Registro dei protesti
Il mancato pagamento della cambiale o di un assegno produce come conseguenza il protesto, cioè un atto redatto in forma scritta da un ufficiale incaricato (Notai, Ufficiali Giudiziari, Segretari Comunali) nel quale viene formalizzato il mancato pagamento dell'effetto.
L'effetto protestato costituisce un titolo esecutivo che dà diritto ad una azione immediata nei confronti del patrimonio del debitore per il recupero del credito.
La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico per 5 anni dalla data di pubblicazione, oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.
Dal momento dell'avvenuta cancellazione la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, il protesto come mai avvenuto.
La cancellazione può essere chiesta:
- per avvenuto pagamento della cambiale entro 12 mesi dalla data di levata;
- per avvenuta riabilitazione da parte del Tribunale;
- per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari;
e va presentata alla Camera di Commercio della provincia nella quale il protesto è stato levato.
Nel procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento è necessario che siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il titolo protestato deve essere una cambiale o tratta accettata (non ammessa per gli assegni);
- la cambiale/tratta deve essere stata pagata entro 12 mesi dalla data di levata del protesto.
Se il pagamento è avvenuto oltre 12 mesi occorre sentenza di riabilitazione del tribunale.
Ai fini della cancellazione, alla domanda da presentare alla CCIAA bisogna allegare quanto segue:
- Cambiale in originale con atto di protesto;
- Dichiarazione liberatoria del creditore o della banca (si considera valido anche il timbro della banca o dell'ufficiale levatore apposto sulla cambiale che riporta la dicitura "PAGATO", la data di pagamento e la firma del cassiere);
- Fotocopia del documento d'identità;
- Marca da bollo (€ 16,00) secondo normativa vigente al momento della presentazione;
- Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.
Istruzioni Pagamento SIPA
Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Protesti
Importo da digitare: € 8,00
La cancellazione per avvenuta riabilitazione può essere chiesta da chi abbia ottenuto dal Tribunale competente una sentenza di riabilitazione.
Per chiedere la riabilitazione al Tribunale occorre:
- Titolo in originale con atto di protesto;
- Dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore o dalla Banca (si considera valido anche il timbro della banca o dell'ufficiale levatore apposto sulla cambiale che riporta la dicitura "PAGATO", la data di pagamento e la firma del cassiere);
- Visura che attesti l'inesistenza di altri protesti nel corso dell'ultimo anno;
- Pagamento del contributo unificato di € 85,00 + n° 1 marca da bollo di € 8,00;
La documentazione, per la Camera di Commercio, da allegare alla domanda è la seguente:
- Copia conforme del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale;
- Fotocopia del documento di identità;
- Marca da bollo secondo normativa vigente al momento della presentazione;
- Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione
Istruzioni Pagamento SIPA
Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Protesti
Importo da digitare: € 8,00
Nel caso di assegni protestati, l'ottenimento della sentenza di riabilitazione è l'unico modo per
ottenere la cancellazione di un protesto legittimamente levato, ed è necessario che sia trascorso un anno senza aver subito altri protesti.
Relativamente al protesto di cambiali, è necessario usare questa procedura solo nel caso di pagamento del debito e delle spese avvenuto oltre il termine di 12 mesi dalla data di levata del protesto (se si paga entro i 12 mesi si può fare istanza direttamente alla Camera di Commercio).
Il protesto dell´assegno determina tre tipi di conseguenze:
- Iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti gestito dalle Camere di Commercio.
- Iscrizione nell'archivio C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d'Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
- Sanzione amministrativa applicata dall´Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
Nel caso di protesto avvenuto per mancanza di fondi, effettuando il pagamento entro 60 gg. in base a quanto disposto dagli artt. 8 e 8-bis Legge n. 386/1990 si evitano le conseguenze di cui ai punti 2 e 3. La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto.
Gli assegni postali vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d'Italia con sede a Roma o Milano.
La cancellazione per illegittima o erronea levata del protesto può essere chiesta da:
- Ufficiale Levatore;
- Azienda di Credito (banca).
- diretto interessato che dimostri di aver subito levata di protesto in modo illegittimo o erroneo;
Per procedere alla cancellazione per illegittima o erronea levata bisogna allegare alla domanda quanto segue:
- Domanda di cancellazione sottoscritta dal protestato o dall'Ufficiale Levatore o dal direttore dell'Azienda di Credito;
- Titolo in originale con atto di protesto;
- Documentazione che dimostri l'errata o illegittima levata del protesto;
- Marca da bollo da € 16,00;
- Diritti di segreteria: € 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.
Istruzioni Pagamento SIPA
Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Protesti
Importo da digitare: € 8,00
Visure Protesti
La Camera di Commercio rilascia visure sull'esistenza o meno di protesti in base a ricerche effettuate a livello nazionale o provinciale.
Destinatari
Il servizio si rivolge a banche, società finanziarie, professionisti, imprese o anche a singoli cittadini e rappresenta uno degli strumenti per verificare l'affidabilità dei clienti.
Modalità operativa
Per avere notizie sull'esistenza o meno di protesti a carico di un soggetto o di una società occorre richiedere una visura presso l'Ufficio protesti della sede della Camera di Commercio.
Il costo di una visura è di 2,00 euro.
Istruzioni Pagamento SIPA
Accesso piattaforma SIPA
Servizio da selezionare: Certificazioni
Importo da digitare: € 2,00
Le ricerche di protesti possono anche essere compiute direttamente da remoto tramite il servizio "Registro Imprese - Telemaco".
Nota operativa
La Legge n. 122 del 1° agosto 2012 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n° 74 del 6 giugno 2012 riguardante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012".
Con riferimento ai protesti di assegni e cambiali viene prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la sospensione della pubblicazione del protesto, se la levata riguarda:
- le persone fisiche residenti/domiciliate e le persone giuridiche aventi sede legale/operativa in uno dei comuni colpiti dal sisma, come specificato nel D.L. n° 74/2012;
- la banca domiciliataria per il pagamento dell'effetto ha sede in uno dei comuni di cui sopra.
Normativa
- Legge 12 febbraio 1955, n.77
- Legge 18 agosto 2000, n. 235
- D.M. 9 agosto 2000, n. 316