Quesito 52/2019

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Domanda

Richiesta di parere su una contestazione fatta ad una azienda che deve effettuare lavori in appalto.
Il lavoratore ha frequentato il corso di formazione in data 30/09/2011 nel rispetto del Protocollo siglato tra l'AUSL di Reggio Emilia e le Associazioni di categoria.
In data 16/01/2017 ha frequentato il corso di aggiornamento di 6 ore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni.
Si contesta al lavoratore che l'aggiornamento delle 6 ore della formazione è stato effettuato oltre i termini indicati dall'Accordo Stato Regioni (primo aggiornamento dopo formazione avvenuta antecedentemente l'Accordo).
Motivo della contestazione: il Committente dice che il limite temporale per effettuare l'aggiornamento era l' 11/01/2017 considerando la data di pubblicazione in G.U. l'11/01/2012.
Si chiede se in caso di scadenza dei termini si debba ritenere la formazione pregressa effettivamente nulla per cui si debba procedere ad una formazione ex-novo (formazione generale + formazione specifica) nel caso del primo rinnovo.

Risposta

Nel caso indicato si ritiene che non si debba procedere ad una formazione ex-novo del lavoratore. Il Committente ha la facoltà tuttavia di impedire l'accesso al cantiere dei lavori appaltati al lavoratore che non risulta in regola con la formazione, fino a quando il lavoratore non abbia completato l'aggiornamento.
In proposito si faccia riferimento all'INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 nel quale si chiarisce che, nel caso di RSSP/ASPP o di CSE/CSP, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento, mentre non è richiesto che venga effettuato nuovamente l'intero percorso di formazione.

(Dicembre 2019)