Quesito 013/2016

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Domanda

Quesito in merito all'applicazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 per le due fattispecie di realtà, ovvero imprese con solo collaboratori familiari e associazioni di volontariato.

Mi confermate che non ci sono stati cambiamenti e valgono le disposizioni di cui all'art. 21 (le stesse alle quali sono soggette i lavoratori autonomi)?

  • Uso DPI
  • Attrezzature a norma
  • Tesserino se svolgo attività in appalto o subappalto
  • Formazione se uso attrezzature che richiedono particolare abilitazione o spazi confinati

Quindi non è obbligatorio il DVR, né la formazione dei lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08?

Risposta

L'impresa familiare, secondo la definizione dell'art. 230 bis del Codice Civile, è quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; nei confronti di questo tipo di impresa si applicano solo le disposizioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. 81/08 (si veda l'art. 3, comma 12 dello stesso decreto).
Anche l'assunzione a tempo determinato di un lavoratore stagionale fa decadere le caratteristiche dell'impresa familiare imponendo l'applicazione in pieno del D. Lgs. 81/08 a partire dalla valutazione dei rischi, nomina del RSPP, formazione....

Anche nei confronti dei volontari si applicano le stesse limitazioni (applicazione del solo art. 21) (si veda in questo caso il comma 12 bis dell'art. 3 del decreto in questione).
Se l'attività di volontariato si svolge nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro questi è obbligato a informare sui rischi presenti e sulle misure da adottare per non subire danni per la salute e sicurezza; il datore di lavoro in ogni caso deve adottare tutto quanto necessario per abolire/ridurre i rischi da interferenza tra l'attività svolta dal volontario e quanto avviene nel resto dell'azienda.

(Giugno 2016)