Importi dovuti e scadenze
Diritto annuale 2023
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota n. 0339674 del 11.11.2022, ha determinato, per l'anno 2023, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dall'1/01/2023 chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA. Gli importi sono identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall'anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50%).
Si informa che in data 17/04/2023 è entrato in vigore il decreto del 23/02/2023 che autorizza, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento delle misure del diritto annuale del 20%.
Le imprese che, prima della data del 17/04/2023 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), hanno effettuato il pagamento del diritto annuale, senza considerare la maggiorazione del 20%, dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30/11/2023, per non pagare sanzioni ed interessi.
La data di scadenza per il pagamento del diritto annuale è VENERDI' 30 GIUGNO (ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare), con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi (scadenza 30 luglio prorogata al 31 luglio perché il 30 è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.
N.B.: la possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento; pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.
Diritto annuale 2022: nessun cambiamento rispetto al 2021
L'importo dovuto per il 2022 viene determinato considerando la riduzione del 50% fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114. A tale misura deve essere aggiunta la maggiorazione del 20%, destinata al finanziamento di progetti strategici, disposta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020. Pertanto le misure fisse e le modalità di calcolo di quanto dovuto alla scrivente Camera di Commercio restano invariate rispetto al 2021.
La data scadenza pagamento è GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022, ovvero il diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. I versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni. Conseguentemente la data scadenza pagamento con la sola maggiorazione dello 0,40% è LUNEDI' 22 AGOSTO 2022. La maggiorazione va sommata al diritto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
Eventuali proroghe di scadenza dei versamenti delle imposte sui redditi si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.
Importi dovuti per imprese iscritte in Sezione Speciale
Tipo di Impresa | Sede | Unità locale |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese senza unità locali | € 53,00 | |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese con unità locali (l'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale) | € 52,80 | € 10,56 |
Società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 18,00 |
Importi dovuti per imprese iscritte in Sezione Ordinaria
Le imprese individuali iscritte in Sezione Ordinaria pagano l'importo fisso di 120,00 euro.
Per le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese il diritto annuale dovuto per la sede è determinato applicando al fatturato del periodo d'imposta 2020 (modello IRAP 2021) la tabella che segue:
Scaglioni di fatturato | Aliquota | Importo dovuto per la sede | |
da euro | a euro | ||
0,00 | 100.000,00 | Misura fissa | € 200,00 |
100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000,00 |
250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000,00 |
500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000,00 |
1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000,00 |
10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000,00 |
35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000,00 |
oltre 50.000.000,00 | 0,001% | € 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un massimo di € 40.000,00 |
L'importo risultante dal conteggio in tabella deve essere quindi ridotto del 50%, aumentato del 20% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Allo stesso risultato si perviene se l'importo viene ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro secondo la regola generale.
Conseguentemente l'importo dovuto per la sede da parte delle imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro è di euro 120,00.
Anche l'importo massimo da versare di 40.000,00 euro è soggetto a riduzione con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare per la sede sarà superiore a 24.000,00 euro.
Per le unità locali è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, da calcolare prima dell'arrotondamento finale, fino ad un importo massimo di 120,00 euro per ciascuna unità locale (importo già ridotto del 50% e aumentato del 20%).
Foglio di calcolo (N.B. il campo sigla provincia è obbligatorio)
Importi dovuti per imprese di nuova iscrizione e per l'apertura di nuove Unità Locali
Tipo di Impresa | Sede | Unità locale |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | € 53,00 | € 11,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese | € 120,00 | € 24,00 |
Società semplici iscritte contestualmente anche nella sezione speciale delle imprese agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 | € 120,00 | € 24,00 |
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria | € 66,00 | |
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a | € 18,00 | |
Tutte le altre imprese iscritte in sezione ordinaria diverse da quelle sopra indicate (s.n.c., s.a.s., società di capitali, soc. coop., soc. mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, GEIE, ecc.) | € 120,00 | € 24,00 |