Quesito 06/2025
Sorveglianza sanitaria - Quesito su applicazione protocollo sanitario carrellisti (transpallet elettrici con uomo a bordo)
Domanda
Abbiamo grandi dubbi sulla corretta interpretazione del ruolo/mansione di operatori che guidano esclusivamente transpallet elettrici con uomo a bordo (o anche chiamati trasportatori pallet elettrici…).
Per la corretta applicazione del D.Lgs. 81/2008, in relazione alla sorveglianza sanitaria, questi lavoratori vanno considerati alla stessa stregua dei "carrellisti", compreso l'accertamento dell'assenza delle sostanze psicotrope (per intenderci l'applicazione del Provvedimento 18 settembre 2008)?
Risposta
Gli operatori addetti all'uso di transpallet elettrici con uomo a bordo sono soggetti alla sorveglianza sanitaria, inclusi gli accertamenti di sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in quanto rientrano nel punto
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
dell'Allegato I dell'Accordo recepito con Provvedimento 18 settembre 2008.
Tale approccio è coerente con la risposta al quesito Prevenzionet 30/2019 al quale si rimanda: in relazione all'attivazione, o meno, della sorveglianza sanitaria per la valutazione di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope, l'elemento distintivo è la presenza dell'uomo a bordo, indipendentemente dal fatto che sia seduto o in piedi.
L'ultimo aggiornamento delle Linee guida regionale per la sorveglianza sanitaria in edilizia della Regione Lombardia, adottate con Decreto 13 febbraio 2025, n. 1817, al capitolo "Accertamenti finalizzati ad escludere o identificare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" recita: "Sono sottoposti agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope i soggetti che svolgono le attività a rischio riportate nell'elenco dall'Allegato I del provvedimento della Conferenza Unificata del 30/10/07. In particolare, rientrano tra questi coloro che si occupano della conduzione dei mezzi (per i quali è richiesta la patente C, D o E), delle macchine movimento terra, delle gru o di altre macchine per la movimentazione delle merci."
Settembre 2025