Adempimenti per start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative

In occasione della campagna bilanci in corso con la presente si ricordano gli ulteriori adempimenti a carico delle Start-up e PMI Innovative oltre il deposito del bilancio d'esercizio secondo le vigenti regole previste per il tipo societario prescelto (indicazioni estrapolate dal manuale bilanci 2018)

In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015, la PMI innovativa è tenuta al deposito della certificazione relativa al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato secondo le regole contenute nel D.Lgs. 39/2010.

La certificazione - redatta a cura di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili - costituisce parte integrante del bilancio e pertanto deve essere portata in approvazione all'assemblea unitamente al bilancio e agli altri atti e relazioni connesse.

La certificazione va redatta e depositata congiuntamente al bilancio e ai suoi allegati dal primo esercizio SUCCESSIVO ALL'ISCRIZIONE nella sezione speciale per tutti gli esercizi sociali fino a quando tale iscrizione permanga (circolare MISE 3682/C del 03/09/2015 – 3683/C del 3/11/2015).
Si ricorda altresì che i commi 4 e 6 del D.L. n. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 prevedono rispettivamente che:

  1. la PMI innovativa aggiorni con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese; 
  2. entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio la PMI innovativa attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite comunica.

Con riferimento alle START UP INNOVATIVE si fa presente che i commi 14 e 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 prevedono rispettivamente che:

  1. la start-up innovativa aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale del registro; 
  2. entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio attesti il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla legge. 

Questi ultimi adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere presentati separatamente tramite comunica.

Nel caso in cui le Start up Innovative e le PMI Innovative che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato, al fine di documentare il requisito delle spese di ricerca e sviluppo ed altri eventualmente richiesti, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni richieste dalla legge in merito a Startup e PMI Innovative" nella tassonomia vigente (tag XBRL InformazioniRichiesteLeggeMeritoStartupPMIInnovative).

Le Start up Innovative e le PMI Innovative che intendano avvalersi del requisito relativo alle spese di ricerca e sviluppo, devono dettagliare tali spese, nel campo testuale sopracitato o eventualmente in nota integrativa, dando evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui esse sono contenute, e del calcolo richiesto per il raggiungimento della percentuale prevista dalla normativa.

Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili nel sito del Registro delle Imprese dedicato alle start-up e PMI

Per completezza si rimanda anche al "Promemoria adempimenti periodici per startup, incubatori e PMI innovative