Bollatura libri e registri

La numerazione e bollatura dei libri e delle scritture contabili previste dalla normativa civilistica possono essere eseguite presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio.

L'Ufficio provvede anche alla vidimazione delle scritture ambientali (Registro di carico e scarico rifiuti, Formulario di identificazione dei rifiuti, Scheda tecnica dei sottoprodotti).

L'Ufficio del R.I. non procederà alla bollatura:

  • di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
  • di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti, quali l'INPS, l'INAIL, la Questura, ecc.

Destinatari

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l'ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.

L'Art. 8 della Legge 383 del 18/10/2001 ha abolito l'obbligo della bollatura per il Libro Giornale, il libro Inventari ed i Registri previsti della legislazione tributaria (Registri IVA).

La C.C.I.A.A. di Modena, vista la Circolare della Agenzia delle Entrate 92/E del 22 ottobre 2001, si fa carico anche della bollatura facoltativa dei libri contabili e di quella obbligatoria prevista da leggi speciali.

Modalità operativa

Libri e scritture contabili

I libri presentati per la bollatura devono essere accompagnati dal modello L2 e si richiede solo la firma della persona che presenta i libri.
Lo stampato va compilato con la massima cura in tutte le sue parti, in quanto è l'unica documentazione che resta agli atti dell'ufficio. Si raccomanda di indicare negli appositi spazi il numero di telefono dell'impresa o del consulente.
Nel riquadro "Libro o scrittura" le colonne "generale" e "sezionale" vanno compilate solo per libro giornale e libro inventari.
I libri sono generali quando sono i soli tenuti dall'impresa; sono sezionali (che hanno una loro numerazione autonoma) quelli usati, in aggiunta ai libri generali, solo per una sezione dell'impresa (magazzino, unità locale, ecc.).
Per la presentazione di più libri della stessa impresa si deve usare un solo L2.
Nella seconda pagina del modello ci sono gli spazi per incollare le attestazioni dei bollettini postali utilizzati per i pagamenti.
La data di vidimazione corrisponde a quella di presentazione.

Notizie obbligatorie

Tutti i libri devono riportare in ogni foglio (i libri rilegati a volume possono riportare le seguenti notizie anche solo nella prima pagina):

  1. la denominazione dell'impresa o la ragione sociale (completa della forma giuridica);
  2. il codice fiscale o la partita IVA;
  3. il tipo di libro, che per i sezionali di giornale e inventari deve riportare anche il tipo di sezione (magazzino, unità locale, ecc.).

Ogni pagina del libro che sarà poi utilizzata deve riportare il numero progressivo.
Il libro giornale e il libro inventari devono riportare, oltre alla numerazione progressiva delle pagine, anche l'anno di riferimento.

Tempi di rilascio
Termine massimo di consegna dei libri vidimati: 10 giorni.

Avvertenze
Si raccomanda di non mettere adesivi nei tabulati interrotti perché bloccano le macchine

Costi

1. Tasse concessioni governative

Per le IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA' SEMPLICI, SNC, SAS, COOPERATIVE CONSORZI:

  • Euro 67,00 ogni 500 pagine o frazione di libro, con speciali marche recanti la scritta concessioni governative da incollare nell'ultima pagina numerata, oppure
  • a mezzo bollettino postale, C/C 6007 intestato "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara" - causale bollatura e numerazione libri sociali, la cui ATTESTAZIONE va incollata nella terza pagina del modello mentre la RICEVUTA nell'ultima pagina numerata del libro.

Gli importi vanno calcolati per ciascun libro.

Per le SPA, SRL, SAPA e SOCIETA' CONSORTILI A RL viene effettuato un unico pagamento annuale, entro il 16 marzo dell'anno corrente, a mezzo delega bancaria (con MOD. F24, codice tributo 7085) di Euro 309,87 (o Euro 516,46 se il capitale sociale al 1° gennaio supera Euro 516.457,00).
Ogni richiesta di vidimazione deve essere accompagnata da fotocopia della delega bancaria.
Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale C/C 6007 intestato "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara" la cui fotocopia di RICEVUTA e ATTESTAZIONE deve essere consegnata all'ufficio.


2. Marche da bollo: Euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di libro. Le marche vanno tutte incollate in alto nell'ultima pagina numerata del libro.

3. Diritti di segreteria della Camera di Commercio: Euro 25,00 ogni libro, da pagare in contanti, bancomat, carta di credito allo sportello o, in alternativa, tramite pagamenti online o PagoPA (previa emissione di avviso di pagamento da parte dell'ufficio).

Scritture ambientali

Registro di carico e scarico dei rifiuti
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere presentato per la vidimazione prima dell'utilizzo, deve essere compilato nel frontespizio e deve riportare la numerazione progressiva delle pagine.
I registri tenuti tramite strumenti informatici devono riportare su ogni pagina l'indicazione che si tratta di registro di carico e scarico rifiuti, la denominazione e il codice fiscale dell'impresa.
Nel caso in cui l'impresa preveda di utilizzare solamente la facciata del fronte del fogli che compongono il registro, il retro del foglio dovrà essere sbarrato con una riga oppure riportare la dicitura "facciata non utilizzabile" o espressione analoga.
Il registro presentato per la vidimazione deve essere accompagnato dal modello L2 firmato dalla persona che presenta il registro.

