Ravvedimento operoso

Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il diritto annuale o lo abbia versato in misura insufficiente, può ravvedersi secondo le modalità di seguito indicate.

E' possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni sul diritto annuale per omesso, incompleto e tardato versamento entro un anno dalla scadenza del pagamento, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Per le varie tipologie e modalità di calcolo del ravvedimento operoso si rimanda all'allegato.

Prima di procedere alla regolarizzazione è consigliabile contattare l'Ufficio Diritto Annuale per le opportune verifiche.

Destinatari

Tutti i soggetti che hanno omesso totalmente o in parte o ritardato il versamento del diritto annuale entro un anno dal termine di pagamento.

Modalità operativa

L'istituto del ravvedimento è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

ATTENZIONE
La Circolare del 30/12/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che ai fini del ravvedimento operoso per il diritto annuale NON si applica la riduzione delle percentuali delle sanzioni disposta dall'art. 16 del D.L. 185/2008. Di conseguenza le percentuali delle sanzioni rimangono, per il ravvedimento breve, al 3,75% e, per il ravvedimento lungo, al 6,00%.
La nota del Ministero  dello Sviluppo Economico n. 16919  del 6/2/2015 ribadisce che le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 637, lettera b), della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, alle lettere a) e b) dell'art. 13 del d.lgs del 18 dicembre 1997, n. 472, NON hanno automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b) dell'art. 6 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54.

In caso di tardata presentazione del modello F24, comprensivo del versamento del Diritto Annuale, in compensazione a zero, il pagamento della sanzione con il codice tributo 8911 non sana la violazione del tributo camerale che deve essere regolarizzato con le modalità sotto descritte.

Ravvedimento operoso imprese già iscritte

(A titoli esemplificativo le scadenze sotto riportate riguardano un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, senza considerare deroghe eventualmente previste o diverso termine in caso di proroga di approvazione del bilancio).

Omessi versamenti

Ravvedimento operoso breve
Decorrenza: termine ordinario (30/06/anno n),
Scadenza: "termine lungo", vale a dire entro 30 gg dal termine ordinario (30/07/anno n)
Percentuale sanzione: 3,75% (codice tributo 3852).
In alternativa al ravvedimento "breve" è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% (da sommarsi al tributo stesso) entro 30gg dal termine ordinario di versamento.

Ravvedimento operoso lungo
Decorrenza: termine ordinario (30/06/anno n)
Scadenza: entro un anno dal termine ordinario (30/06/anno n+1)
Percentuale sanzione: 6% (codice tributo 3852).

N.B. Il termine ordinario corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ora individuato per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, salvo eventuali proroghe previste o diverso termine in caso di proroga di approvazione del bilancio, nel 30 giugno.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, c.1, D.Lgs. n. 241/1997).

Il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.

Insufficienti versamenti imprese già iscritte

In caso di versamento incompleto per la decorrenza ai fini del calcolo del ravvedimento occorre fare riferimento alla data in cui è stato eseguito il versamento parziale, se entro il termine ordinario o nei 30 giorni successivi (periodo di maggiorazione). Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 172574 del 22/10/2013, nel fornire chiarimenti sulla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 02 agosto 2013 riguardante gli errati versamenti da parte dei contribuenti, ha ritenuto che gli stessi criteri ai fini delle applicazioni delle sanzioni, in particolare per i versamenti carenti, siano applicabili anche al diritto annuale.

Ravvedimento operoso breve
- Per versamento parziale effettuato entro il termine ordinario

Decorrenza: termine ordinario (30/06/anno n)
Scadenza: entro 30 gg dal termine ordinario (30/07/anno n)
Percentuale sanzione: 3,75% da calcolarsi sul residuo dovuto (codice tributo 3852).

- Per versamento parziale effettuato entro il periodo di maggiorazione

Decorrenza: termine lungo (30/07/anno n)
Scadenza: entro 30 gg dal termine lungo (differito al 30/08/anno n)
Percentuale sanzione: 3,75% da calcolarsi sul residuo dovuto più 0,40% (codice tributo 3852).

Ravvedimento operoso lungo
- Per versamento parziale effettuato entro il termine ordinario

Decorrenza: termine ordinario (30/06/anno n)
Scadenza: entro 1 anno dal termine ordinario (30/06/anno n+1)
Percentuale sanzione: 6% da calcolarsi sul residuo dovuto (codice tributo 3852).

- Per versamento parziale effettuato entro il periodo di maggiorazione

Decorrenza: termine lungo (30/07/anno n)
Scadenza: entro 1 anno dal termine lungo (30/07/anno n+1)
Percentuale sanzione: 6 % da calcolarsi sul residuo dovuto più 0,40% (codice tributo 3852).

