Differimento dei termini per il pagamento del diritto annuale 2025 al 21 luglio 2025 per soggetti ISA e forfettari

Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 13 del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, il termine dei versamenti che scadono il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, è prorogato al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice. La proroga, oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. Per tali soggetti è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 20 agosto - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.

La maggiorazione va sommata al diritto annuale e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

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pubblicato il 24/06/2025 ultima modifica 24/06/2025
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