Quesito 014/2018

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Domanda

Quesiti in riferimento all'applicazione del D. Lgs. 81/08 nella pubblica amministrazione:

  1. Assunta la Circolare n.3 del 17/12/1996 del Ministero dell'Interno, è legittimo nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti che il sindaco assuma le responsabilità proprie del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08, essendo tuttavia presenti più responsabili di uffici e servizi non insigniti di qualifica dirigenziale ma ai quali sono stati attribuiti i compiti e le attribuzioni previsti dall'art. 107 del TUEL? Se sì, l'assunzione degli incarichi e delle responsabilità di cui sopra può essere formalizzata mediante Decreto del Sindaco? In caso contrario, tutti i responsabili di uffici e servizi sarebbero da considerare datori di lavoro, ognuno nei riguardi del personale che presta servizio nel rispettivo ufficio, oppure è sufficiente individuarne uno soltanto tra questi?
  2. Nel caso di un'Unione di cinque Comuni alle dipendenze della quale operano cinque impiegati e tre agenti di polizia locale, che consta di un organigramma ripartito in cinque aree a loro volta suddivise in servizi ed uffici, chi tra le personalità riportate di seguito è da considerarsi datore di lavoro?
    a) il Presidente dell'Unione
    b) tutti i responsabili di area, ognuno per il personale impiegato nell'area di riferimento, visto l'incarico all'esercizio delle funzioni previste all'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
    c) uno solo dei responsabili delle varie aree; in questo caso l'individuazione può essere formalizzata mediante Decreto del Presidente?

Risposta

  1. Si ritiene che nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, sulla base della Circolare citata, i compiti propri del datore di lavoro (ex art. 2 del D. Lgs. 81/08), in assenza di funzionari con responsabilità di servizio, sono assunti dall'assessore competente o dall'intera giunta; in ogni caso, il citato art. del D. Lgs. 81/08 conclude affermando che in assenza di individuazione o di individuazione non conforme il compito viene assunto dall'organo di vertice (il Sindaco).
    Si ritiene che la scelta migliore sia senza dubbio un atto formale da parte dell'organo di vertice che individui il dirigente (o il funzionario non dirigente) con autonomi poteri decisionali e di spesa a cui affidare il compito di datore di lavoro.
    E' vero anche che rimane valido quanto contenuto nell'art. 299 del decreto citato circa l'esercizio di fatto dei poteri direttivi che però deve essere inteso solo a completamento di un'organizzazione carente: la scelta migliore consiste sempre nella individuazione chiara e formale dei ruoli e delle responsabilità.
  2. Anche in questo caso valgono i principi contenuti alla risposta 1).
    In generale si ritiene che il ruolo debba essere assunto dai responsabili di area, in qualità di dirigenti (o funzionari non dirigenti) se dotati di autonomia decisionale e di spesa; anche in questo caso è necessario un atto formale di individuazione e attribuzione di compiti e responsabilità.
    In assenza il ruolo verrà rivestito dall'organo di vertice, che in questo caso è il presidente dell'Unione.

(Marzo 2018)