Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135 disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti (abrogazione Sistri)

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135.

Dal 1° gennaio 2019, fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente, enti ed imprese tenuti all'obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all'introduzione del SISTRI, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del medesimo testo (rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD con la possibilità di compilazione e tenuta di formulari e registri di carico e scarico in formato digitale).

Per quanto riguarda le attività legate al SISTRI, UNIONCAMERE ha precisato che le Camere di commercio dovranno sospendere la fissazione degli appuntamenti e il rilascio dei dispositivi, l'archiviazione ottica della documentazione cartacea, nonché qualsiasi trasferimento di dati da e verso il SISTRI e non dovranno ritirare dispositivi USB consegnati dagli utenti.