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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33

Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/3/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2022)
Testo in vigore dal:  9-9-2021
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273";
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di convocazione e di svolgimento dell'assemblea degli iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
CONSIDERATA la necessità di definire la regolamentazione attuativa del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti consultivi nell'adunanza del 23 luglio 2009;

VISTA

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 9 novembre 2009; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

(Deposito in formato cartaceo)
1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice della proprietà industriale, d'ora innanzi denominato "Codice", nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata
((o limitati))
, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.
((
2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario. In caso di diritti appartenenti a più soggetti, colui che firma nell'interesse di tutti specifica tale sua qualità.
))
((
2-bis. La redazione dei moduli di cui al comma 2 contiene l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA del richiedente nonché le indicazioni previste dalla circolare di cui al comma 2.))
3. L'addetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata all'ufficio ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro dell'ufficio.
4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali
((...))
e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
a) data e numero della domanda o del titolo concesso;
b) nome e domicilio eletto
((ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice))
del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
c) elenco dei documenti allegati.
5. Un originale
((...))
del verbale di deposito, di cui al comma 4,
((è inviato))
, insieme agli atti depositati, all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.
6. L'Ufficio ricevente rilascia attestazione dell'avvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata
((o limitati))
, di cui al comma 1, possono essere depositati anche presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di ricezione da parte dell'Ufficio.
8. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai sensi dell'articolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. L'Ufficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.