Procedimenti d'ufficio

Cancellazioni d'ufficio (DPR 247/2004)

L'ufficio del Registro delle Imprese attiva la procedura di cancellazione di ditte individuali e società di persone non più operative ma tuttora iscritte al Registro delle Imprese così come previsto dal DPR del 23/07/2004, n.247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).

In particolare si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze:

  1. decesso dell'imprenditore;
  2. irreperibilità dell'imprenditore;
  3. mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  4. perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle circostanze indicate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede o alla PEC che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante affissione all'albo camerale.

Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi sopra indicati, decorsi 45 giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro, il conservatore trasmette gli atti al giudice del registro che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

La procedura si conclude con il provvedimento del Giudice del Registro Imprese e con la successiva iscrizione di tale provvedimento.

Il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del registro delle imprese
rileva una delle seguenti circostanze:

  1. irreperibilità presso la sede legale;
  2. mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
  3. mancanza del codice fiscale;
  4. mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
  5. decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede o alla PEC che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società.

Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante affissione all'albo camerale.
Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi sopra precisati, decorsi 45 giorni dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro, il conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società.

Cancellazione società di capitali in liquidazione (art. 2490, 6° comma, c.c.)

L'Ufficio del Registro delle Imprese attiva la procedura di cancellazione delle società di capitale in liquidazione che non hanno presentato il bilancio d'esercizio per tre anni consecutivi come previsto dall'art. 2490, ultimo comma, del c.c. "qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495".

Il procedimento prevede che l'Ufficio inviti i liquidatori delle società che si trovano nelle condizioni sopra descritte, a provvedere al deposito dei bilanci di esercizio mancanti o a far pervenire documentate controdeduzioni atte a dimostrare la persistenza di attività societari o a presentare bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione, pena l'adozione del provvedimento di cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese, con cui effetti di cui all'art. 2495 c.c.

Iscrizione e cancellazione d'ufficio (artt. 2190 e 2191 c.c.)

Art. 2190. (Iscrizione d'ufficio).
Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

Art. 2191. (Cancellazione d'ufficio).
Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

Pene accessorie

Disposizioni adempimenti relativi alle pene accessorie da parte del Registro delle Imprese

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Normativa

  • Codice civile artt. 2190, 2191, 2192, 2490, 2495;
  • DPR 581/95 artt. 16, 17
  • DPR 247/2004
  • Circolare n. 3585/C del 14/06/2005 attuativa del D.P.R. 247/2004