Modalità per la presentazione di pratiche telematiche al Registro delle Imprese

Dal 2 marzo 2020 obbligo di utilizzo della firma digitale - Non più consentito l'utilizzo della c.d. procura speciale

Nell'ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazioni dei procedimenti amministrativi si informa che dal prossimo 2 marzo 2020 l'Ufficio del Registro delle Imprese di Modena non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).

Dal 2 marzo 2020 i soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovranno quindi presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale.

Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.

Continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, le pratiche che l'intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall'art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies - si veda anche nota Ministeriale allegata).

La modalità di presentazione delle pratiche al Registro delle Imprese è infatti in costante evoluzione, non solamente in virtù dell'evoluzione normativa, ma anche e soprattutto per l'evoluzione digitale che sta vivendo il nostro Paese. Basti a questo proposito ricordare il programma governativo (Piano 2019-2021) elaborato dall'AGID - Agenzia per l'Italia digitale con il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che detta indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale del Paese: Pubblica Amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca.

Si ricorda che anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte chiarito che la pratica di ComUnica è una collezione dl file che contiene adempimenti pubblicitari rivolti a pubbliche amministrazioni diverse, "da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento in base alla disciplina di settore." e, nel caso della modulistica Registro Imprese detta disciplina è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di Registro delle Imprese, nonché in norme speciali, quale l'art. 31 delle Legge n. 340 del 2000.

Si evidenzia poi che accettare esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato (nei casi previsti dalla legge) risponde all'esigenza di assicurare certezza assoluta sull'identità del soggetto tenuto all'adempimento, anche in considerazione della diffusione sempre più massiccia dei dispositivi di firma digitale e della sensibilità culturale digitale sempre più diffusa da parte delle imprese.

Ulteriori vantaggi in termini di razionalizzazione, semplificazione e rapidità di lavorazione delle pratiche e della qualità dei dati (si elimina il passaggio "analogico" della procura con firma olografa e carta d'identità scansionate) e più agevole utilizzo dei controlli automatici con riduzione delle "pratiche sospese per irregolarità" e più rapido aggiornamento dei dati in visura.

A partire dal 2 marzo 2020 quindi, ai fini della presentazione di domande/istanze/denunce al Registro delle Imprese, i soggetti obbligati/legittimati dovranno munirsi di dispositivo di firma digitale qualora già non l'avessero, non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato.

A decorrere da tale nuova data l'utilizzo di altre modalità di presentazione, vale a dire la cd procura speciale, comporterà il respingimento della stessa.

Si raccomanda quindi agli imprenditori di acquisire in tempo utile un dispositivo di firma digitale, e in ogni caso di verificarne il corretto funzionamento.

Normativa

Nota MISE del 09/10/2019
(Esclusione dei professionisti, diversi da quelli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti, dalla presentazione dei modelli di iscrizione al Registro delle Imprese)

Link

Rilascio firma digitale