Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Normativa

D.Lgs. 33/2013 - Art. 29, c. 2

D.Lgs. 91/2011 - Art. 19 e segg.

D.P.C.M. 18/09/2012 - Art. 7

Decreto MEF del 27/03/2013

Circolare MISE prot. n. 50114 del 09/04/2015

Illustrazione sintetica

Le amministrazioni pubbliche predispongono annualmente:

a) Piano degli Indicatori dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA)

Il Piano degli Indicatori dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA), quale documento programmatico, a base triennale, redatto contestualmente al bilancio di previsione e allegato allo stesso (art. 19, D. Lgs. n.91/2011 e art. 5, co. 1, lett. a), DPCM 18.09.2012).

Gli obiettivi individuati in tale contesto sui programmi di spesa, come definiti con DPCM 12.12.2012, derivano dal Programma pluriennale del Consiglio camerale (art. 4, DPR 254/05), di cui annualmente la Relazione Previsione e Programmatica coniuga la visione di medio-lungo termine, costituendo la prima articolazione strategica dell'albero della performance (art. 5, DPR 254/05), ed il Preventivo definisce le risorse per la realizzazione degli obiettivi (art. 6, DPR 254/05). Il Piano della performance (art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 150/2009), strumento programmatico triennale aggiornato annualmente, in coerenza con le risorse assegnate, integra il PIRA ed esplicita, assegnandone la competenza ai dirigenti ed ai dipendenti, gli obiettivi, gli indicatori ed i target dell'anno di riferimento, su cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance realizzata.

b) Rapporto sui risultati

Il Rapporto sui risultati, il documento redatto alla fine di ciascun esercizio, contenente le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti (art. 5, co. 1, lett. b) del DPCM 18.09.2012), allegato al bilancio d'esercizio (art. 5, co. 2, del decreto 27.03.2013). Il rapporto riporta il valore consuntivo degli indicatori definiti nel PIRA e l'illustrazione dello scenario istituzionale di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi effettuati, nonché le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di risorse, strategie e azioni.
Al fine di evitare che le Camere di commercio predispongano tre distinti documenti (Relazione della Giunta sull'andamento della gestione ai sensi dell'art. 24 del DPR 254/05, la Relazione sulla gestione, ai sensi dell'art.7 del decreto 27.03.2013 e il Rapporto sui risultati) , il MISE, con nota prot. n. 50114 del 09.04.2015, ha ritenuto che i contenuti richiesti dalla normativa confluiscano in un unico documento denominato Relazione sulla gestione e sui risultati.

Entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009, è adottata la Relazione sulla performance che evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi (strategici e operativi) programmati e alle relative risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Nella Relazione sulla performance confluiscono i dati e le informazioni contenute nella Relazione sulla gestione e sui risultati, e in particolare:

  • il contesto di riferimento in cui l'ente ha operato (contenuto nella sezione introduttiva della Relazione sulla gestione e sui risultati);
  • la rendicontazione di aree e obiettivi strategici, con le relative risorse utilizzate (contenuta nella seconda parte della Relazione sulla gestione e sui risultati);
  • la rendicontazione sugli obiettivi operativi, con le relative risorse utilizzate (contenuta nella terza sezione della Relazione sulla gestione e sui risultati).

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