Procedure concorsuali

Online la nuova Guida agli adempimenti sulle procedure concorsuali

Sentenza del Tribunale che dichiara l'apertura della liquidazione controllata

Istanza del liquidatore

In attesa degli aggiornamenti della Guida nazionale adempimenti sulle procedure concorsuali si forniscono indicazioni provvisorie sulla predisposizione della pratica

per le società:

MOD. S2 riq. 20 con l'indicazione degli estremi della sentenza
INT. P di nomina del liquidatore

per le ditte individuali:

MOD. I2 riq. 31 con l'indicazione degli estremi della sentenza
INT. P di nomina del liquidatore

CODICE ATTO: A15
DATA ATTO: data deposito sentenza in cancelleria

ALLEGATO: la sentenza del Tribunale in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000

diritti: euro 90,00 società; euro 18,00 ditta individuale
bollo: euro 65,00 soc. capitali, euro 59,00 soc. persone, euro 17.50 ditte individuali

Cancellazione dal Registro Imprese della società dopo la chiusura del fallimento

Istanza del curatore fallimentare art. 118 L.F.

Premesso che la chiusura del fallimento è dichiarata dal Tribunale con decreto motivato quando ricorrono i casi previsti dall'art. 118 L.F. 1.mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito dalla sentenza dichiarativa di fallimento, 2. quando prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni dei creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, 3. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo, 4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali.

L'art. 119 L.F. prevede poi che il decreto di chiusura sia assoggettato alle medesime forme di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento, di conseguenza ai, sensi dell'art. 17 L.F, tale provvedimento deve essere iscritto nel registro delle imprese a seguito di trasmissione dello stesso da parte del Tribunale.

Tali adempimenti sono di esclusiva competenza della Cancelleria del Tribunale.

Per le società nei casi di chiusura del fallimento di cui al comma 1, numeri 3 e 4, del citato art. 118 il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

A tal fine, visto quanto disposto dall'art.119 della legge fallimentare, la richiesta di cancellazione deve essere presentata dopo che il decreto di chiusura sia divenuto efficace ovvero quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto o quando il reclamo è definitivamente rigettato.

Modulistica

Modulo S3, codice atto A14 con data atto la data di presentazione della domanda, riquadro 6A causale chiusura fallimento.

Compilare le Note con dichiarazione del curatore circa la causa della chiusura del fallimento e del decorso del termine scaduto in data gg/mm/aaaa senza la proposizione di reclami ai sensi dell'art. 26 L.F.

Nessun allegato e la distinta deve essere sottoscritta digitalmente dal curatore fallimentare.

Non è previsto un termine per la presentazione.

Spese

Euro 10,00 per i diritti di segreteria, esente da bollo.

Circolare 3721/C prot. 119054 del 21 maggio 2019

Rappresentazione, nelle visure rilasciate dal registro delle imprese, del concordato preventivo dopo il decreto di omologazione di cui all'art. 180 della legge fallimentare, e fino al completamento dell'esecuzione della proposta di concordato.

Deposito rapporto riepilogativo delle attività svolte (Società e imprese individuali)

(Scheda 119973109)