N.B. Il termine ordinario corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ora individuato per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, salvo eventuali proroghe previste o diverso termine in caso di proroga di approvazione del bilancio, nel 30 giugno.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, c.1, D.Lgs. n. 241/1997).

Il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale.

Contestualmente al pagamento del tributo dovuto e della sanzione, devono essere pagati gli interessi moratori da indicarsi con il codice tributo 3851, calcolati in base al tasso legale (tributo dovuto x tasso legale x giorni, il tutto diviso 36500). Nel caso di variazione del tasso legale nel corso del periodo considerato occorre procedere al conteggio in base alle diverse percentuali in vigore per il periodo di tempo a cui si riferiscono. Con il termine "contestuale" si intende il versamento effettuato nello stesso giorno e con un unico modello F24 (Circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005).

Codici per il ravvedimento da utilizzare nel Mod. F24 nella sezione IMU e Altri Tributi Locali

Codice Ente Codice Tributo Anno di riferimento Importo a debito
MO 3850 20.. Importo dovuto
MO 3851 20.. Interessi legali
MO 3852 20.. Sanzione

Gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzione NON POSSONO ESSERE compensati
(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003)

Il ravvedimento non è efficace e di conseguenza considerato irregolare e sanzionabile in base alle normative e al regolamento camerale vigenti in materia, nei seguenti casi:

  • versamento non contestuale degli importi (diritto+interessi+sanzione);
  • versamento degli interessi e della sanzione in misura inferiore a quanto dovuto (ravvedimento insufficiente);
  • versamento effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale (ravvedimento fuori termine).

Ravvedimento operoso imprese che si iscrivono in corso di anno

Termine ordinario: entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'annotazione.

Ravvedimento breve dal 31° giorno ed entro il 60° giorno:

  • codice tributo 3850 (diritto)
  • codice tributo 3851 (interessi): importo del diritto per il numero dei giorni dal 31° al giorno del pagamento con F24 per il tasso legale, il tutto diviso per 36500.
  • Nel caso di variazione del tasso legale nel corso del periodo considerato occorre procedere al conteggio in base alle diverse percentuali in vigore per il periodo di tempo a cui si riferiscono.
  • codice tributo 3852 (sanzione): 3,75% dell'importo del diritto (tributo 3850), vale a dire 1/8 del 30% (sanzione minima prevista dal decreto).

Ravvedimento lungo dal 61° giorno e entro 1 anno dalla violazione:

  • codice tributo 3850 (diritto)
  • codice tributo 3851 (interessi): importo del diritto per il numero dei giorni dal 31° al giorno del pagamento con F24 per il tasso legale, il tutto diviso per 36500.
    Nel caso di variazione del tasso legale nel corso del periodo considerato occorre procedere al conteggio in base alle diverse percentuali in vigore per il periodo di tempo a cui si riferiscono.
  • codice tributo 3852 (sanzione): 6% dell'importo del diritto (tributo 3850), vale a dire 1/5 del 30% (sanzione minima prevista dal decreto).

Contestualmente al pagamento del tributo dovuto e della sanzione, devono essere pagati gli interessi moratori da indicarsi con il codice tributo 3851, calcolati in base al tasso legale (tributo dovuto x tasso legale x giorni, il tutto diviso 36500). Nel caso di variazione del tasso legale nel corso del periodo considerato occorre procedere al conteggio in base alle diverse percentuali in vigore per il periodo di tempo a cui si riferiscono. Con il termine "contestuale" si intende il versamento effettuato nello stesso giorno e con un unico modello F24 (Circolare M.A.P. n. 3587/C del 20/06/2005).

Codici per il ravvedimento da utilizzare nel Mod. F24 nella sezione IMU e Altri Tributi Locali

Codice Ente Codice Tributo Anno di riferimento Importo a debito
MO 3850 20.. Importo dovuto
MO 3851 20.. Interessi legali
MO 3852 20.. Sanzione

Gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzione NON POSSONO ESSERE compensati
(Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23/05/2003)

Il ravvedimento non è efficace e di conseguenza considerato irregolare e sanzionabile in base alle normative e al regolamento camerale vigenti in materia, nei seguenti casi:

  • versamento non contestuale degli importi (diritto+interessi+sanzione);
  • versamento degli interessi e della sanzione in misura inferiore a quanto dovuto (ravvedimento insufficiente);
  • versamento effettuato oltre un anno dal termine di pagamento del diritto annuale (ravvedimento fuori termine).

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pubblicato il 03/09/2019 ultima modifica 30/06/2020