Mediazione

Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena iscritto al n. 65 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Cos'è la mediazione

La Camera di Commercio di Modena, in attuazione di quanto previsto dalla legge 580/1993, ha provveduto ad istituire il proprio Servizio di Conciliazione approvando il regolamento di conciliazione per le controversie di natura economica ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

Dal 27 gennaio 2010 il Servizio di Conciliazione della Camera di commercio di Modena è iscritto al numero 65 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003.

Dal 20 marzo 2010, in quanto organismo iscritto nel registro, il Servizio di conciliazione è abilitato a gestire le nuove procedure di mediazione previste dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 28/2010 si applica a tutte le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili, fatta eccezione per le controversie per le quali la normativa attuale prevede il ricorso ad altri organismi (in materia di telecomunicazioni - telefonia, in è possibile rivolgersi al CORECOM Emilia-Romagna, per le controversie di lavoro, in cui il ricorso è alla commissione di conciliazione prevista dagli art. 409 e 410 c.p.c., per le controversie agrarie, con il ricorso alla procedura prevista dall'art. 11 del d.lgs. 150/2011).

Il ruolo del mediatore: a differenza di quanto avviene nella giustizia ordinaria o nell'arbitrato, il mediatore non deve decidere chi ha ragione o chi ha torto: il suo peculiare compito è quello di mettere in comunicazione le parti facendo emergere i loro veri interessi per individuare la soluzione ottimale del problema e orientarle a raggiungere ad un accordo vantaggioso per entrambe. Il mediatore, nominato dalla Camera di Commercio, è iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera, previa verifica dei requisiti professionali necessari per l'esercizio dell'attività. E' un soggetto imparziale e indipendente, ed è un esperto, oltre che della specifica materia oggetto della controversia, anche di tecniche di comunicazione, negoziazione e mediazione.

Il nuovo regolamento di mediazione della Camera di Commercio di Modena è stato approvato dalla Giunta Camerale in data 27 gennaio 2022 e trasmesso al Ministero per l'approvazione.

Come si avvia il tentativo di mediazione

La mediazione si avvia depositando presso la Camera di Commercio una domanda compilata sull'apposita modulistica cui va allegata la documentazione indicata nel modello medesimo.

Le spese di avvio da corrispondere all'atto della presentazione della domanda sono fissate nel tariffario.

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Il deposito della domanda può avvenire:

Come si svolge il procedimento

Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, in ossequio all'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, in tempi ristretti (di norma le convocazioni sono inviate entro 7 giorni dal deposito della domanda).

Il procedimento potrà durare al massimo tre mesi dal deposito della domanda, salvo concorde diversa richiesta delle parti.

Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità; nel primo incontro preliminare il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato (per le mediazioni facoltative non è prevista la presenza obbligatoria dell'avvocato).

Nel caso in cui le parti dichiarino di voler procedere con la mediazione, il procedimento vero e proprio ha inizio e le parti sono tenute al pagamento delle spese di mediazione.

Qualora le parti raggiungano l'accordo, questo assume valore di titolo esecutivo se gli avvocati che assistono le parti certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, altrimenti l'omologazione sarà eseguita dal Presidente del tribunale.

La mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.

Vantaggi della mediazione

  • Incontri informali in cui le parti sono gli attori principali del procedimento e il mediatore ha il compito di agevolare l'incontro tra le parti stesse;
  • Tempi rapidi di conclusione del procedimento;
  • Costi definiti e contenuti rapportati al valore della controversia;
  • Garanzia della totale riservatezza;
  • Agevolazioni fiscali: esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per gli accordi di valore fino a 50.000,00 euro e riconoscimento di un credito d'imposta pari alle spese di mediazione fino all'importo di 500,00 euro in caso di esito positivo della mediazione, ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione.

Il procedimento di mediazione

In sintesi le disposizioni sulla mediazione aggiornate a seguito delle novità introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n. 69 e dalla Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Controversie oggetto di mediazione: controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

La mediazione può essere

  • facoltativa: se attivata volontariamente dalle parti;
  • obbligatoria: quando è condizione di procedibilità per la proposizione della successiva domanda giudiziale;
  • delegata dal giudice: quando il giudice dispone l'esperimento del procedimento di mediazione valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
  • contrattuale: se derivante da clausola di mediazione o conciliazione.

Forma degli atti: gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. Al procedimento si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, che può prevedere lo svolgimento della mediazione secondo modalità telematiche.

Accesso alla mediazione: la domanda è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
L'istanza deve indicare:

  • organismo
  • le parti
  • l'oggetto
  • le ragioni della pretesa

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.

Durata: Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi.

Condizione di procedibilità: chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione, successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto d'aziende
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (o il procedimento specifico per le materie bancarie).
Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Procedimento
All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

E' possibile la nomina di esperti.

Il ruolo del mediatore
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se la conciliazione riesce il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il verbale di accordo
Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Organismi di mediazione

  • La formazione del registro degli organismi
  • l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali
  • la determinazione delle indennità

sono disciplinate con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.
Iscrizione a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti per

  • organismi costituiti dagli ordini degli avvocati presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.
  • organismi speciali costituiti dagli ordini professionali, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
  • organismi costituiti dalle camere di commercio.

La formazione dei mediatori
Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione.

L'attività di formazione deve garantire elevati livelli di formazione dei mediatori.

Gli avvocati iscritti all'Albo sono di diritto mediatori.

Agevolazioni fiscali
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Indennità da corrispondere agli organismi: le indennità da corrispondere agli organismi sono attualmente disciplinate dal dm 180/2010 e si compongono di spese di avvio e spese di mediazione.
Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto all'organismo.
Le parti che si trovino nelle condizioni per poter accedere al gratuito patrocinio che presentino apposita dichiarazione non sono tenute a corrispondere le indennità quando la mediazione è condizione di procedibilità o è disposta dal giudice.

Abrogazioni: Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati (i relativi procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto 28/2010).