Diritto annuale 2022

Importi per le nuove iscrizioni e scadenza di pagamento per le imprese già iscritte

Con la nota n. 429691 del 22/12/2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, per l'anno 2022, le misure del diritto annuale per i soggetti che dal 1/1/2022 chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall'anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50% e, successivamente, incrementata del 20% ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020). Il diritto annuale dovrà essere versato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24. Per le imprese e le unità locali già esistenti all'1/01/2022 il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.

La data scadenza pagamento è GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni. Conseguentemente la data scadenza pagamento con la maggiorazione dello 0,40% è LUNEDI' 22 AGOSTO 2022. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

Per le società di capitali che, in base a proroga prevista dallo statuto, approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la scadenza del termine per il pagamento del diritto annuale diventa il 22 agosto 2022, con la possibilità di effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi maggiorando gli importi dovuti dello 0,40 %.

Eventuali proroghe di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Variazione del tasso legale di interesse

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15/12/2021, ha variato il tasso legale di interesse di cui all'art. 1284 del Codice Civile, che passa dallo 0,01% al 1,25%.
Dal 1 gennaio 2022, quindi, tale percentuale dovrà essere utilizzata nel calcolo degli interessi legali (a partire dall'anno 2022) da eseguirsi per il pagamento del diritto annuale con ravvedimento operoso.

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pubblicato il 12/01/2022 ultima modifica 21/07/2022