diritto ad ottenerlo.

Il brevetto decade se:

  • il "trovato" non viene attuato, o viene attuato in misura insufficiente al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria;
  • non viene effettuato nei termini il pagamento dei diritti annuali dovuti.

Per effettuare preventiva ricerca di anteriorità o ricerca di documentazione brevettuale

Una invenzione si considera nuova se non è compresa nello stato della tecnica, la novità deve essere assoluta, ossia l'invenzione non deve mai essere stata resa accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo, neppure con una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo prima della data di presentazione del relativo brevetto.

Per verificare la novità si possono interrogare le banche dati brevetti.

La ricerca può essere fatta per codice, secondo la classificazione internazionale dei brevetti (IPC), il codice costituito da una struttura a gerarchia su più livelli viene attribuito a ogni documento prima della pubblicazione che di norma avviene decorso il termine di non accessibilità al pubblico (18 mesi). La ricerca può essere fatta anche per contenuti, riferendosi al contenuto tecnologico dei diritti di protezione, si utilizzano elementi descrittivi (parole chiave) e facendo attenzione anche alla lingua, la maggior parte della documentazione è in lingua inglese; per denominazioni di aziende, con queste modalità fare attenzione a i nomi diversi dovuti a cambi di ragione sociale, acquisizioni o fusioni ecc..

Link utili

Classificazione IPC (8° edizione)

UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

UIBM - Normativa e giurisprudenza

UIBM - Tasse annualità

UIBM - Documentazione brevetti nazionali

Banca dati Espacenet

Patentscope database PCT e documenti brevettuali degli uffici brevetti nazionali e regionali partecipanti

Accesso a banche dati di stati membri dell'EPO

Accesso a banche dati di stati NON membri dell'EPO

Azioni sul documento

pubblicato il 26/08/2019 ultima modifica 07/06/2021