Quesito 42/2019

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Domanda

Ho una ditta che assumerà un lavoratore con contratto di telelavoro e lavorerà da casa. Ho un dubbio sulla formazione che deve fare il lavoratore: mentre per i lavoratori a domicilio l'81 all'Art. 3 comma 9 dice esplicitamente che devono ricevere formazione secondo artt 36 e 37, per il telelavoro (art. 3 comma 10) si fa riferimento all'applicabilità del Titolo VII (e relativa formazione specifica) e poi si parla genericamente di: "I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali" come devo interpretare questo passaggio?
Devono, comunque, analogamente ai lavoratori a domicilio, fare anche loro i corsi dell'Accordo Stato Regioni, oppure devono ricevere formazione specifica per l'uso dei videoterminali e per il resto è sufficiente una informativa generale?

Risposta

Considerato che l'art. 3 "Campo di applicazione" del D.Lgs. 81/08 definisce e distingue:
- al comma 9 gli obblighi per i lavoratori a domicilio, per i quali trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08
- al comma 10 gli obblighi per i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico
ai lavoratori che effettuano il telelavoro, anche da casa, si applicano unicamente le disposizioni richiamate dal comma 10 dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:
a) il datore di lavoro informa i lavoratori circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
b) il datore di lavoro applica le misure previste dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08
c) in materia di informazione e formazione trova applicazione l'art.177 del D.Lgs. 81/08, pertanto il datore di lavoro deve fornire informazioni ed assicurare ai lavoratori una formazione adeguata: 1) sulle misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174 del D.Lgs. 81/08; 2) sulle modalità di svolgimento dell'attività; 3) sulla protezione degli occhi e della vista.

(Ottobre 2019)