Diritto Annuale dovuto per l'anno 2017
Le misure del diritto annuale sono state fissare per l'anno 2017 con nota 15 novembre 2016 n. 359584 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale sono state confermate le riduzioni percentuali dell'importo del diritto camerale, previsto dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che per l'anno 2017, è pari al 50% rispetto a quanto dovuto per il 2014.
L'importo del diritto annuale dovuto per il 2017 dovrà essere determinato considerando il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 10, della legge 580/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 219/2016.
Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, turismo e attrattività, da applicare alle misure previste dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Le imprese che abbiano già provveduto al versamento del diritto annuale 2017 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute ad effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17, comma 3, lettera b), del DPR 435/2001 (termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi).
Termini di versamento diritto annuale 2017
Modifica termini di versamento
L'art.7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all'art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, posticipandoli al 30 giugno 2017.
Tale modifica trova applicazione anche al diritto annuale che deve quindi essere versato in un'unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè:
- entro il 30 giugno 2017, fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare;
- nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (posticipato al 31 luglio 2017 in quanto il 30 luglio 2017 è domenica).