Diritto annuale 2026
L'importo dovuto per il 2026 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. Sulla base dell'art 10 della Legge 580/1993, così come modificata dal D. Lgs. 219/2016, la Camera di Commercio I.A.A. di Modena, con deliberazione del Consiglio Camerale n. 3 del 30/07/2025, ha espresso parere favorevole all'incremento del diritto annuale per il triennio 2026-2028 in misura pari al 20% per il finanziamento di specifici progetti a sostegno del sistema delle Imprese.
Tale incremento, tuttavia, è subordinato ad autorizzazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Si riportano, nella seguente tabella riepilogativa, in attesa della necessaria autorizzazione ministeriale all'applicazione dell'incremento del 20%, le misure fisse del diritto annuale per le imprese di nuova iscrizione dal 1 gennaio 2026 che non contengono la maggiorazione del 20%:
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE
IMPORTI DOVUTI PER IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE E PER L'APERTURA DI NUOVE UNITA' LOCALI
| Tipo di Impresa | Sede | Unità locale |
| Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | € 44,00 | € 9,00 |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 100,00 | € 20,00 |
| Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole | € 50,00 | € 10,00 |
| Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 100,00 | € 20,00 |
| Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 100,00 | € 20,00 |
| Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 55,00 | |
| I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 15,00 | |
| Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) | €100,00 | € 20,00 |
Aggiornamento della misura del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2026
Con D.M. 10 dicembre 2025 (pubblicato in G.U. n. 289 del 13-12-2025) è stato modificato il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
Con decorrenza dal 1 gennaio 2026 passa dal 2,00% al 1,60% in ragione d'anno, comportando cambiamenti nel calcolo degli interessi legali da versare con il ravvedimento operoso, nonché degli interessi legali da pagare con riferimento ad importi omessi contestati con atti di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni.
