Diritto Annuale 2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota n° 383421 del 20/12/2023 ha formalizzato gli importi del diritto annuale 2024, confermando per l'anno 2024 gli importi dell'anno precedente (riduzione del 50% del diritto annuale determinato per l'anno 2014 - Decreto MISE 8 gennaio 2015).
Il decreto MIMIT del 23 febbraio 2023 autorizza per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20 per cento (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Tale maggiorazione va applicata al montante già ridotto del 50% per effetto dell'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114) di progressiva riduzione del gettito del diritto annuale a decorrere dall'annualità 2015.
Gli importi indicati nella tabella che segue sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%, e degli opportuni arrotondamenti, e riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024:
Tipologie di imprese | Sede Euro |
Unità locali Euro |
Imprese che pagano in misura fissa | ||
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 120,00 | 24,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53,00 | 11,00 |
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa | ||
Società semplici agricole iscritte nella sezione speciale imprese agricole | 60,00 | 12,00 |
Società semplici non agricole | 120,00 | 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società tra avvocati) | 120,00 | 24,00 |
Tutte le altre categorie di soggetti iscritti nella sezione ordinaria (società di persone, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc.) | 120,00 | 24,00 |
Soggetti iscritti soltanto al REA | 18,00 | // |
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria) | // | 66,00 |
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al Registro delle Imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi, così determinati dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all'unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Dopo tale calcolo va aggiunta la maggiorazione del 20%, per il finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e relative aliquote da utilizzare per i calcoli:
Scaglioni di fatturato |
Aliquote | |
da euro | a euro | |
0 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% (fino ad un massimo di euro 40.000,00 |