Cancellazione d'ufficio di società di capitali per chiusura del fallimento

Informativa sui procedimenti in corso

Si ricorda che continuano gli accertamenti finalizzati ad individuare le società di capitali da cancellare d'ufficio, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche contenute nel Registro delle Imprese e garantire un sistema pubblicitario ispirato ai principi di organicità, completezza e chiarezza.

In tale prospettiva si ricorda che, in caso di chiusura del fallimento per le ipotesi di cui ai nn. 3) e 4) dell’art. 118 L.F., sussiste l'obbligo a carico del curatore di presentare istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo sia definitivamente rigettato ai sensi dell'art. 119 co. 3 bis L.F.

In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, il Registro delle Imprese procederà d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. addebitando le spese del relativo procedimento.

Si invitano, dunque, i curatori che non abbiano ancora provveduto, a presentare apposita istanza di cancellazione, seguendo le indicazioni disponibili sia sul supporto specialistico (adempimenti Procedure concorsuali) che sul sito della Camera nella sezione apposita (si vedano i link sotto riportati)

In particolare si richiamano le specifiche di cui alla
https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/mo?apriSchedaMadre=114521934
e gli approfondimenti già pubblicati
Cancellazione dal Registro Imprese della società dopo la chiusura del fallimento

Link

Azioni sul documento

pubblicato il 23/02/2024 ultima modifica 23/02/2024