Procedura di Mediazione
Avvio della procedura
La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull'apposita modulistica cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.
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Servizio da selezionare: Servizi di Mediazione/Conciliazione
Definizioni
Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.
Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Controversie oggetto di mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.
La mediazione può essere
- facoltativa: se attivata volontariamente dalle parti;
- obbligatoria: quando è condizione di procedibilità per la proposizione della successiva domanda giudiziale;
- demandata dal giudice: quando il giudice dispone l'esperimento del procedimento di mediazione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
- contrattuale o statutaria: se derivante da clausola di mediazione prevista da contratto, statuto o atto costitutivo
Forma degli atti: gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione secondo modalità telematiche.
Accesso alla mediazione: la domanda è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.
La domanda deve indicare:
- organismo
- le parti
- l'oggetto
- le ragioni della pretesa
In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
Durata: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi su accordo delle parti.
Condizione di procedibilità: chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di
- Condominio
- Diritti reali
- Divisione, successioni ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Comodato
- Affitto d'aziende
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Opera
- Rete
- Somministrazione
- Società di persone
- Subfornitura
è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (o il procedimento specifico per le materie bancarie).
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.
Riservatezza
Chiunque partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.
Procedimento
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, a cura dell'organismo con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Nelle mediazioni obbligatorie e nelle mediazioni demandate, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.
E' possibile la nomina di esperti.
Nel caso in cui le parti concludano l’accordo al primo incontro o decidano di proseguire con incontri successivi, sono dovute le spese di mediazione.
Qualora le parti raggiungano l'accordo, questo assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; negli altri casi l'omologazione è di competenza del Presidente del tribunale.
Il ruolo del mediatore e il verbale
Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
Organismi di mediazione
Gli organismi sono iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.
La formazione dei mediatori
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.
L'attività di formazione deve garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.
Gli avvocati iscritti all'Albo sono di diritto mediatori.
Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro 600,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (per l'applicazione dovrà essere emanato decreto ministeriale attuativo).
Indennità da corrispondere agli organismi
Le indennità da corrispondere agli organismi sono attualmente disciplinate dal dm 180/2010 e si compongono di spese di avvio e spese di mediazione*. Il decreto dovrà essere aggiornato alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in vigore dal 30 giugno 2023.
* In attesa della pubblicazione del decreto previsto dall'art. 16, comma 2 e richiamato dall'art. 17 del D.Lgs. 28/2010, il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Modena non richiede il versamento delle spese di mediazione per il primo incontro (salvo che lo stesso si concluda con l'accordo), con riserva di provvedere successivamente a richiedere quanto eventualmente dovuto in base alle nuove disposizioni.