Quesito 020/2018

prevenzio.net

Domanda

Si richiede un parere relativamente al rischio cancerogeno per i lavoratori impegnati nelle attività lavorative di un laboratorio tessile, dove vi è quindi esposizione a polveri di cuoio.
In particolare l'ALLEGATO XLII del D. Lgs. 81/08 non menziona le polveri di cuoio tra i prodotti di lavorazione cancerogeni, ma sono notoriamente cancerogene secondo lo IARC e dalle varie linee guida INAIL.
Vorrei capire se è opportuno provvedere a predisporre i monitoraggi dell'aria e la successiva iscrizione al registro di esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni.

Risposta

Ai sensi dell'art. 234 comma 1 D .Lgs.81/08 un agente cancerogeno è una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché una sostanza o una miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Pertanto in Unione Europea non è obbligatorio recepire i pareri e le proposte contenute nelle Monografie dello IARC, che comunque rappresentano un riferimento scientifico importante, senza avere individuato correttamente quale sostanza tal quale o contenuta in miscele o articoli possa essere presente in un processo lavorativo.
Evidentemente nelle polveri di cuoio possono essere contenute sostanze, quali il Cr VI, cancerogene per inalazione di Categoria IA, la cui presenza nell'aria di un ambiente di lavoro o nella zona di respirazione di un lavoratore farebbe scattare l'obbligo della valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni ai sensi del Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08 ed in caso di effettiva presenza la conseguente compilazione a cura del medico competente del relativo registro degli esposti.
Le monografie dello IARC e le varie linee guida regionali o nazionali come quelle dell'INAIL sono utili come importante riferimento scientifico, ma non giuridico.
Vi è infine da sottolineare che in Italia le monografie e i pareri dello IARC (OMS) sono un riferimento giuridico cogente solo in Toscana secondo i dettati regolatori di quella Regione. Tuttavia i pareri scientifici IARC sono sempre da tenere in considerazione, ma non sono legge in UE, se non vengono inseriti nella legislazione sociale.
Per concludere, se nel cuoio e nelle rispettive polveri vi fosse presenza di agenti cancerogeni che esponessero i lavoratori, prevalentemente per via inalatoria e cutanea, la successiva valutazione del rischio con misurazioni (valutazione dell'esposizione con resoconto delle misurazioni) ai sensi dell'art. 225 comma 2 D. Lgs. 81/08 dovrebbe essere predisposta secondo i dettati del Titolo IX Capo II tesso decreto. Infine dal punto di vista legale bisognerà sempre identificare la presenza effettiva di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro per potere applicare correttamente il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08.

(Maggio 2018)