Costi
I diritti di segreteria ammontano a Euro 25,00 per ogni registro. L'importo può essere pagato allo sportello (in contanti, con bancomat o carta di credito), oppure con pagamento online o tramite PagoPA (previa emissione di avviso di pagamento da parte dell'ufficio).

Formulario di trasporto dei rifiuti (FIR)

A partire dal 8 marzo 2021, è possibile effettuare la vidimazione virtuale Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) tramite il portale vivifir.ecocamere.it, senza doversi recare presso gli sportelli.
Il servizio è gratuito e la vidimazione può essere effettuata in modalità on line accedendo al portale web vivifir.ecocamere.it oppure applicativamente attraverso il proprio sistema informatico gestionale.

In alternativa la vidimazione del FIR può essere effettuata presso la Camera di Commercio oppure l'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
In questo caso, il bollettario contenente i formulari di identificazione dei rifiuti deve essere presentato per la vidimazione prima dell'utilizzo e deve essere compilato nel frontespizio.
La vidimazione dei formulari di identificazione dei rifiuti deve essere richiesta presentando, unitamente ai documenti da vidimare, il modello L2 firmato dalla persona che presenta il formulario.

Costi
La vidimazione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Sistema VI.VI.FIR.
Vidima virtuale anche per il documento di trasporto per i rifiuti provenienti dall' attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia

A partire dal 01/07/2022 il sistema VI.VI.FIR. è stato implementato con la possibilità di vidimare virtualmente anche il modello unico di cui all'allegato "A" alla deliberazione n. 14 del 21/12/2021 del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, successivamente integrata dalla deliberazione n. 4 del 21/04/2022.
Tale modello unico rappresenta il documento di trasporto - introdotto dall'art. 230, c. 5, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 35, c. 1, lettera e-bis) del D.L. n.77/2021 - per accompagnare il rifiuto proveniente da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 c. 3 e i bagni mobili.
Si evidenzia che il Ministero della Transizione Ecologica, per il tramite della competente Direzione Generale Economia Circolare, ha chiarito con propria nota prot. 81850 del 30/06/2022 che: "Tale modello, per la specifica tipologia di rifiuti, assume carattere sostitutivo del formulario previsto dal citato articolo 193 del D.Lgs. 152/2006, in quanto derivante dall'applicazione di una disposizione a carattere speciale. Pertanto, il modello di cui sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all'articolo 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per il trasporto dei citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva sino all'impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del
produttore medesimo".

Schede tecniche sottoprodotti

Le schede tecniche dei sottoprodotti devono essere presentate per la vidimazione prima dell'utilizzo e devono recare la numerazione progressiva delle pagine. Nel caso in cui l'impresa non predisponga le schede con stampa fronte e retro ma voglia utilizzare solo la facciata di fronte, il retro del foglio dovrà essere sbarrato con una riga oppure vi dovrà risultare la dicitura "facciata non utilizzabile" o espressione analoga.
Le schede presentate per la vidimazione devono contenere le seguenti indicazioni:

  • l'intestazione "Scheda tecnica sottoprodotto",
  • i dati anagrafici dell'impresa;
  • i riferimenti dell'impianto di produzione (indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione - vedi allegato 2 D.M. 264/2016).

Le schede tecniche presentate per la vidimazione devono essere accompagnate dal modello L2 firmato dalla persona che presenta la scheda tecnica.

Costi
I diritti di segreteria ammontano a € 25,00 per ciascuna scheda tecnica. L'importo può essere pagato allo sportello (in contanti, con bancomat o carta di credito), oppure con pagamento online o tramite PagoPA (previa emissione di avviso di pagamento da parte dell'ufficio).

Tempi di rilascio
Termine massimo di consegna delle scritture ambientali vidimate: 10 giorni.

PagoPAIstruzioni Pagamento SIPA

Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Vidimazione
Contattare l'ufficio prima di procedere al pagamento

Normativa

  • Codice Civile, artt. 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2312, 2421, 2710
  • D.P.R. 641/1972 art. 23, tariffa allegata (disciplina tasse concessioni governative)
  • D.P.R. 642/1972 art. 16, tariffa allegata (disciplina imposta di bollo)
  • D.M. 28/12/1995 Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative
  • D.M. 01/04/1998 n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti
  • Decreto Ministeriale 29/11/2004 (tariffe diritti segreteria CCIAA)
  • Legge 383/2001 art. 8 (soppressione obbligo bollatura)
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate 92/E del 22 ottobre 2001
  • D.M. Ambiente 1.4.1998 n. 145-148 (G.U. 13 maggio 1998)
  • D.M. 7.8.1998 (G.U. 25.8.1998)
  • D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale
  • D.lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 (Ulteriori disp. correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152
  • D.lgs. n 4 del 13 febbraio 2008
  • Vidimazione registri di carico e scarico rifiuti: Nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente sulla possibilità di utilizzare i registri già vidimati dall'Agenzia delle Entrate
  • Direttive interne

Tale documentazione è disponibile presso l'Ufficio Vidimazione della Camera di Commercio, sede di Modena.

Azioni sul documento

pubblicato il 14/10/2019 ultima modifica 31/10/2022