Verifica dinamica della permanenza dei requisiti mediatori

Comunicazione di avvio procedimento

Si informa che in ottemperanza all'art. 7 del Decreto MISE del 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese ha dato avvio alla verifica dinamica della permanenza del possesso dei requisiti dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Infatti ai sensi della norma citata l'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

A tale scopo le imprese riceveranno via PEC tale avviso con allegato modulo di autocertificazione da restituire allo scrivente Ufficio, debitamente compilato e firmato da tutti i soggetti interessati, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con anche la copia del rinnovo per l'anno in corso della polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali).

Tale modulo e relativi allegati va rispedito esclusivamente per via telematica con la procedura ComUnica, utilizzando l'applicativo Starweb o equivalenti ed indicando nel "Modulo note XX" la causale: Verifica dinamica permanenza requisiti agenti d'affari in mediazione.

Si segnala che suddetta procedura sconta il pagamento del diritto di segreteria di Euro 18,00 (come da parere del Ministero dello Sviluppo Economico a Unioncamere Toscana del 26/05/2016).

Si ricorda che qualora non si provveda all'adempimento entro il termine indicato si attiverà il procedimento d'ufficio che, ai sensi degli articoli 7 e 9 del citato decreto, potrà portare all'eventuale inibizione della continuazione dell'attività dell'impresa o ad altro provvedimento disciplinare previsto dalla normativa in materia.

Si ricorda, infine, che chiunque eserciti l'attività di agente d'affari in mediazione (titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante, preposto o altro) deve essere in possesso della tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, punto 3, del DM 26 ottobre 2011. Per tale motivo, nel caso in cui il soggetto obbligato non ne sia in possesso o la stessa sia scaduta, è invitato a chiederne il rilascio o il rinnovo seguendo le istruzioni disponibili.

Contatti

L'Ufficio del Registro Imprese rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento attraverso il Call center 059208399 ore 9-12 o via posta elettronica attraverso la pagina dei contatti o direttamente presso lo sportello in Via Ganaceto, 140 - Modena con orari dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 12.45 - Lunedì e Giovedì pomeriggio: 14.30 - 15.30

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Agenti d'affari in mediazione